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16 luglio 2015

Indennità di preavviso - dimissioni

Il dirigente comandante del Corpo di Polizia locale la cui procedura concorsuale era sub iudice (poi annullata) ha vinto un concorso per dirigente presso un altro comune. Dopo un preavviso scritto di circa un mese e 15 gg dal comunicato esito dell'orale, a seguito della convocazione da parte del nuovo comune, lo stesso ha esercitato la dichiarazione di opzione e ha preso servizio nel nuovo Comune. Sono trascorsi 8 mesi da quando il dirigente si è dimesso. E' dovuta al Comune l'indennità di mancato preavviso? E' dovuta al dipendente l'indennità per il ristoro delle ferie non godute? Successivamente alla nuova assunzione, dopo circa un mese, il TAR ha annullato la procedura concorsuale per un errore di valutazione della commissione la quale aveva ammesso alla procedura le cat d3 giuridiche e non le d1. Sul punto della spettanza dell'indennità di mancato preavviso, interessata la giunta comunale con proposta corredata da parere negativo alla rinuncia dell'indennità, l'organo giunta le non si è mai espresso. Può il dirigente dell'ufficio personale agire autonomamente chiedendo il pagamento dell'indennitàdi mancato preavviso, trattenendola sull'indennità di risultato? Il dirigente dell'ufficio personale, invece che motivare sulla mancata applicazione della dichiarazione congiunta sul tema che consente di poter rinunciare all'indennità di preavviso si è orientato per una determina che ne richiede il pagamento, tutta fondata sull'eventuale responsabilità per danno erariale ove non ne chiedesse il ristoro. Tutto nasce perché la data di convocazione per la firma del nuovo contratto e' stata scelta dal nuovo Comune ed il dirigente si trovava nella condizione di dover comunque prendere servizio nel nuovo comune visto che li' pendeva un ricorso al TAR che, dopo solo un mese dal suo trasferimento, ha annullato la procedura concorsuale. Fermo restando che il sindaco e l'assessore al ramo sono stati subito tenuti informati dell'esito delle prove scritte (quindi con largo anticipo). Poi, a fronte di quanto previsto dalla contrattazione dirigenziale, la quale prevede la possibilità di esonero dal pagamento dell'indennità di preavviso, il dirigente ha chiesto alla giunta di avvalersi di tale possibilità (per l'equazione possibilità richiama discrezionalità) ed il consesso era d'accordo a tanto anche se poi, per vari motivi, non ha formalizzato il tutto ed ora e' mutata la compagine (c'è stato un rimpasto). Tra l'altro, poi, la giunta aveva una graduatoria valida ed efficace da cui poter attingere subito (sebbene sub iudice) per cui il preavviso era poco utile vista la sua ratio. Per le ferie, purtroppo il comandante dirigeva un settore con 65 vigili senza neanche un ufficiale in cat D per cui non ha mai avuto la possibilità di lasciare il comando ad un sostituto in divisa. Infatti, così e' stato per 15 mesi. Infine, si può invocare il manifestarsi di conflitto di interessi, così come definito dalla normativa anticorruzione, da parte del dirigente del personale il quale è lo stesso che ha approvato gli atti concorsuali annullati e, pertanto, sarà destinatario personalmente di un'azione di risarcimento danni? Dirigente del personale che non ha comunque assunto neanche l'avviso del sindaco sul punto, nonostante l'autonomia funzionale della figura del Comandante e la diretta ed immediata relazione tra le due figure, così come sancita dalla legge n° 65/86 e dalla giurisprudenza dominante. Si chiede di non pubblicare il quesito

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