08 febbraio 2016
Nullità dell'ordinanza ingiunzione prefettizia per carenza di motivazione
Materia:
Codice della Strada
A seguito di accertamento si contestava l'art. 22, commi 1 e 11, del c.d.s., perché si manteneva in esercizio un accesso al fondo agricolo benché privo di autorizzazione.
Il trasgressore ricorreva innanzi alla Prefetto chiedendo:
- nullità del verbale per difetto dei presupposti in fatto e, cioè, che la norma che si assumeva violata non era affatto il precetto indicato dal comma 1 dell'art. 22 poiché l'accesso in questione non era affatto "nuovo accesso" ma semmai risalente e quindi preesistente;
- nullità del verbale per eccesso di potere, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà del provvedimento perché il Comune, differentemente da altre amministrazioni locali, non aveva mai adottato alcun regolamento o comunque alcuna modulistica idonea alla regolarizzazione degli accessi.
In merito al primo motivo di gravame si rispondeva che nel verbale impugnato erano stati descritti puntualmente il comportamento sanzionatorio e la norma violata, rimarcando che per la regolarizzazione degli accessi già esistenti alla data dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, nel 1993, erano intervenute successive proroghe che aveva avuto termine a far data dal primo gennaio 2001. Pertanto, se l'accesso privato alla strada pubblica era privo di autorizzazione e non era stato oggetto di regolarizzazione nei termini dell'art. 234, comma 1, c.d.s., come nel caso che ci interessava, non era rimasto che procedere alla contestazione della violazione prevista dall'art. 22, comma 11 e l'applicazione della relativa misura accessoria qualora non si era nelle possibilità di effettuare la regolarizzazione dell'accesso.
In merito al secondo gravame si rispondeva che per autorizzare un nuovo accesso o regolarizzarne uno preesistente era indispensabile il mero rispetto delle disposizioni minuziosamente elencate negli artt. 44 - 46 del regolamento di esecuzione al c.d.s., se del caso ricorrendo anche all'adeguamento dell'accesso ai sensi dell'art. 22, commi 2 e 9, c.d.s. Premesso ciò, si segnalava che era pertanto giocoforza ritenere che per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 22 c.d.s. si doveva far riferimento alla normativa del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione e che non c'era bisogno di alcun apposito regolamento comunale.
Il Prefetto, nell'esaminare il ricorso e le controdeduzioni, adottava l'ordinanza ingiunzione, allegando le controdeduzioni di questo organo accertatore. Nei preamboli del provvedimento riportava testualmente "Ritenuto non meritevole di accoglimento quanto sostenuto nell'istanza difensiva e quindi fondato l'accertamento visti gli elementi forniti dall'organo di Polizia nelle deduzioni, acquisiti agli atti di questo ufficio, con nota ..omissis.., allegata alla presente e che si recepisce in pieno quale motivazione del presente provvedimento.
L'istante, difeso da un legale, ricorreva al Giudice di Pace chiedendo:
- Nullità dell'ordinanza prefettizia per carenza di motivazione deducendo che la Prefettura si era limitata ad allegare le controdeduzioni della Polizia Municipale e ad emettere un'ordinanza assolutamente priva di motivazione, strutturata sulla base di un fac-simile / modello pacificamente tautologico e, dunque, per così dire per "ogni stagione";
- Nullità dell'ordinanza prefettizia ora e del verbale prima per eccesso di potere, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà del provvedimento lamentando che il Comune, differentemente da altre amministrazioni locali, non aveva adottato alcun regolamento o comunque alcuna modulistica idonea alla regolarizzazione degli accessi e che pertanto appariva paradossale che la Polizia Municipale contestasse al suo assistito la mancata autorizzazione quando l'amministrazione comunale aveva omesso di regolamentare la materia, creando di fatto i presupposti per la contestazione impugnata in quella sede.
Il Prefetto ha delegato il Sindaco a rappresentare, a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, la Prefettura nella causa.
Domanda: Siccome il sottoscritto è stato delegato a rappresentare la Prefettura, si chiedono delucidazioni sulle eccezioni sollevate dall'istante.
Infine, ma non di certo meno importante, si vuole conoscere un vostro parere autorevole riguardo alla faccenda che il legale dell'istante risulta essere componente della commissione consiliare "Statuto e Regolamenti" di questo Comune e che lo stesso abbia partecipato alla redazione del testo del "regolamento per la disciplina degli accessi e dei passi carrabili" e dei relativi modelli, successivamente approvati in seduta di consiglio comunale.
Grazie
Il trasgressore ricorreva innanzi alla Prefetto chiedendo:
- nullità del verbale per difetto dei presupposti in fatto e, cioè, che la norma che si assumeva violata non era affatto il precetto indicato dal comma 1 dell'art. 22 poiché l'accesso in questione non era affatto "nuovo accesso" ma semmai risalente e quindi preesistente;
- nullità del verbale per eccesso di potere, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà del provvedimento perché il Comune, differentemente da altre amministrazioni locali, non aveva mai adottato alcun regolamento o comunque alcuna modulistica idonea alla regolarizzazione degli accessi.
In merito al primo motivo di gravame si rispondeva che nel verbale impugnato erano stati descritti puntualmente il comportamento sanzionatorio e la norma violata, rimarcando che per la regolarizzazione degli accessi già esistenti alla data dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, nel 1993, erano intervenute successive proroghe che aveva avuto termine a far data dal primo gennaio 2001. Pertanto, se l'accesso privato alla strada pubblica era privo di autorizzazione e non era stato oggetto di regolarizzazione nei termini dell'art. 234, comma 1, c.d.s., come nel caso che ci interessava, non era rimasto che procedere alla contestazione della violazione prevista dall'art. 22, comma 11 e l'applicazione della relativa misura accessoria qualora non si era nelle possibilità di effettuare la regolarizzazione dell'accesso.
In merito al secondo gravame si rispondeva che per autorizzare un nuovo accesso o regolarizzarne uno preesistente era indispensabile il mero rispetto delle disposizioni minuziosamente elencate negli artt. 44 - 46 del regolamento di esecuzione al c.d.s., se del caso ricorrendo anche all'adeguamento dell'accesso ai sensi dell'art. 22, commi 2 e 9, c.d.s. Premesso ciò, si segnalava che era pertanto giocoforza ritenere che per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 22 c.d.s. si doveva far riferimento alla normativa del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione e che non c'era bisogno di alcun apposito regolamento comunale.
Il Prefetto, nell'esaminare il ricorso e le controdeduzioni, adottava l'ordinanza ingiunzione, allegando le controdeduzioni di questo organo accertatore. Nei preamboli del provvedimento riportava testualmente "Ritenuto non meritevole di accoglimento quanto sostenuto nell'istanza difensiva e quindi fondato l'accertamento visti gli elementi forniti dall'organo di Polizia nelle deduzioni, acquisiti agli atti di questo ufficio, con nota ..omissis.., allegata alla presente e che si recepisce in pieno quale motivazione del presente provvedimento.
L'istante, difeso da un legale, ricorreva al Giudice di Pace chiedendo:
- Nullità dell'ordinanza prefettizia per carenza di motivazione deducendo che la Prefettura si era limitata ad allegare le controdeduzioni della Polizia Municipale e ad emettere un'ordinanza assolutamente priva di motivazione, strutturata sulla base di un fac-simile / modello pacificamente tautologico e, dunque, per così dire per "ogni stagione";
- Nullità dell'ordinanza prefettizia ora e del verbale prima per eccesso di potere, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà del provvedimento lamentando che il Comune, differentemente da altre amministrazioni locali, non aveva adottato alcun regolamento o comunque alcuna modulistica idonea alla regolarizzazione degli accessi e che pertanto appariva paradossale che la Polizia Municipale contestasse al suo assistito la mancata autorizzazione quando l'amministrazione comunale aveva omesso di regolamentare la materia, creando di fatto i presupposti per la contestazione impugnata in quella sede.
Il Prefetto ha delegato il Sindaco a rappresentare, a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, la Prefettura nella causa.
Domanda: Siccome il sottoscritto è stato delegato a rappresentare la Prefettura, si chiedono delucidazioni sulle eccezioni sollevate dall'istante.
Infine, ma non di certo meno importante, si vuole conoscere un vostro parere autorevole riguardo alla faccenda che il legale dell'istante risulta essere componente della commissione consiliare "Statuto e Regolamenti" di questo Comune e che lo stesso abbia partecipato alla redazione del testo del "regolamento per la disciplina degli accessi e dei passi carrabili" e dei relativi modelli, successivamente approvati in seduta di consiglio comunale.
Grazie
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