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26 gennaio 2011

Sanzione accessoria rimozione occupazione abusiva suolo pubblico

Abbiamo sanzionato un soggetto per violazione dell'art. 20 del cds. Abbiamo trasmesso il verbale in Prefettura, la quale, dopo qualche mese, ha emesso ordinanza ingiunzione di pagamento del verbale nonchè la rimozione dell'occupazione abusiva entro 30 gg dalla notifica al trasgressore.


Successivamente, dopo circa dieci mesi dalla prima violazione un agente ha elevato un nuovo verbale per la stessa violazione (art. 20 cds), l'occupazione non era stata mai rimossa.


La Prefettura sostiene che non potevamo elevare altri verbali poichè l'art. 211 comma 4° prevede una specifica procedura, rimozione a cura del trasgressore oppure a cura dell'Ente con rimborso delle spese.


Tra l'altro il trasgressore ha presentato ricorso al Giudice di pace avverso l'ordinanza ingiunzione.


In sostanza ad oggi, dopo quasi un anno l'occupazione abusiva è ancora in essere. La prefettura sostiene che non si può far altro che attendere la decisione del Giudice di pace.


Se il Giudice di pace dovesse rigettare il ricorso, in sostanza il trasgressore pagherà la sanzione ma ha occupato per quasi un anno il suolo pubblico. Unica consolazione è quella di poter eventualmente attivare procedura tramite l'Ufficio Tributi per riscuotere la tosap.


Ci si chiede se, considerato anche il lasso di tempo tra il primo accertamento ed il secondo (dieci mesi), non siano da considerarsi due procedimenti amministrativi distinti, quindi è legittimo il secondo verbale.

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