mercoledì, 30 aprile 2025
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Data di pubblicazione: 30 aprile 2025

Orario di lavoro

QUESITO DI UN ABBONATO

Considerato che l’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 66/2003, sull’attuazione di direttive CE concernenti aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, prevede che le disposizioni del suddetto decreto non si applichino, tra gli altri, agli addetti alla polizia municipale e provinciale, e che il successivo art. 9, comma 1, prevede che il periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni di lavoro è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni, si chiede quanto segue:

è possibile derogare al riposo giornaliero di undici ore consecutive ogni ventiquattro ore (art. 7 D.Lgs. 66/2003) in casi eccezionali e/o per esigenze di servizio particolari e contingenti (es. carenza di personale in servizio, necessità di copertura di servizi con adeguato numero di operatori, richiesta specifica da parte del personale per cambio turno, …)?

Inoltre, in caso di straordinario effettuato oltre il normale orario di lavoro, è sempre necessario far trascorrere 11 ore dalla fine del servizio a quello successivo (es. turno pomeridiano  di un operatore prolungato  per servizio straordinario e ripresa del servizio regolare con turno il mattino successivo senza che siano trascorse 11 ore)?

È possibile, in casi particolari e contingenti, applicare il riposo di 24 ore (art. 9 D. Lgs. 66/2003) con una cadenza superiore ai 7 giorni, ma comunque prevedere due riposi di almeno 24 ore in un periodo di 14 giorni (es. 4 giorni di riposo su 14 per turnazione 7x5, media nel periodo in questione)?

 

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