17 febbraio 2012
Sanzioni per violazioni alle nuove norme per la targatura dei ciclomotori
Materia:
Codice della Strada
A proposito della nuova targatura, in modo che tutti si comportino uniformemente, chiedamo alcune precisazioni:
- nel caso in cui sia previsto un fermo amministrativo o sequestro di un ciclomotore con ancora il contrassegno di identificazione e quindi certificato di idoneità tecnica (per.es guida senza casco, senza assicurazione etc..), ci chiediamo se possiamo giuridicamente ritirare il c.i.t., non essendo più previsto dalla normativa come documento di circolazione. Si chiedono delucidazioni sulle modalità operative sull'applicazione dei f.a.v. o dei sequestri dei veicoli con vecchia documentazione.
- Se troviamo un ciclomotore con contrassegno di identificazione, oltre all'art. 14 L.120/2010, è possibile elevare eventuali infrazioni ai sensi dell'art. 97 C.d.S. (dato che il contrassegno di identificazione era fino ad oggi equiparato alla targa ma da oggi non esiste più)? Per es. targa non visibile etc...
- Nel caso in cui un ciclomotore circoli senza targa (o con contrassegno di identificazione autocostruito) ma sia in possesso del certificato di idoneità tecnica, è corretto contestare sia l'art.14 L.120/2010 sia l'art.97 comma 8 C.d.S.?
- La mancanza momentanea del certificato di idoneità tecnica, sanzionata fino ad oggi dall'art.180, è assorbita dall'infrazione all'art. 14 L.120/2010, dato che non è più un documento valido?
Questi sono i primi dubbi interpretativi...
Ringraziamo e salutiamo
- nel caso in cui sia previsto un fermo amministrativo o sequestro di un ciclomotore con ancora il contrassegno di identificazione e quindi certificato di idoneità tecnica (per.es guida senza casco, senza assicurazione etc..), ci chiediamo se possiamo giuridicamente ritirare il c.i.t., non essendo più previsto dalla normativa come documento di circolazione. Si chiedono delucidazioni sulle modalità operative sull'applicazione dei f.a.v. o dei sequestri dei veicoli con vecchia documentazione.
- Se troviamo un ciclomotore con contrassegno di identificazione, oltre all'art. 14 L.120/2010, è possibile elevare eventuali infrazioni ai sensi dell'art. 97 C.d.S. (dato che il contrassegno di identificazione era fino ad oggi equiparato alla targa ma da oggi non esiste più)? Per es. targa non visibile etc...
- Nel caso in cui un ciclomotore circoli senza targa (o con contrassegno di identificazione autocostruito) ma sia in possesso del certificato di idoneità tecnica, è corretto contestare sia l'art.14 L.120/2010 sia l'art.97 comma 8 C.d.S.?
- La mancanza momentanea del certificato di idoneità tecnica, sanzionata fino ad oggi dall'art.180, è assorbita dall'infrazione all'art. 14 L.120/2010, dato che non è più un documento valido?
Questi sono i primi dubbi interpretativi...
Ringraziamo e salutiamo
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