mercoledì, 1 ottobre 2025
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Data di pubblicazione: 30 settembre 2025

Ordinanza inagibilità

QUESITO DI UN ABBONATO

Il nostro ufficio tecnico, anche su segnalazione-coinvolgimento della A.T.S., ha emesso ai sensi del DPR 380/2001 una ordinanza contingibile e urgente di inagibilità immobile privato, a firma del responsabile dell’ufficio, per gravi carenze dei requisiti igienico-sanitari (presenza di ragnatele e sporco diffuso in tutti i locali dell’abitazione, presenza di infiltrazioni, umidità e scrostature dell’intonaco sulle pareti e soffitto del locale cucina/soggiorno, piano cottura risulta privo di sistema di alimentazione, impianto di illuminazione non funzionante in gran parte dell’immobile, assenza di qualsiasi sistema di riscaldamento funzionante, con caldaia non funzionante, pozzetti d’ispezione dello scarico fognario che confluisce in fossa biologica comune, posta in altra proprietà, che presentano segni di tracimazione di liquami, assenza fornitura di gas all’interno dell’abitazione, problemi tubazione dei pluviali tetto, ecc.).

Con l’ordinanza è stato imposto all’unica proprietaria di provvedere al ripristino delle condizioni idoneità fabbricato, la quale alla scadenza del termine indicato in ordinanza non ha provveduto a quanto richiesto ma ha inviato nota a firma del suo legale ove lo stesso sollecita il comune ad emettere ordinanza sindacale ex art. 222 del regio decreto n. 1265/34 o ex artt. 50-54 del D.Lgs 267/2000, nei confronti del fratello della proprietaria immobile, il quale continua ad occupare abusivamente lo stesso (ciò è già stato acclarato in passato, anche non vi sono denunce da parte della suddetta nei confronti del fratello, in grave stato di bisogno economico e già seguito dai servizi sociali).

Si chiede come procedere da parte del Comune e quale ruolo possa avere la polizia locale nel frangente.

Come va eseguita l’eventuale nuova ordinanza emessa?

La polizia locale è autonomamente competente a far allontanare dalla abitazione la persona in oggetto?

Anche solo sulla scorta della precedente ordinanza emessa dall’utc?

Si precisa che nella suddetta ordinanza già emessa era indicato che “in caso di inottemperanza alla prescrizioni dettate con la presente ordinanza, l'amministrazione si riser­va l’adozione di ulteriori provvedimenti, nonché l’esecuzione d’ufficio degli interventi minimali necessari a ga­rantire l’incolumità, il tutto con spese a carico dei contravventori e senza pregiudizio dell’azione penale e che i locali sopra indicati dichiararti inagibili non potranno essere rioccupati se non successivamente all’effettuazione delle opportune e prescritte opere edilizie finalizzate a ripristinare le normali condi­zioni di agibilità”.

Grazie per la risposta.

 

CLICCA QUI per leggere la risposta di Raffaele Motta Castriotta.

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