Deleghe del Sindaco
MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Roma, 7 febbraio 2025
prot. n. 4357
OGGETTO: Modifica statutaria riguardante deleghe del sindaco a privati cittadini.
Sintesi/Massima
Gli incarichi di studio ai cittadini non possono considerarsi deleghe alla stregua di quelle conferite agli assessori e, conseguentemente, non sembrano incidere sull'attività svolta dai componenti della giunta.
Testo(Parere n. 4357 del 7.2.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in merito alla questione rappresentata da alcuni consiglieri del Comune di … in ordine al comma 7 dell'articolo 16 dello statuto comunale, introdotto con deliberazione consiliare n. ... del .... La disposizione citata prevede che "Il Sindaco può attribuire compiti di collaborazione e studio attraverso l'attribuzione di specifica delega anche a cittadini residenti estranei al Consiglio Comunale a garanzia del migliore funzionamento dell'ente. Tali compiti non dovranno comportare oneri per l'Ente. Le deleghe sono attribuite ai cittadini con decreto Sindacale sottoscritto dal Sindaco e pubblicato sui siti istituzionali dell'ente". Si osserva che il sindaco, in base a tale previsione statutaria, ha adottato, in data ..., tre provvedimenti con i quali ha conferito a tre cittadini, esterni all'amministrazione, incarichi di studio e collaborazione in tre diverse materie: associazionismo giovanile e sportivo, promozione e valorizzazione del borgo storico di … e pari opportunità. Tali cittadini, come riportato dai consiglieri nella richiesta di parere, erano tutti cittadini candidati non eletti alle elezioni di maggio 2024. Ciò posto, i consiglieri hanno chiesto se sia legittima la modifica statutaria adottata dall'ente e di conseguenza se lo siano i decreti adottati dal sindaco. Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 6 del TUOEL, nella prima parte del comma 4, dispone che gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Tale disposizione si applica anche alle modifiche statutarie. Nel caso in esame la modifica prevista dal comma 7 dell'articolo 16 dello statuto comunale è stata approvata, con la sopra citata deliberazione n. ..., in prima seduta con 8 voti favorevoli ed 1 contrario; pertanto, la modifica è stata approvata con il quorum prescritto dal TUOEL, tenuto conto che i consiglieri assegnati all'ente sono 10 oltre il sindaco e che, ai fini del predetto quorum, deve computarsi anche il sindaco poiché non espressamente escluso dalla disposizione normativa, come evidenziato nella circolare di questo Dipartimento n. 1454 del 4 febbraio 2021. Quanto alla formulazione del comma 7 dell'articolo 16 dello statuto, si osserva quanto segue. L'articolo 6 del TUOEL consente allo statuto di specificare le attribuzioni degli organi; pertanto, nell'ambito di tale autonomia normativa, è ammissibile l'imputazione di specifiche competenze agli organi comunali, purché in armonia con la natura e le prerogative statuite dalla legge. Possono essere conferite deleghe agli assessori, sebbene il decreto legislativo n. 267/2000 non disciplini espressamente la delega di funzioni dal sindaco agli assessori, disponendo all'articolo 48, comma 1, che la "Giunta collabora con il Sindaco ….... ed opera attraverso deliberazioni collegiali". Con la delega l'assessore esercita il potere in nome proprio e si assume la responsabilità degli atti compiuti nell'espletamento dell'attività delegata, con imputazione degli effetti al delegante, per conto del quale agisce mediante adozione di provvedimenti aventi efficacia esterna. Nei provvedimenti adottati dal sindaco, sebbene sia menzionato l'articolo 16, comma 7, dello statuto, non si fa riferimento ad una precisa delega, ma sono attribuiti ad alcuni cittadini solo incarichi di studio e collaborazione in determinate materie, senza onere per l'ente e senza la possibilità di adottare atti a rilevanza esterna, così circoscrivendo in maniera puntuale il portato degli incarichi conferiti ai consiglieri in questione. Pertanto, tali incarichi di studio non possono considerarsi deleghe alla stregua di quelle conferite agli assessori e, conseguentemente, non sembrano incidere sull'attività svolta dai componenti della giunta. Tenuto conto della previsione statutaria così come formulata all'art.16, comma 7, e delle deleghe conferite agli assessori che, sebbene non previste espressamente dal TUOEL, possono desumersi da numerosi articoli del decreto legislativo n.267/2000 (cfr. art. 78, comma 3, art. 42, comma 3, art. 90, comma 1), sembrerebbe opportuno meglio precisare le finalità della disposizione statutaria sopra richiamata per contribuire a tenere distinto il conferimento dell'incarico di studio e collaborazione dalle deleghe da conferire agli assessori.
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