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11 aprile 2013

Esibizione documenti di guida

La mancanza momentanea dei documenti è sanzionato dall'art.180c.1e c.7 con l'obbligo della presentazione dei documenti presso un ufficio di polizia.


Ai fini dell'ipotesi sanzionatoria prevista dal medesimo articolo al comma 8 è sufficiente l'esibizione dei documenti ad un ufficio di polizia o l'esibizione è da ritenersi completa con la trasmissione del verbale di presentazione dei documenti all'ufficio verbalizzante cosi come previsto dall'art.376 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.?

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