Stallo invalidi
Stallo invalidi personalizzato: la discrezionalità del Comune è limitata
Enrico Santi (www.poliziamunicipale.it – riproduzione riservata)
Al cittadino titolare di contrassegno invalidi che presenta apposita istanza il Comune è sempre tenuto ad assegnare uno stallo di sosta riservato, salvo che riesca a dimostrare, con adeguata motivazione, la sussistenza di impedimenti all’assegnazione dovuti a problematiche relative alla viabilità e alla sicurezza.
Lo afferma il TAR Sicilia, sezione di Catania, con la sentenza n. 673 del 3 marzo 2026, che chiude, almeno sul piano processuale, una vicenda già scrutinata nel merito e confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza n. 978 del 16 dicembre 2024.
La questione nasce dal diniego opposto da un Comune all’istanza di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta per ottenere uno stallo di sosta personalizzato ai sensi dell’art. 381, comma 5, del regolamento di esecuzione del codice della strada. Già in primo grado il giudice amministrativo aveva chiarito che l’assegnazione dello stallo “ad personam” non è un diritto automatico, ma neppure una facoltà arbitraria dell’ente: si tratta di una discrezionalità “vincolata nei presupposti”, che richiede un’istruttoria effettiva e una motivazione adeguata. In particolare, non è sufficiente richiamare in modo generico la presenza di altri parcheggi per disabili nelle vicinanze. Il diniego deve spiegare perché, nel caso concreto, non ricorrano le condizioni previste dalla norma, ossia particolari condizioni di invalidità, assenza di uno spazio privato fruibile e collocazione in zona ad alta densità di traffico. In mancanza, il provvedimento è illegittimo per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, come confermato anche dal CGA per la Regione Sicilia.
Nonostante tali indicazioni, il Comune, in sede di riedizione del potere, ha istituito uno stallo per disabili “generico”, utilizzabile da chiunque fosse munito di contrassegno. Una soluzione che il TAR qualifica come elusiva del giudicato.
Il punto centrale è la distinzione tra lo stallo invalidi generico, fruibile da tutti i possessori dello speciale contrassegno, e lo stallo invalidi “ad personam”, che riporta sul segnale l’indicazione del permesso del soggetto autorizzato. Lo stallo personalizzato ha natura individuale e presuppone una valutazione specifica della situazione del richiedente. Non può quindi essere sostituito da una misura indistinta, che non risponde alla domanda originaria.
Il TAR evidenzia inoltre che Comune non può sottrarsi alla decisione del giudice amministrativo: deve dire sì o no all’istanza di stallo personalizzato e in caso di diniego deve indicare le ragioni concrete che lo giustificano. L’adozione di una soluzione alternativa, priva di una presa di posizione sulla richiesta, integra una violazione dell’effetto conformativo del giudicato. Da qui la declaratoria di nullità dell’ordinanza comunale e l’ordine di provvedere correttamente entro un termine, con la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
IN ALLEGATO:
- la sentenza del TAR Sicilia n. 673 del 3 marzo 2026
- la sentenza del CGARS n. 978 del 16 dicembre 2024.
| la sentenza del TAR Sicilia n. 673 del 3 marzo 2026 | 282,9 kB | |
| la sentenza del CGARS n. 978 del 16 dicembre 2024 | 294,6 kB |
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