lunedì, 23 marzo 2026
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Data di pubblicazione: 21 gennaio 2026
Data di riferimento: 21 gennaio 2026

Polizia Locale

ANAC

Nel richiamare la sentenza del Consiglio di Stato n. 2518 del 15 marzo 2024, l’ARAN con un parere del 21 gennaio 2026 evidenzia che i dirigenti della Polizia Locale possono eccezionalmente assumere la direzione di uffici ordinari dell’ente, ma non anche il contrario. I dirigenti esterni alla P.L. non possono diventare Comandanti. Depone in tal senso, innanzitutto, la formulazione letterale della disposizione secondo cui può essere attribuito il “conferimento degli incarichi dirigenziali” ma non anche il ruolo di avvocato dell’ente oppure di Comandante della Polizia Locale. Sul piano logico e sistematico, la ragione giustificatrice alla base di tale “divieto di inversione” (dirigenti di struttura oppure anche della avvocatura che assumano incarico di Comandante della Polizia Locale) risiede pur sempre nella constatazione che i medesimi non sono in via generale stati formati e reclutati per assumere e svolgere determinate specifiche funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e stradale. L’interpretazione della norma deve essere intesa in chiave soltanto unidirezionale (dirigenti della Polizia Locale che assumono temporaneamente funzioni dirigenziali ordinarie) e non bidirezionale (dirigenti amministravi e della avvocatura che assumono le funzioni di Comandante della Polizia Locale), e ciò proprio per la specificità delle funzioni riservate alla Polizia Locale.

IN ALLEGATO il parere dell'ANAC del 21 gennaio 2026.

 

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COMUNICATO DELL'ARAN

L’Anac si è già espressa in merito a fattispecie di conflitto di interessi in capo al Comandante della polizia locale, affermando che «sussiste un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al Comandante/Responsabile della Polizia locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo» (orientamento n. 57 del 3 luglio 2014, come modificato dall’orientamento n. 19 del 10 giugno 2015). Il fine era quello di fornire indicazioni volte ad evitare che il cumulo di incarichi potesse compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi in relazione alle previsioni di cui alla l. 190/2012.

Nel contesto sopra delineato si è inserita la l. 28 dicembre 2015, n. 208 «legge di stabilità 2016» il cui art. 1, comma 221 stabilisce che «Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia locale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale».

Rilevante sul punto la sentenza del Consiglio di Stato n. 2518 del 15 marzo 2024 che, richiama la citata disposizione, precisando quanto segue: “… i dirigenti della PM e dell’avvocatura comunale possono eccezionalmente assumere la direzione di uffici ordinari dell’ente ma non anche il contrario (ossia dirigenti esterni alla PM non possono diventare comandanti della stessa). Depone in tal senso, innanzitutto, la formulazione letterale della disposizione secondo cui può essere attribuito il “conferimento degli incarichi dirigenziali” ma non anche il ruolo di avvocato dell’ente oppure di comandante della polizia locale. Sul piano logico e sistematico, la ragione giustificatrice alla base di tale “divieto di inversione” (dirigenti di struttura oppure anche della avvocatura che assumano incarico di comandante della polizia locale) risiede pur sempre nella constatazione che i medesimi – al netto di ogni caso particolare – non sono in via generale stati formati e reclutati per assumere e svolgere determinate specifiche funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e stradale. In altre parole la richiamata disposizione ha consistenza di norma derogatoria ed eccezionale, rispetto alla ordinaria assegnazione delle funzioni dirigenziali (a seguito di procedura pubblicistica e comunque a dirigenti appartenenti ai relativi ruoli dell’amministrazione), e dunque di stretta interpretazione.

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