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Data di pubblicazione: 22 ottobre 2003

CDS e Dl 269

OGGETTO:
Nuove norme per il sequestro (art. 213 C.d.S.) ed il fermo amministrativo di veicoli (art. 214 C.d.S.).


Con l’art. 38 del decreto legge, 30 settembre 2003, n. 269 (G.U. n. 229 del 2 ottobre 2003, S.O. n. 157),
“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”, il Governo ha apportato modifiche alla procedura relativa al sequestro, propedeutico alla confisca di cui all’art. 213, ed al fermo amministrativo, di cui all’art. 214. È stato inoltre introdotto l’art. 214 bis, riguardante l’alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca, e sono state dettate norme per l’alienazione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate (dal comma 2 al comma 13 dell’art. 38 del decreto citato).
Evidenziando come queste innovazioni normative hanno rilevanti effetti sull’attività della P.M. e come lo strumento legislativo adottato consenta ulteriori modifiche in sede di conversione, si ritiene opportuno dare delle prime disposizioni operative, che potranno essere oggetto di successive comunicazioni.


Quando si accerta l’inottemperanza di una norma per la quale è prevista la sanzione accessoria della confisca di cui all’art. 213 (si rammenta al proposito che tale disposizione non si applica in caso di circolazione sprovvisti della copertura assicurativa, di cui all’art. 193 C.d.S., nel caso di organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare, di cui all’art. 9 bis, ed al divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore, di cui all’art. 9 ter.):
- Si deve indicare nel verbale di contestazione il sequestro del veicolo.
- Il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, deve essere nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio (sia esso box privato o autorimessa), provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. In questi casi il trasporto può avvenire solo con idoneo mezzo ed a spese del trasgressore (ad es. art. 86 comma 2, adibire un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza essere titolare della prevista licenza; art. 93 comma 7, circolare con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione; art. 97 comma 6, circolazione con ciclomotore con caratteristiche alterate). Una volta accertato che il trasporto inizia in condizioni di sicurezza, l’agente operante non ha l’onere di seguire il veicolo fino al luogo di custodia.
- In caso di conducente minorenne il veicolo non può essere a questo affidato ma, oltre ai soggetti sopra citati, deve essere dato in custodia al genitore o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, ed in caso di ciclomotore, al responsabile della circolazione. In mancanza di questi soggetti il veicolo deve essere immesso presso la civica depositeria, senza imputare la sanzione al conducente minorenne per la mancata presa in carico del veicolo. Successivamente questo può essere dato in custodia al genitore o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata o ad altro soggetto qualificato, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Di questa attività deve essere redatto apposito verbale.
- Qualora il conducente non sia nelle condizioni psicofisiche di condurre il veicolo (ad es. guida in stato di ebbrezza), oppure sia ricoverato in ospedale (a seguito di malore o di incidente stradale) o, se pur dimesso, non fa ritorno sul posto, in mancanza di uno degli altri soggetti indicati per l’acquisizione in custodia del veicolo, lo stesso dovrà essere immesso presso un deposito autorizzato. Nel verbale di sequestro dovranno essere indicati i motivi che non hanno consentito l’affidamento in custodia del veicolo. Successivamente questo può essere dato in custodia al proprietario o altro soggetto obbligato in solido, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Di questa attività deve essere redatto apposito verbale.
- Nel verbale di sequestro deve essere indicata la località in cui viene depositato il veicolo e si deve specificare che tale località è stata espressamente indicata dal trasgressore o dal soggetto presente.
- Il documento di circolazione è trattenuto dall’agente operante e depositato presso l’ufficio da cui dipende.
- Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento; secondo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 394 devono essere applicati sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza uno o più fogli adesivi, recanti l’iscrizione: “VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO” le cui dimensioni non devono essere inferiori a 20x30cm (circa un foglio A4 come da fac-simile allegato). Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
- All’autore della violazione (non al conducente minorenne) o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549,37 a euro 6197,48, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi (art. 213 comma 2 ter). Il ritiro della patente per la sua sospensione, di cui all’art. 218, dovrà essere effettuato solo se si tratta di documento abilitativo necessario per la conduzione del veicolo oggetto del sequestro. Per rifiuto s’intende il mancato adempimento dell’obbligo di depositare o custodire il veicolo in un luogo non soggetto al pubblico passaggio, provvedendo al relativo trasporto. In questo caso l’operante dispone la rimozione ed il trasporto in un deposito autorizzato, annotando sul verbale di sequestro le motivazioni del rifiuto eventualmente espresse dal trasgressore.
- Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.626,45 a € 6.506,85. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi (solo se si tratta di documento abilitativo necessario per la conduzione del veicolo oggetto del sequestro). In questi casi il veicolo deve essere immesso in un deposito autorizzato.

Quando si accerta l’inottemperanza di una norma per la quale è prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo di cui all’art. 214:
- Il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale (il veicolo può essere trasportato con mezzo idoneo a spese del trasgressore oppure, se il tipo di infrazione lo consente, condotto dallo stesso conducente o dagli altri soggetti sopra citati). Una volta accertato che il trasporto o la circolazione inizia in condizioni di sicurezza, l’agente operante non ha l’onere di seguire il veicolo fino al luogo di custodia.
- In caso di conducente minorenne il veicolo non può essere a questo affidato ma, oltre ai soggetti sopra citati, deve essere dato in custodia al genitore o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, ed in caso di ciclomotore, al responsabile della circolazione. In mancanza di questi soggetti il veicolo deve essere immesso presso la civica depositeria, senza imputare alcuna sanzione al conducente minorenne per la mancata presa in carico del veicolo. Successivamente può essere dato in custodia al genitore o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata o ad altro soggetto qualificato, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Di questa attività deve essere redatto apposito verbale.
- Qualora il conducente non sia nelle condizioni psicofisiche di condurre il veicolo (ad es. guida in stato di ebbrezza), oppure sia ricoverato in ospedale (a seguito di malore o di incidente stradale) o, se pur dimesso, non fa ritorno sul posto, in mancanza di uno degli altri soggetti indicati per l’acquisizione in custodia del veicolo, lo stesso dovrà essere immesso presso un deposito autorizzato. Successivamente può essere dato in custodia al proprietario o altro soggetto obbligato in solido, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Di questa attività deve essere redatto apposito verbale.
- Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione e restituito al termine del periodo di fermo.
- Il previsto sigillo potrà essere apposto una volta che sarà emanato il decreto del Ministero dell’interno che ne fisserà le modalità e le caratteristiche.
- All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2628,15, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Il ritiro della patente per la sua sospensione, di cui all’art. 218, dovrà essere effettuato solo se si tratta di documento abilitativo necessario per la conduzione del veicolo oggetto del fermo. Per rifiuto s’intende il mancato adempimento dell’obbligo di depositare o custodire il veicolo in un luogo non soggetto al pubblico passaggio, provvedendo al relativo trasporto. In questo caso si procede alla rimozione del veicolo ed al suo trasporto nella civica depositeria. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
- Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo (ad es. veicolo compendio di furto oppure veicolo a noleggio senza conducente). Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
- È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione.
Chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, salva l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. Deve essere disposta la custodia del veicolo in un deposito autorizzato.
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