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17 aprile 2013

Art. 180 c.8 in seguito alla violazione dell'art. 128 c.2

Gentile redazione si porge il presente quesito:


in seguito alla contestazione ai sensi dell'art. 180 cds  in quanto il conducente non portava con se la patente di guida dichiarando di averla lasciata a casa si è accertato d'ufficio che il trasgressore era privo di patente di guida in quanto la stessa era depositata presso la mctc per revisione tecnica per la quale  il soggetto non si era mai presentato.  La patente di guida quindi  era da considerarsi automaticamente sospesa al momento dell'accertamento violando cosi l'art. 128 c.2.  Ora avendo accertato in ufficio questa situazione ed essendo passati i 30 giorni dati a disposizione dell'interessato per presentare la patente di guida è corretto contestare anche l'art. 180 c.8 oltre che l'art. 128 c.2 ?


In  caso di contestazione  immediata dell'art. 128 c.2  bisogna inserire nel verbale di contestazione l'intimazione a non proseguire la marcia per mancanza dei requisiti tecnici/fisici pena la denuncia ai sensi dell'art. 650 ccp?


grazie.

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