martedì, 23 dicembre 2025
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Data di pubblicazione: 25 novembre 2025
Data di riferimento: 25 novembre 2025

Flussi finanziari

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 

Parere n. 513 del 25 novembre 2025

 

Oggetto: Quesito sull'applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari tra soggetti pubblici.

 

QUESITO

Sottopongo, in via sintetica, un quesito relativo alla corretta applicazione della disciplina delle tracciabilità dei flussi finanziari.

ANAC, già in passato, ha avuto modo di chiarire che la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche qualora il rapporto in senso lato di appalto si instaura tra due soggetti pubblici.

Quindi nei casi in cui una stazione appaltante affida un appalto pubblico ad un'altra stazione appaltante che però, per quello specifico rapporto, agisce quale operatore economico (ad esempio appalto di servizi di formazione affidato da un Comune ad un ente privato in controllo pubblico, a sua volta considerato quale stazione appaltante).

Ora questo principalmente implica, per quanto riguarda la disciplina sulla tracciabilità, la necessità di acquisizione di un CIG (ed eventualmente CUP), l'inserimento nel contratto d'appalto di una clausola relativa al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità, l'acquisizione delle comunicazioni relative al conto corrente dedicato e alle persone abilitate ad operare sullo spesso.

Quindi il pagamento con l'indicazione del CIG (ed eventualmente CUP). Quanto alla richiesta delle comunicazioni relative al conto corrente dedicato e alle persone abilitate ad operare sullo spesso si chiede, tenuto conto della natura sostanzialmente pubblica del soggetto che riceverà le risorse e del metodo di pagamento che in questi casi viene richiesto (tramite PagoPA), se tale adempimento (pensato per un soggetto privato) risulta effettivamente necessario o può essere tralasciato.

Oltre ad un metodo di pagamento per sua natura tracciato (PagoPA) e legato a conti correnti delle pubbliche amministrazioni, quest'ultimi sono per loro natura istituiti anche per "spendere risorse pubbliche".

Quindi, a maggior ragione, dovrebbero essere considerati abilitati, senza particolari oneri comunicativi, per riceverle.

Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

 

RISPOSTA

Merita, innanzitutto, di essere evidenziato che con delibera ANAC 19 dicembre 2023, n. 585 sono stati forniti aggiornamenti in ordine all’obbligo di acquisizione del CIG per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici.

In particolare, nella prima riga della tabella allegata alla suddetta delibera si chiarisce che sono esclusi dall’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del Contributo ANAC gli Accordi “fra due o più amministrazioni aggiudicatrici” contemplati dall’articolo 7 comma 4 del Codice dei contratti: tale esonero si riferisce alla fattispecie di cooperazione interistituzionale che fuoriesce completamente dall’ambito di applicazione del codice.

Come rilevato correttamente nel quesito, nell’affidamento di servizi resi in regime economico (quale, come indicato in esempio, quello di svolgimento di attività formativa), cioè a fronte di una remunerazione, la disciplina giuridica è quella dell’appalto rientrante nell’ambito di applicazione del codice dei contratti, con le relative conseguenze anche in ordine all’applicazione delle norme sulla tracciabilità.

Non deve neppure trarre in suggestione la circostanza che il pagamento possa essere regolato tramite “PagoPa”: si tratta di un mero strumento che, comunque, non elimina il fatto che il pagamento sia originato da un conto corrente bancario o postale che dovrà essere “dedicato” come per qualsiasi altro strumento di pagamento rientrante nelle regole di tracciabilità dei flussi finanziari.

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