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23 febbraio 2015

Fossi privati adiacenti a strade pubbliche e accessi laterali a fondi agricoli

Per mero scrupolo informativo si evidenzia che a seguito degli eventi alluvionali e di violenti nubifragi che hanno colpito il nostro territorio, l'amministrazione comunale ha disposto a questo Comando di procedere alla verifica dei fossi privati per la raccolta delle acque meteoriche adiacenti alle strada comunali.
Il nostro regolamento comunale impone a proprietari, affittuari, frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento di terreni confinanti con strade pubbliche di procedere a mantenere in condizione di funzionalità ed efficienza le condotte ed entrambe le sponde di fossati e dei canali di scolo e di irrigazione privati, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
La violazione prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di _ 50,00 con l'obbligo di rimessa in ripristino dei luoghi.
Ogni fondo agricolo, come è noto, è distinto catastalmente da un foglio ma soprattutto da un mappale.
Durante gli accertamenti è emerso che qualche terreno agricolo, sebbene di fatto riunito in un unico corpo ed appartenente ad un unico proprietario, risultava, da catasto, frazionato in diversi mappali, tutti, per la propria parte, adiacenti alla pubblica strada.
Ciò posto, atteso che il regolamento comunale non dica nulla in merito, si chiede se è corretto sanzionare il proprietario per ogni terreno/mappale (quindi _ 50,00 + _ 50,00 e così via per il totale dei mappali).
Si chiede, infine, se su una strada extraurbana secondaria comunale, dove oltre alla verifica dei fossi si sta anche contestando il mantenimento in esercizio di accessi laterali a fondi agricoli preesistenti privi di autorizzazione, si debba far riferimento agli artt. 45 e 46 del regolamento del c.d.s. per la loro eventuale regolarizzazione. Al riguardo, e qui si conclude, si chiede se in sede di regolarizzazione sia possibile autorizzare accessi (di proprietari diversi) che abbiano una distanza tra loro inferiore a quelle previste dagli articoli sopraindicati, al fine di permettere ai privati stessi di accedere nel proprio campo transitando dal proprio accesso (si precisa che lungo la strada corrono parallelamente i fossi, oggetto di contestazione, che la stessa porta a campi agricoli e verso una frazione, e pertanto la situazione morfologica non permette la realizzazione di strade parallele. Gli accessi, per di più, sono preesistenti, quasi tutti, da circa una quarantina di anni e pertanto credo che per la loro regolarizzazione, laddove sia possibile, si debba procedere con calma per non stravolgere l'attuale situazione, costringendo, ad esempio, privati/confinanti ad accordarsi nella realizzazione di un unico accesso che permetta l'entrata nei rispettivi campi).
Grazie infinitamente

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