18 giugno 2012
Attività di imprenditore agricolo e compatibilità con lavoro a tempo pieno nella Polizia Locale
Materia:
Pubb.impiego e varie
Spett.le Redazione, l'Amministrazione ove da qualche mese presto servizio in qualità di Comandante della Polizia Locale ha chiesto ufficialmente il mio parere ai fini della risoluzione di una questione che fino al mio insediamento è stata sempre procrastinata data la delicatezza del tema.
Mi spiego meglio: nel 2003 un appartenente alla Polizia locale, assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato, chiede all'allora Sindaco dell'Ente l'autorizzazione all'apertura della partita IVA per la conduzione dell'azienda agricola familiare. Nel 2004, in virtù del combinato disposto di cui all'art.53 del D. Lgs. n.165/2001 e di una norma contenuta nell'allora vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, su parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente il Sindaco autorizza l'interessato allo svolgimento dell'attività richiesta con una serie di prescrizioni da rispettare, che però non inficiano il rapporto full-time del dipendente.
Da qui in avanti e nel succedersi dei vari organi politici, il dipendente, in via residuale rispetto al lavoro di Agente di P.L., esercita senza problemi tale attività effettuando importanti investimenti economici per l'acquisto di attrezzature e macchinari.
Nel settembre del 2011, sempre prima della mia nomina, viene approvato il Regolamento di Polizia Municipale (fino ad allora non esistente) in cui viene inserito un articolo che testualmente recita: "la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale non si applica al personale della Polizia Municipale, ai sensi dell'art.1 del D.P.C.M. n.117 del 17/03/1989 e pertanto non si applicano tutti gli istituti compatibili con il part-time".
Orbene, nel precisare che ad oggi detta attività di imprenditore agricolo non pare ad avviso dello scrivente Responsabile influire in maniera significativa sul rendimento lavorativo del suddetto dipendente, si pongono i seguenti quesiti:
1)Il dipendente in oggetto, a tutt'oggi munito di autorizzazione rilasciata nel 2003 e mai formalmente revocata, può ancora svolgere tale attività essendo intestatario di partita IVA e mantenere la titolarità di imprenditore agricolo?
2)Con la successione nel tempo delle norme all'interno dell'Ente (è cambiato nel 2010 anche il Regolamento degli Uffici e dei Servizi ed è stato reso conforme, sul tema, ai principi dettati dall'art.53 del D.Lgs. n.165/2001 citato), è legittimo l'orientamento dell'attuale Amministrazione secondo cui tale attività potrebbe essere esercitata dal dipendente solo in regime di part-time, ma in base al Regolamento di P.M. del Comune non è più applicabile tale istituto nei confronti di un appartenente alla Polizia Locale?
3)La norma introdotta solo nel 2011 nel Regolamento di P.M., pertanto, può realmente far decadere il dipendente dal beneficio in precedenza concessogli?
4)In mancanza di analoga previsione normativa nella Legge Regionale del Piemonte sulla Polizia Locale, la disposizione di cui sopra inserita nel Regolamento di P.M. è da ritenersi legittima?
5)In che modo, infine, le recenti sentenze della Corte Costituzionale n.167/2010 e n.141/2012 relative alla disciplina del part-time per la Polizia Locale del Friuli Venezia Giulia possono incidere al punto da inficiare la norma regolamentare introdotta nel Comune ove presto servizio?
Si ringrazia per i chiarimenti che verranno forniti e, se possibile, anche dei richiami di carattere normativo e non citati.
Mi spiego meglio: nel 2003 un appartenente alla Polizia locale, assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato, chiede all'allora Sindaco dell'Ente l'autorizzazione all'apertura della partita IVA per la conduzione dell'azienda agricola familiare. Nel 2004, in virtù del combinato disposto di cui all'art.53 del D. Lgs. n.165/2001 e di una norma contenuta nell'allora vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, su parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente il Sindaco autorizza l'interessato allo svolgimento dell'attività richiesta con una serie di prescrizioni da rispettare, che però non inficiano il rapporto full-time del dipendente.
Da qui in avanti e nel succedersi dei vari organi politici, il dipendente, in via residuale rispetto al lavoro di Agente di P.L., esercita senza problemi tale attività effettuando importanti investimenti economici per l'acquisto di attrezzature e macchinari.
Nel settembre del 2011, sempre prima della mia nomina, viene approvato il Regolamento di Polizia Municipale (fino ad allora non esistente) in cui viene inserito un articolo che testualmente recita: "la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale non si applica al personale della Polizia Municipale, ai sensi dell'art.1 del D.P.C.M. n.117 del 17/03/1989 e pertanto non si applicano tutti gli istituti compatibili con il part-time".
Orbene, nel precisare che ad oggi detta attività di imprenditore agricolo non pare ad avviso dello scrivente Responsabile influire in maniera significativa sul rendimento lavorativo del suddetto dipendente, si pongono i seguenti quesiti:
1)Il dipendente in oggetto, a tutt'oggi munito di autorizzazione rilasciata nel 2003 e mai formalmente revocata, può ancora svolgere tale attività essendo intestatario di partita IVA e mantenere la titolarità di imprenditore agricolo?
2)Con la successione nel tempo delle norme all'interno dell'Ente (è cambiato nel 2010 anche il Regolamento degli Uffici e dei Servizi ed è stato reso conforme, sul tema, ai principi dettati dall'art.53 del D.Lgs. n.165/2001 citato), è legittimo l'orientamento dell'attuale Amministrazione secondo cui tale attività potrebbe essere esercitata dal dipendente solo in regime di part-time, ma in base al Regolamento di P.M. del Comune non è più applicabile tale istituto nei confronti di un appartenente alla Polizia Locale?
3)La norma introdotta solo nel 2011 nel Regolamento di P.M., pertanto, può realmente far decadere il dipendente dal beneficio in precedenza concessogli?
4)In mancanza di analoga previsione normativa nella Legge Regionale del Piemonte sulla Polizia Locale, la disposizione di cui sopra inserita nel Regolamento di P.M. è da ritenersi legittima?
5)In che modo, infine, le recenti sentenze della Corte Costituzionale n.167/2010 e n.141/2012 relative alla disciplina del part-time per la Polizia Locale del Friuli Venezia Giulia possono incidere al punto da inficiare la norma regolamentare introdotta nel Comune ove presto servizio?
Si ringrazia per i chiarimenti che verranno forniti e, se possibile, anche dei richiami di carattere normativo e non citati.
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