Riposo settimanale
L'art. 24 del CCNL 14/09/2000 stabilisce che " 1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all'art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo".
La dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL 5.10.2011 riferisce che " Con riferimento all'art.14 del presente contratto, al fine di una corretta applicazione dell'art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, le parti concordano che il riposo compensativo, ivi previsto, non può non avere che una durata corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestate."
Dalla lettura delle clausole contrattuali citate si ricaverebbe che il dipendente comandato in servizio el giorno di riposo settimanale ( per es. domenica ) in riforzo al normale turno esistente , e che svolge attività lavorativa per sole due , tre, o quattro ore e, comunque, di durata inferiore al normale orario di lavoro, dovrebbe recuperare soltanto le ore di lavoro effettivamente prestate.
Se è vero che anche per il disposto dell'art. 40 del D.Lgs 165/2001 le pubbliche amministrazione devono dare attuazione ai contratti collettivi di lavoro, è anche vero che aderendo all'interpretazione data dalla suddetta dichiarazione congiunta verrebbe snaturato ed eluso il riposo settimanale.
A questo propostito vale ricordare che prima l'art. 36 della Costituzione e l'art. 2019 del CC nonchè l'art. 9 del Dlgs 66/203, stabiliscono il dirito inderogabile del lavoratore al riposo settimanale di 24 ore. Anche la Corte Costituzionale si è espressa in tal senso ritenendo infungibile ed inderogabile il limite di 24 ore di riposo settimanale continuative.
Ammettendo il lavoratore al recupero delle sole ore lavorate ( per es. 3 ) in altra giornata , di fatto si nega il riposo settimanale di 24 ore che , come visto, nella sua durata è inderogabile.
Ragionando in termini opposti, poi, una giornata di recupero di sei o sette ore non potrebbe essere effettuata in giorno in cui istituzionalmente vi è rientro serale, in quanto in tal modo ill avoratore eviterebbe di lavorare ulteriori 3 ore serali, il che a mio avviso così non è e anche giurisprudenza di legittimità depone in tal senso.
Gradirei avere una Vostra opinione in merito a quanto riportato.
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