lunedì, 5 maggio 2025
spinner
29 marzo 2013

TRASPORTO SCOLASTICO

Il D.M. 31 gennaio 1997 recante "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico", all'articolo 3 ( Utilizzo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico) prevede che:
1. Gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui all'art. 1 possono essere utilizzati oltre che dagli alunni della scuola dell'obbligo, anche dai bambini frequentanti la scuola materna a condizione che in tal caso sia presente nel veicolo almeno un accompagnatore.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 lo scuolabus o il miniscuolabus deve essere munito di idoneo posto per l'accompagnatore.
Questa amministrazione, al fine di meglio tutelare la sicurezza degli alunni, sarebbe intenzionata ad utilizzare, con appositi accordi formalizzati, genitori volontari quali accompagnatori.
Si domanda quindi se può essere prevista la figura dell'accompagnatore (allestendo apposito idoneo posto sul mezzo) anche nel caso di scuolabus utilizzati dai soli alunni della scuola dell'obbligo non frequentanti la scuola materna.
Si ringrazia per la risposta.

Vuoi visualizzare la risposta del quesito?

Acquista il quesito