Guida con droghe
È legittima la norma dell’art. 187 del codice della strada che dopo la legge n. 177/2024 non richiede più, per la punibilità della condotta, la dimostrazione dello stato di alterazione del conducente dovuto a stupefacenti. Tuttavia occorre necessariamente che sia accertata la presenza nei liquidi corporei di una quantità di sostanza che appaia idonea a creare pericolo per la circolazione stradale, prendendo come riferimento un assuntore medio.
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- l'approfondimento
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 29 gennaio 2026.
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M. Rossetti, servizi in armi obbligatori e autonomia degli enti.
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Limitazioni alla mobilità volontaria tra compartimenti molto diversi.
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Schede operative/75
D. Ruggeri, la disciplina della droga dopo la fissazione delle soglie.