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26 gennaio 2012

Servizi a domanda individuale

Il consiglio comunale è intenzionato nel breve periodo a integrare il Regolamento Comunale di POLIZIA LOCALE (approvato con Delibera di C.C. nell'anno 2008) con l'aggiunta dell'art. 21 bis avente ad oggetto "Servizi a domanda individuale" ai sensi della legge 51/82, da svolgersi oltre l'orario normale di servizio e più precisamente in orario straordinario.


Art. 21 BIS


Il personale di Polizia Locale, potrà essere autorizzato dal Sindaco, previo n/o del Dirigente/Comandante di P.L., a svolgere il proprio servizio in particolari occasioni, oltre il proprio turno di lavoro, con appropriato riconoscimento economico nel caso di svolgimento di servizio a domanda individuale, richiesto da enti, associazioni, aziende e cittadini.


Sono considerati servizi a domanda individuale ai sensi della L. 51/82 i seguenti servizi:


1) accertamento e notificazioni di A.G., consegna a domicilio di atti, certificazioni, documenti in genere;


2) scorte effettuate con veicoli della P.L.;


3) assistenza a manifestazioni che presuppongono il rilascio di licenza di P.S. ai sensi del TULPS, e comunque rientranti nelle competenze di cui all'art. 19 DPR 616/77;


4) iniziative culturali, sociali, teatrali, cinematografiche e comunque spettacolari;


5) implementazioni di impianti tecnologicamente avanzati per la sicurezza stradale e territoriale;


6) ogni altra iniziativa che la P.A. potrà ritenere utile.


Il personale di P.L. presterà servizio nel rispetto del ruolo ricoperto e dei suoi compiti d'istituto e verrà ricompensato nel seguente modo:


a) relativamente ai compiti di cui al punto 1), con un rimborso spese di almeno € 10,00 per ogni accertamento-notifica-consegna, salvo che delibere di Giunta Comunale non dispongano maggiori importi;


b) relativamente ai compiti di cui al punto 3), con un riconoscimento economico individuale per ogni operatore di P.L. impiegato, calcolato tenuto conto dei seguenti indicatori:


· quota complessiva del servizio individuale preventivamente concordata;


· numero degli addetti;


· tempo impiegato;


c) relativamente ai compiti di cui ai punti 2), 4), 5), 6) con il riconoscimento di una quota equivalente a quanto stabilito nelle Leggi statali e Regionali, nel CCNL degli enti locali e nei Regolamenti Comunali, come ora straordinaria al lordo degli oneri riflessi.


Le somme di cui ai punti a), b) e c), oltre l'IVA se dovuta, verranno introitate dal Comune di Chiuduno in apposito capitolo di bilancio, mediante versamento diretto su tesoreria comunale, che ne rilascerà quietanza, da parte dei soggetti interessati ad usufruire del servizio di vigilanza da parte dei personale di P.L. .


Il comune provvederà a retribuire il personale interessato delle somme spettanti, previa trasmissione dei rendiconti da parte del comando di P.L. .


L'Ufficio di P.L. provvederà preventivamente a quantificare le risorse umane occorrenti ed i tempi necessari per lo svolgimento dei servizi a domanda individuale, con le formalità dell'art. 11 della L. 241/90.


Tale quantificazione concordata comporterà il calcolo delle competenze per il pagamento anticipato del servizio, che dovrà essere effettuato prima dello svolgimento dello stesso, condizione necessaria per il rilascio della licenza per il servizio di cui al punto 3) del presente articolo.


Sono esenti dal pagamento della contribuzione i comizi elettorali e politici, nonché le manifestazioni gestite direttamente dal comune.


S'intendono gestite direttamente dal comune le manifestazioni che hanno destinatario della licenza o presa d'atto di P.S. il Sindaco.


Spetterà insindacabilmente al Sindaco nel caso di controversie, sentito il Responsabile del Servizio di P.L. attribuire l'esatta equiparazione di una qualsiasi manifestazione quale servizio a domanda individuale.


Il personale di P.L. durante lo svolgimento del servizio a domanda individuale, è da considerarsi in servizio e potrà esercitare il proprio ruolo nella completezza delle funzioni dalle leggi e dai regolamenti.


Si chiede:

a) se la procedura è corretta;
b) se la remunerazione spettante all'operatore di P.L. che ha svolto il servizio individuale, possa essere esclusa dal totale complessivo della spesa del personale dell'ente;
c) se in alternativa all'ipotesi di incremento della spese del personale, il privato possa retribuire direttamente l'operatore di P.L. previa la sottoscrizione di un accordo ex art.. 11 legge 241/1990 tra l'ente e lo stesso privato che ha richiesto il servizio individuale.

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