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Data di pubblicazione: 07 ottobre 2003

Contrasto della pirateria

LE TAPPE DELLA RIFORMA


Con la legge n. 248 del 18 agosto 2000, recante nuove norme di tutela del diritto di autore, è stato avviato un organico aggiornamento ed inasprimento della disciplina sulla tutela dei diritti d'autore, già contenuta nella legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e nella legge n. 159/1993 (Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie).
L'articolata normativa prodotta in materia, più volte modificata nel corso degli anni, è stata sostanzialmente concentrata nell’originaria legge n. 633/41, confermata quale "testo unico" sull’illecita duplicazione ed utilizzazione dei supporti cartacei, audiovisivi, informatici e multimediali delle opere dell'ingegno creativo. Successivamente, il legislatore ha integrato la legge n. 633/41, per la parte dedicata al fenomeno della c.d. "decodificazione fraudolenta" delle trasmissioni ad accesso condizionato [artt. 171-
ter, comma 1, lett. f), e 171-
octies], depenalizzando prima (con il d.l.vo n. 373/00) e ripenalizzando poi (con le rettifiche apportate dalla legge n. 22/2003) quest'ultimo illecito di recente configurazione. Nel frattempo, con i dd.P.R. nn. 338/01 e 296/02 sono state dettate le norme regolamentari di esecuzione, rese necessarie dalla riforma del 2000. Inoltre il legislatore, anche in adempimento di specifici obblighi internazionali, ne ha ulteriormente perfezionato l’impianto normativo ed il trattamento sanzionatorio con il decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, attuativo della
direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore connessi nella società dell’informazione.
Il risultato finale della riforma degli anni 2000-2003 realizza un impianto normativo obiettivamente complesso, contrassegnato da taluni difetti di coordinamento e, soprattutto, da una frequente sovrapposizione di norme sanzionatorie penali e/o amministrative convergenti sugli stessi comportamenti illeciti; ciò nonostante, il suo apparato sanzionatorio pare corrispondere alla sempre invocata deflazione del coinvolgimento del giudice penale per fatti di modesta entità offensiva degli interessi tutelati, ossia per quelle condotte che, pur contrarie alla normativa di tutela delle opere dell’ingegno, risultano ispirate da fini esclusivamente di “uso personale” e, dunque, al di fuori di ogni circuito commerciale/imprenditoriale/lucrativo.




IL PRINCIPIO SANZIONATORIO IN MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI D’AUTORE


Il principio interpretativo ricavato dal contesto normativo, che sovrintende alla scelta legislativa - e, dunque, operativa degli organi di controllo - fra l'applicazione di una sanzione penale (sola o congiunta ad altre misure amministrative) in conseguenza di reato ovvero della mera sanzione amministrativa (principale e accessoria) in conseguenza d'illecito amministrativo, in rapporto alla gradualità della lesione dell'interesse protetto e del corrispondente trattamento sanzionatorio, è sostanzialmente il seguente:
La sola sanzione amministrativa (principale e accessoria) è applicata, di regola, all’ultimo anello della catena della "pirateria", ossia ai casi commessi semplicemente "
per uso personale", per questo ricondotti ad illeciti rilevanti unicamente in ambito amministrativo. In linea di massima, relativamente alle più note e diffuse condotte di pirateria, può affermarsi che "l'uso (ed il corrispondente profitto) personale" si traduce in una condizione soggettiva (ossia un atteggiamento psicologico) oggettivamente compatibile con la realizzazione, l'acquisizione o la disponibilità, da parte del trasgressore (privato utilizzatore, responsabile della copisteria, acquirente, ecc.), di un solo esemplare della copia dell'opera duplicata; viceversa, in caso di riproduzioni multiple, non può più ritenersi sussistere un "uso personale", bensì una presunta finalità "commerciale/lucrativa" rilevante ai fini delle più gravi conseguenze sanzionatorie (vds. successivo punto 2.). La disposizione applicabile a tutte le situazioni di pirateria per uso personale è l’art. 174-
ter, legge n. 633/41: “1.
Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli artt. 171, 171-bis
, 171-ter
, 171-quater
, 171-quiquies
, 171-septies
e 171-octies (ossia al di fuori di ogni coinvolgimento commerciale/lucrativo, n.d.r.)
, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 (p.m.r. di € 51,33 - n.d.r.)
e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale (le copie illegali, n.d.r.)
e della pubblicazione del provvedimento (ordinanza-ingiunzione, n.d.r.)
su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. 2.
In caso di recidiva (ossia di reiterazione ex art. 8-bis, legge n. 689/81, n.d.r.)
o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti (es. il masterizzatore digitale utilizzato per commettere le violazioni)
e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale (es. nel caso in cui le duplicazioni illegali per uso personale siano realizzate dai supporti originali detenuti dall’impresa radiofonica privata, grazie agli strumenti tecnici aziendali e nei locali della “radio libera”)
, con la revoca della concessione o dell’autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività produttiva.”. La soluzione legislativa è senz’altro apprezzabile, anche perché risolve una controversa questione giudiziaria, consentendo di coprire una casistica che, in assenza di questa disposizione speciale, era fatalmente ricondotta nel delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) o nella contravvenzione di c.d. incauto acquisto (art. 712 c.p.). L'accertamento delle violazioni amministrative in materia di tutela dei diritti d'autore deve essere verbalizzato dall'agente operante secondo i principi tradizionali stabiliti dalla legge n. 689/81 e con le consuete procedure di polizia amministrativa: redazione del verbale di contestazione immediata/differita con adozione di contestuale sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca obbligatoria, del materiale oggetto della violazione ai sensi degli artt. 13 e 20 della legge n. 689/81; segnalazione della violazione all'autorità amministrativa per i seguiti di competenza (ad esempio, la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale,
ex art. 174-
ter, legge n. 633/41), ecc.; l'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto della violazione e gli eventuali scritti difensivi (ricorso amministrativo), non espressamente indicata dalla legge, è il prefetto del luogo di commissione della violazione, ai sensi degli artt. 17, commi primo e quinto, legge n. 689/81, e 2, D.P.R. n. 571/82; di conseguenza, i proventi delle sanzioni affluiscono al bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, alle destinazioni indicate dall’art. 174-
quater della legge n. 633/41 (
1(1) Va peraltro segnalato che, in materia di tutela dei diritti d'autore, l’art. 182-
bis della legge n. 633/41 attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori e editori (SIAE)
funzioni di vigilanza,
per finalità di prevenzione ed accertamento delle relative violazioni,
sulle varie attività in astratto interessate dal fenomeno della "pirateria" letteraria, audiovisiva e multimediale (attività di riproduzione delle opere dell'ingegno, diffusione radiotelevisiva, proiezione in sale cinematografiche, distribuzione/vendita/noleggio dei supporti, centri di riproduzione con apparecchi per fotocopia, xerocopia e analoghi) (cfr. comma 1). Nell’esercizio di quest’attività ai funzionari S.I.A.E. sono riconosciuti poteri ispettivi specifici (d’iniziativa o previa autorizzazione dell’A.G.) presso i locali dove sono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonché presso i locali dove sono svolte le attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi per la registrazione analogica/digitale e dei relativi supporti audio e video (cfr. comma 3). Nell’esercizio di queste funzioni di polizia amministrativa, pertanto, gli ispettori della SIAE e quelli dell’Autorità garante delle comunicazioni possono ritenersi organi di controllo competenti a compiere autonomamente tutti gli atti di accertamento consentiti dall’art. 13, legge n. 689/81, con particolare riguardo per le attività di contestazione immediata e differita delle violazioni amministrative da loro accertate. Viceversa, per le violazioni costituenti reato, al suddetto personale ispettivo non è riconosciuta alcuna funzione di polizia giudiziaria, bensì un dovere di “accertamento e denuncia” dell’illecito penale.
).

(CONTINUA)............ solo per gli abbonati al servizio c
liccando qui il testo completo dell'intervento (21 pagine)



In allegato, per tutti, il prontuario appena redatto dalla polizia municipale di TORINO
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