35 ore settimanali
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del C.C.N.L. del comparto Enti Locali 1/4/1999 è possibile che venga ridotto l'orario di lavoro fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali nei confronti del personale adibito a regime di orario articolato in più turni o secondo una programmazione il tutto finalizzato al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali o all'ampliamento dei servizi all'utenza. In sede di contrattazione decentrata è stato concordato tra la delegazione di parte pubblica e quella sindacale la riduzione a 35 ore settimanali per il personale della Polizia locale, turnista, senza prevedere espressamente quali siano i miglioramenti per l'efficienza e l'efficacia o quali servizi siano stati ampliati. Il Comandante dà esecuzione a quanto disposto dal contratto decentrato, adibendo il personale turnista alle 35 ore settimanali, solo dopo 5 anni. Il personale turnista si rivolge al Tribunale del Lavoro, dopo aver espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione (non andato a buon fine a causa del comportamento della P.A.), per vedersi riconoscere il ristoro/rimborso, secondo il parametro dell'indennità per straordinario, della 36 ore lavorata, nonostante la contrattazione decentrata prevedesse un orario settimanale a 35 ore. L'Amministrazione si è difesa sostenendo che nulla è dovuto in quanto il contrattato a livello decentrato non sarebbe giuridicamente completo. Infatti, secondo la tesi della P.A., avrebbe dovuto essere individuato il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali o l'ampliamento dei servizi all'utenza, la qual cosa non è stata fatta per cui nulla sarebbe dovuto e l'orario settimanale andava espletato a 36 ore settimanali. Si chiede un parere in merito, quali tesi possano sostenere a loro favore i dipendenti, se se esistano precedenti giurisprudenziali a favore degli agenti di polizia locale e che tipo di danni possano essere richiesti. Grazie.
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