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Data di pubblicazione: 06 settembre 2023
Data di riferimento: 06 settembre 2023

735

Milano
TAR

Si tratti di una metodologia che consente di individuare il possesso delle capacità necessarie per svolgere al meglio un’attività professionale attraverso una valutazione standardizzata dei comportamenti. L’affidabilità e l’oggettività della valutazione risulta, dunque, rimessa all’osservazione dei comportamenti effettivamente messi in atto dalle persone, alla standardizzazione del metodo di osservazione (da parte di “Assessor” opportunamente addestrati) e alla condivisione dei criteri di valutazione dei comportamenti (tra gli stessi “Assessor”). Difatti, lo scopo della metodologia dell’«Assessment Center» è quello di misurare in modo oggettivo specifiche capacità personali che la figura professionale dovrà possedere per poter svolgere al meglio il proprio ruolo all’interno di organizzazioni private o pubbliche.

 

 

Pubblicato il 06/09/2023

N. 02058/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00735/2022 REG.RIC.

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Milano, -OMISSIS- 

 

 

contro

 

Comune -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS- 

 

 

nei confronti

 

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati -OMISSIS- ;

-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati -OMISSIS- 

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

 

 

e con l'intervento di

 

ad opponendum:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Dal Molin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

 

per l'annullamento

 

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

 

1) - della Determinazione del Comune -OMISSIS- del -OMISSIS-, che indice il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato della qualifica di Dirigente di Polizia Locale; dell'avviso pubblicato all'Albo pretorio del Comune -OMISSIS- dall'11.06.2021 al 13.07.2021;

 

2) - del Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di Dirigente della Polizia Locale;

 

3) - delle Determinazioni dirigenziali n. -OMISSIS-; n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, di nomina della Commissione Esaminatrice, incaricata dell'espletamento della selezione;

 

nonché, in quanto occorrer possa:

 

4) – del conferimento di incarico del -OMISSIS-, e dell'affidamento del servizio alla Società -OMISSIS-, avvenuto con Determinazione del 23.12.2021 dell'Area Acquisizione Risorse Umane, “di progettazione, realizzazione e correzione delle prove selettive pubbliche indette dal Comune -OMISSIS- per figure dirigenziali di diverso profilo secondo il modello dell'Assessment Center”;

 

5) - della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-, che dispone l'ammissione alla partecipazione alle prove orali e di gruppo di n. 9 candidati risultati idonei alla seconda prova scritta, che, sulla base delle autodichiarazioni, risultavano in possesso dei requisiti previsti dal Bando;

 

6) - di tutti i verbali delle sedute di concorso (dal n. 1 al n. 14 dell'11.02.2022);

 

7) - della graduatoria finale di merito;

 

8) - della Determinazione dirigenziale dell'Area Acquisizione Risorse Umane del -OMISSIS-, di approvazione dei lavori rassegnati dalla commissione esaminatrice e della graduatoria finale di merito;

 

9) - della eventuale determinazione, allo stato non conosciuta, di immissione in servizio e di ogni altro atto di disposizione di assunzione dei vincitori, non conosciuto e nelle more eventualmente intervenuto;

 

nonché, per la declaratoria dell'inefficacia del contratto individuale di lavoro nelle more eventualmente stipulato con la controinteressata;

 

B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 25/07/2022, per l’annullamento, in aggiunta ai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, anche, in quanto occorrer possa, dei seguenti ulteriori atti e documenti:

 

10) -la lettera di invito, di data e protocollo non conosciuti, avente ad oggetto “la richiesta di preventivo per l'affidamento del servizio, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del Dls 50&2016 e smi del servizio di progettazione, realizzazione e correzione delle prove relative alle procedure selettive pubbliche indette dal Comune -OMISSIS- per figure dirigenziali”;

 

11) - il provvedimento, non conosciuto nei suoi estremi, di ammissione del Dott. -OMISSIS- al concorso;

 

12) - in quanto occorrer possa, della Determina dirigenziale n. -OMISSIS-, di assunzione di due Dirigenti di Polizia Locale mediante la chiamata dei vincitori utilmente collocati nella relativa graduatoria di merito approvata con DDA n. -OMISSIS-, con il relativo conferimento di incarico;

 

13) - del provvedimento sindacale di incarico al Dr. -OMISSIS-;

 

14) - del provvedimento sindacale di incarico alla Dott.ssa -OMISSIS-;

 

C) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 15/09/2022, per l’annullamento, in aggiunta ai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso motivi aggiunti, anche, in quanto occorrer possa, dei seguenti ulteriori atti e documenti:

 

15) - il provvedimento, non conosciuto nei suoi estremi, di ammissione della Dott.ssa -OMISSIS- al concorso in oggetto, con tutti gli altri conseguenti e connessi, ivi compreso il provvedimento sindacale di incarico alla Dott.ssa -OMISSIS- (già peraltro gravato in via prudenziale con il primo atto di motivi aggiunti) e gli atti di verifica istruttoria di rito, allo stato non conosciuti, riguardanti l'accertamento dei requisiti richiesti in capo al Dott. -OMISSIS- e alla Dott.ssa -OMISSIS- per l'accesso all'impiego.

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune -OMISSIS-, della Dr.ssa -OMISSIS-, del Dr. -OMISSIS- e della Società -OMISSIS- a r.l.;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

 

 

FATTO e DIRITTO

 

1) Con ricorso spedito per la notifica il 12 aprile 2022 e depositato il successivo 26 aprile 2022, i ricorrenti, i quali hanno partecipato alla procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato nella qualifica di Dirigente della Polizia Locale, indetto dal Comune con determinazione del 9 giugno 2021, ne hanno impugnato gli esiti, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.

 

Al riguardo, gli stessi hanno riferito che, pur avendo superato entrambi le due prove scritte, non hanno concluso positivamente l’iter concorsuale, avendo riportato nella prova di gruppo, prova orale e colloquio di assessment un punteggio complessivamente inferiore al minimo (di 21/30) richiesto per il superamento di dette prove.

 

2) I motivi di ricorso sono sei.

 

2.1) Con il primo motivo, articolato in plurime censure, si deduce la violazione dell’art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 487 del 1994, insita nell’espletamento “a porte chiuse” delle prove di Assessment; la carenza di motivazione sottesa alla omessa predeterminazione dei criteri di valutazione circa la prova pratica e di Assessment; l’attribuzione dei punteggi da parte degli Assessor in assenza della Commissione esaminatrice in Collegio perfetto, anche in relazione al cosiddetto calcolo di trasformazione; la violazione dei principi di trasparenza e pubblicità, nonché dei criteri di correttezza e buona fede; l’illegittimità della previsione del Bando riguardo alla gestione e decisione degli Assessor, ove intesa nel senso che si sarebbe creata una commissione separata di due persone, senza la presenza della Commissione nella sua interezza, per contrasto con la regola del Collegio perfetto.

 

2.2) Il secondo motivo fa leva sulla violazione e falsa applicazione dell’art.12, comma 1 del d.P.R. n. 487 del 1994, avendo la Commissione predeterminato i requisiti soltanto dopo aver conosciuto i nomi dei partecipanti alla procedura, nonché sulla illegittima integrazione del profilo richiesto dal Bando.

 

2.3) Con il terzo motivo si deduce, poi, con specifico riguardo alla scelta degli Assessor, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 del d.P.R. n. 272 del 2004, la violazione del principio del Collegio perfetto, l’incompetenza della Commissione, il difetto di motivazione e la violazione dei principi di trasparenza e imparzialità.

 

2.4) Il quarto motivo lamenta, ancora, la violazione della regola del Collegio perfetto, dovuta alla illegittima presenza in Commissione degli Assessor, che avrebbe così inficiato tanto le decisioni assunte rispetto alle prove di Assessment come pure l’intero operato della Commissione, a partire dalle ridette prove.

 

2.5) Il quinto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del Bando quanto alle modalità di espletamento della prova orale, la violazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell’agire amministrativo, la violazione e falsa applicazione dell’art 5 del d.P.R. n. 272 del 2005 [rectius, 2004].

 

2.6) Il sesto motivo fa leva, infine, sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 del d.P.R. n. 272/2004, essendo stata disattesa la regola che impone di valutare le prove in centesimi e di fissare la soglia minima a settanta centesimi. Si lamenta altresì l’incertezza ingenerata dall’art. 10 del Bando, che da un lato ha previsto un punteggio massimo complessivo di 70 punti e, dall’altro, avrebbe ripartito fra le varie prove un punteggio che assommerebbe a 90 punti.

 

3) Si sono costituiti il Comune -OMISSIS-, la controinteressata -OMISSIS- -OMISSIS- e la società -OMISSIS-; è intervenuto ad opponendum il controinteressato -OMISSIS-.

 

4) In vista della camera di consiglio del 18 maggio 2022 il Comune -OMISSIS-, la dr.ssa -OMISSIS-, il dr. -OMISSIS- e la Società -OMISSIS- hanno controdedotto con memoria alle censure avversarie, sollevando plurime eccezioni; i ricorrenti hanno con memoria insistito sulle proprie posizioni.

 

5) Alla camera di consiglio del 18 maggio 2022, presenti gli avvocati A. Russo per la parte ricorrente; S. Pagano ed E. Pregnolato per il Comune -OMISSIS-; M. Saladino e A. Barra per la dr.ssa -OMISSIS-; P. Merlin per la Società -OMISSIS-; A. Dal Molin per il dr. -OMISSIS-, la IV Sezione ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale, per l'eventuale assegnazione della causa ad altra Sezione, competente sulle procedure concorsuali. La causa è stata quindi assegnata alla III Sezione.

 

6) Il 9 giugno 2022 parte ricorrente ha depositato l’atto d’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati -OMISSIS- e -OMISSIS-, spedito a mezzo posta il 9 giugno 2022.

 

7) Con motivi aggiunti spediti per la notifica il 12 luglio 2022 e depositati il successivo 25 luglio 2022 i ricorrenti hanno esteso l’impugnazione agli atti, in epigrafe specificati, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

 

7.1) – contro la mancata esclusione dal concorso del dr. -OMISSIS-:

 

7.1.1) - violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Bando, in combinato disposto al D.M. n. 207/2004 e al D.M. 9 luglio 2009, e difetto di istruttoria;

 

7.2) – quanto alla procedura di gara:

 

7.2.1) - violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, Appendice n. 3, e violazione del principio del Collegio perfetto;

 

7.2.2) - eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, carenza di potere e violazione della regola del Collegio perfetto, incompetenza e violazione della par condicio dei concorrenti sotto altro profilo; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione del Bando concorsuale e del Bando di affidamento del servizio; violazione e falsa applicazione del principio di segretezza; violazione e falsa applicazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, Appendice A, art. 14, punto 8; (e, nei confronti della DD n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “La nomina dei componenti aggiunti esperti per la valutazione psico attitudinale e delle capacità manageriale”) violazione del Capitolato Speciale d’appalto relativo all’affidamento del servizio di Assessment Center; (e, nei confronti del Bando di concorso) contraddittorietà manifesta con le previsioni del Capitolato Speciale d’appalto che prevede la presenza di soggetti indicati da -OMISSIS- quali commissari esperti esterni (con Commissione composta quindi da 5 membri) e non commissari meramente aggiunti per materie limitate e speciali;

 

7.2.3) - contraddittorietà manifesta, violazione del Capitolato Speciale d’appalto e della lettera di invito sotto altro profilo; difetto di motivazione in ordine all’attribuzione del punteggio sulle prove di Assessment; violazione e falsa applicazione del Capitolato Speciale d’appalto sotto altro profilo; violazione dell’allegato A degli artt. 14 e 15 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e della determina di affidamento del servizio come da offerta presentata nella relazione di -OMISSIS-; eccesso di potere per travisamento ed irragionevolezza manifesta.

 

8) Con motivi aggiunti spediti per la notifica il 7 settembre 2022 e depositati il successivo 15 settembre 2022, l’impugnazione è stata estesa al provvedimento di ammissione della dr.ssa -OMISSIS- al concorso e agli atti ad esso conseguenti (il provvedimento sindacale di incarico, gli atti di verifica istruttoria di rito riguardanti l’accertamento dei requisiti richiesti in capo ai vincitori del concorso).

 

8.1) Viene qui rubricato un unico motivo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Bando, in combinato disposto con il DM n. 207/2004, il DM n. 509/1999 e il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009, nonché, il difetto di istruttoria.

 

9) All’udienza pubblica del 14 febbraio 2023 la causa viene rinviata per acquisire la prova del ricevimento della notifica sia del ricorso introduttivo sia dei motivi aggiunti da parte del controinteressato -OMISSIS-, non costituito in giudizio.

 

10) Il 16 febbraio 2023 è stata depositata da parte ricorrente la “cartolina verde”, mediante la quale si è potuto verificare il perfezionamento della notifica al controinteressato -OMISSIS-, il 15.06.2022 per il ricorso introduttivo, il 26.07.2022 per i primi motivi aggiunti e il 15.09.2022 per i secondi motivi aggiunti.

 

11) All’udienza pubblica del 16 maggio 2023 la causa, presenti gli avvocati A. Russo per la parte ricorrente, E. Pregnolato per il Comune -OMISSIS-, A. Barra per la controinteressata -OMISSIS-, P. Merlini per la società -OMISSIS-, e A. Dal Molin per il controinteressato -OMISSIS-, è stata trattenuta in decisione.

 

12) Preliminarmente, il Collegio deve soffermarsi sulla eccezione di parziale inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, sollevata da parte dei controinteressati -OMISSIS- e -OMISSIS- in relazione alla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto stipulato fra il Comune e i controinteressati.

 

12.1) L’eccezione è fondata.

 

Ai sensi dell’art. 63, comma 1 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, «Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo», mentre «Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi» (così, il comma 4 dell’art. 63).

 

Ne consegue, quindi, che, in mancanza di una specifica previsione normativa – a differenza di quanto invece accade in materia di contratti pubblici, stante il disposto di cui all’art. 122 c.p.a. – rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti gli atti successivi all’approvazione della graduatoria di concorso, comprese quelle incentrate su profili di invalidità derivata dalla presupposta fase provvedimentale (cfr. TAR Lazio, Roma, III, 26-04-2022, n. 4993).

 

In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito come il legislatore non abbia sancito, quale effetto del nesso di presupposizione tra contratto di lavoro e graduatoria o presupposti atti concorsuali, nessuna «vis attractiva» verso la giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. TAR Veneto, I, 07-01-2020, n. 14; TAR Campania, Napoli, V, 26-03-2007, n. 2822).

 

12.2) Sulla scorta delle precedenti considerazioni, la domanda di inefficacia del contratto di lavoro stipulato tra il Comune -OMISSIS- e la parte controinteressata risulta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, cui la causa deve essere rinviata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.

 

13) Il Collegio ritiene di scrutinare, poi, l’eccezione di parziale inammissibilità del ricorso, sollevata da parte della difesa della dr.ssa -OMISSIS- facendo leva sulla circostanza che, fra gli atti impugnati, ve ne sarebbero alcuni rispetto ai quali non verrebbe sollevata alcuna censura.

 

Si tratterebbe, in dettaglio: (i) delle determinazioni dirigenziali n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, relative, rispettivamente, alla nomina della commissione esaminatrice (di cui al documento depositato sub n. 2 da parte ricorrente) e alla nomina del componente aggiunto per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese (di cui al documento depositato sub n. 4 da parte ricorrente); e (ii) della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, di ammissione alla partecipazione alle prove orali e di gruppo di n. 9 candidati, fra cui gli stessi ricorrenti. Rispetto a quest’ultima determinazione, la difesa della controinteressata rileva, in aggiunta, la evidente carenza di interesse in capo ai ricorrenti, trattandosi di provvedimento agli stessi favorevole.

 

13.1) L’eccezione è fondata.

 

13.2) L’impugnazione in parte qua risulta inammissibile, atteso che gli atti suindicati risultano genericamente elencati nell’epigrafe del ricorso, senza che a tale indicazione abbia fatto seguito la deduzione di specifici vizi ad essi afferenti, mediante l’articolazione di appositi motivi.

 

Da ciò l’inammissibilità, in parte qua, del ricorso, ex artt. 35, comma 1, lettera b) e 40, comma 1, lettera d), del c.p.a.

 

14) Si può soprassedere all’esame delle restanti, plurime eccezioni sollevate sia da parte resistente che da parte dei controinteressati, stante l’infondatezza nel merito del ricorso.

 

15) In tal senso, iniziando dal primo motivo, va rammentato come con esso i ricorrenti lamentino: (i) la violazione della regola che esige l’espletamento in un'aula aperta al pubblico delle prove orali, stante la scelta dell’Amministrazione di svolgere il colloquio di Assessment e la prova di gruppo a porte chiuse; (ii) l'omessa predeterminazione dei criteri di valutazione della prova pratica e del colloquio di Assessment da parte della Commissione esaminatrice, con la conseguente impossibilità di ripercorrere il processo logico seguito per l'attribuzione del punteggio numerico da parte dei due Assessor, che avrebbero oltretutto attribuito i punteggi in assenza della Commissione Esaminatrice in violazione della regola del Collegio perfetto. In particolare, i ricorrenti lamentano come i due Assessor, dopo l’attribuzione di un proprio punteggio rispetto all’espletamento della prova di gruppo da parte di ogni singolo candidato, si sarebbero riuniti in un “Comitato di valutazione” (composto sempre dagli stessi due Assessor), per pervenire ad un giudizio sintetico del tutto avulso dai singoli punteggi inizialmente attribuiti e privo di criteri predeterminati. Anche il cosiddetto “Calcolo di trasformazione”, adottato per trasformare, appunto, il punteggio assegnato su scala da 0 a 5 in un punteggio su scala da 0 a 12, sarebbe del tutto incomprensibile, oltre che adottato in violazione della regola del “collegio perfetto”.

 

16) Il motivo è, nel complesso, infondato.

 

16.1) Al riguardo, il Collegio ritiene utile rammentare come la lex specialis [di cui al «Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di Dirigente di Polizia locale», approvato con la Determinazione del Direttore di Area (DD) n. -OMISSIS-, pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune -OMISSIS- l’11.06.2021, allegato come documento n. 1 da parte ricorrente, e come documento n. 2 da parte resistente] abbia espressamente previsto che la figura professionale da assumere dovesse essere in possesso non solo di determinate “conoscenze tecniche” ma, altresì, di “capacità organizzative e competenze attitudinali che saranno oggetto di valutazione nelle prove di concorso” (così, il punto 1 del Bando).

 

Le “competenze attitudinali” sono state nel Bando stesso (sempre al punto 1, sub lettera c) meglio declinate facendo riferimento alla «gestione efficace del tempo», all’«efficacia nel ruolo», all’«orientamento strategico ed orientamento al risultato», alla «gestione dei conflitti», alla «gestione efficace della complessità», alla «gestione dello stress e pensiero positivo», all’«accountability», alla «mediazione, negoziazione ed abilità relazionali» e alle «abilità logiche (matematiche, numeriche, deduttive e astratte)».

 

Per indagare il possesso di tali specifiche competenze il Bando ha previsto (al punto 10) sia una «Prova di gruppo», articolata «secondo le tecniche di “Assessment Center” (…) gestita e valutata esclusivamente da componenti esperti in tecniche di “Assessment Center”», sia un «Colloquio di assessment», affidato sempre agli esperti di “Assessment Center”.

 

Di conseguenza, nel punto 7 del Bando, dedicato alla «Commissione esaminatrice», l’Amministrazione ha previsto come la stessa dovesse essere composta da tre membri (da scegliere tra i dirigenti del Comune -OMISSIS- o di altre amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di Università pubbliche o private, nonché, tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso) e «integrata, per lo svolgimento della prova di gruppo/orale, da due commissari esperti aggiunti con specifiche e riconosciute competenze ed esperienze professionali per la valutazione delle attitudini e delle capacità manageriali in relazione al profilo da ricoprire».

 

16.2) Da quanto allegato e documentato in atti di causa a proposito dell’“Assessment Center” (su cui cfr., in particolare, le “Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations”, lo “Standard produced by the British Psychological Society’s Division of Occupational Psychology”, la “ISO 10667-1” e la “ISO 10667-2” redatte dal Project Committee ISO/PC 230, Psychological assessment, depositati come documenti nn. 36 e ss. da parte resistente), si ricava come si tratti di una metodologia che consente di individuare il possesso delle capacità necessarie per svolgere al meglio un’attività professionale attraverso una valutazione standardizzata dei comportamenti. L’affidabilità e l’oggettività della valutazione risulta, dunque, rimessa all’osservazione dei comportamenti effettivamente messi in atto dalle persone, alla standardizzazione del metodo di osservazione (da parte di “Assessor” opportunamente addestrati) e alla condivisione dei criteri di valutazione dei comportamenti (tra gli stessi “Assessor”). Difatti, lo scopo della metodologia dell’«Assessment Center» è quello di misurare in modo oggettivo specifiche capacità personali che la figura professionale dovrà possedere per poter svolgere al meglio il proprio ruolo all’interno di organizzazioni private o pubbliche.

 

L’adozione del predetto metodo selettivo implica che, alla valutazione del livello di conoscenza delle materie del settore di riferimento attraverso le tradizionali prove scritte ed orali sia affiancata un’indagine che, partendo dall’individuazione di un ideale “Modello” di capacità organizzative e competenze attitudinali che dovrebbe possedere la figura professionale oggetto di concorso, giunge, attraverso una o più prove organizzate secondo una procedura standardizzata, a valutare se i candidati siano in possesso delle capacità e delle competenze attitudinali ricercate.

 

Lo svolgimento delle prove di Assessment richiede, stando alla succitata letteratura, un ambiente neutro, appositamente creato dagli Assessor, privo di condizionamenti esterni, se non quelli voluti (e prestabiliti) in fase di progettazione preliminare delle prove.

 

Più in dettaglio, la predetta metodologia, seguendo una normativa internazionale di standardizzazione (cfr. le già citate ISO 10667-1 e ISO 10667-2, depositate in atti da parte resistente) prevede specifici passaggi procedurali che vanno, in estrema sintesi, dalla definizione del citato “Modello di Competenze” alla progettazione della prova (in cui verranno definite le regole da seguire), alla conduzione e osservazione della prova da parte di Assessor qualificati (e dotati di apposita “griglia di osservazione” sulla quale segnare la frequenza e l’efficacia dei comportamenti oggetto di osservazione); alla diagnosi da parte degli Assessor riuniti in un “comitato di valutazione”. Quest’ultimo passaggio si compone, per quanto qui d’interesse, di un primo momento di analisi neutro e di una successiva valutazione, con attribuzione di punteggio numerico secondo criteri predeterminati per la valutazione degli indicatori comportamentali; i punteggi così determinati, unitamente alla relazione esplicativa delle attività svolte, vengono poi consegnati dagli Assessor alla Commissione esaminatrice, che li recepisce nel procedimento valutativo, salva la possibilità di richieste di chiarimenti e/o integrazioni.

 

Da quanto sin qui esposto si ricava, quindi, come l’intera metodologia di “Assessment Center” si basi su una procedura fortemente standardizzata, impostata secondo criteri predeterminati ed attuata da professionisti qualificati che, per una delimitata porzione della procedura (quella, appunto, della valutazione delle soft skills), assolvono ad una funzione di ausilio alla Commissione esaminatrice.

 

16.3) Nella fattispecie in esame, il Comune -OMISSIS-, al dichiarato fine «di perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini», ha valorizzato tale metodologia di “Assessment Center” per il reclutamento del personale destinato a ricoprire posizioni dirigenziali, allo scopo di garantirne l’effettiva rispondenza alle reali esigenze di competenze manageriali, utili al perseguimento dei suindicati obiettivi (cfr., in tal senso, quanto riportato nel «Capitolato speciale relativo alla procedura ex art. 36 comma 2 d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di progettazione, realizzazione e correzione delle prove relative alle procedure selettive pubbliche indette dal Comune -OMISSIS- per figure dirigenziali», allegato da parte resistente sub n. 23, richiamato nella DDA n. -OMISSIS-, di «Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., del servizio inerente la progettazione, realizzazione e correzione delle prove relative alle procedure selettive pubbliche indette dal Comune -OMISSIS- per figure dirigenziali, ad -OMISSIS- srl, attraverso MePA, per un importo complessivo di € 48.310,78 IVA inclusa», pure allegata da parte resistente, come documento n. 22).

 

In particolare, nel concorso in esame è stato previsto che le prove selettive, in aggiunta alle tradizionali prove scritte ed orali, annoverassero anche una «Prova di gruppo» e un «Colloquio di assessment» (cfr. il punto 10 del Bando) da svolgersi secondo le tecniche di “Assessment Center”, per la valutazione delle “competenze attitudinali” (di cui al punto 1, lettera c del Bando), affidando le stesse agli esperti di “Assessment Center”, in veste di commissari “aggiunti” (cfr. sempre il punto 10 del Bando).

 

16.4) Ebbene, ad avviso del Collegio, tenuto conto della natura delle competenze da investigare, delle caratteristiche dell’“Assessment Center”, poc’anzi tratteggiate, del profilo dei due valutatori [gli “Assessor” dr. -OMISSIS-, nominati con DD n. -OMISSIS- (allegata sub n. 28 della produzione resistente), dai cui curricula (depositati, sempre da parte resistente, sub nn. 29 e 30, e richiamati nella DD n. -OMISSIS-), emerge che, il primo è in possesso di una laurea specialistica in Psicologia delle Organizzazioni e del Marketing, e il secondo di una laurea magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, e che entrambi sono iscritti all’Albo degli Psicologi della Regione Lombardia] e del contenuto dei servizi erogati dalla Società -OMISSIS- (su cui cfr., nel dettaglio, la “Relazione descrittiva”, allegata al Verbale n. 12, del 2.02.2022, della procedura per cui è causa, depositato come documento n. 33 da parte resistente), illustrato dagli stessi Assessor alla Commissione esaminatrice sin dalle sedute dell’11.11.2021 e del 3.12.2021 (così come riportato, rispettivamente, nei verbali nn. 5 e 6, in atti), le prove di Assessment (ovvero, quella «di gruppo» e il «colloquio di assessment») devono essere ricondotte fra le prove psicoattitudinali, in quanto essenzialmente volte a valutare gli aspetti attitudinali e la personalità dei candidati.

 

Per esse, a differenza di quanto accaduto per la prova orale del concorso in esame (espletata subito dopo il colloquio di assessment, come chiaramente emerge dai verbali nn. 13 e 14, rispettivamente, del 10 e 11 febbraio 2022, depositati in atti, ove si legge che: «Ultimato il colloquio di assessment si procede all’apertura della porta e ad invitare i candidati e/o il pubblico»), la valutazione dei candidati risulta, allora, legittimamente svolta in assenza di pubblico, esigendo il buon esito delle prove stesse sia il contatto diretto tra il valutatore e i candidati sia l’assenza di elementi di disturbo provenienti dall’ambiente esterno.

 

Non incorre, pertanto, nella violazione dell’art. 6, comma 4 del d.P.R. n. 487 del 1994, la scelta dell’Amministrazione di svolgere la prova di gruppo e il colloquio di assessment “a porte chiuse”, atteso che la predetta norma (nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie), laddove richiede lo svolgimento delle prove “in un'aula aperta al pubblico” fa espressamente riferimento alle “prove orali”, a cui – per le ragioni dinanzi esposte – non risultano del tutto assimilabili le prove psicoattitudinali [cfr. TAR Toscana, II, 27-01-2009, n. 91; id., 23-01-2009, n. 86; TAR Emilia-Romagna, Bologna, I, 27-01-2021 n. 64; in tema, non è poi inutile rammentare come la giurisprudenza ascriva l’accertamento dei requisiti psicoattitudinali fra le tipiche espressioni di discrezionalità tecnica, con ciò che ne consegue sul piano delle note limitazioni al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (su cui cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, IV, 25-02-2020, n. 1402; id., 16-12-2011, n. 6627; id., 6-09-2006, n. 5154; id., II, 21-04-2023, n. 4041; id., 30-06-2021, n. 4989; TAR Lazio, Roma, I-bis, 21-07-2023, n. 12343; id., 3-07-2020, n. 7660, nonché, infra, a proposito del quarto motivo del primo ricorso per motivi aggiunti)].

 

16.5) Quanto, poi, alle censure che in vario modo ricollegano alla presenza e all’operato degli Assessor la violazione della regola del Collegio perfetto, si ritiene utile osservare, in linea generale, quanto segue.

 

16.5.1) In base ai principi espressi dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, «la strutturazione di un organo collegiale di natura amministrativa quale collegio perfetto, sebbene integri opzione a più riprese prescelta dal Legislatore, non risponde ad un interesse di carattere assoluto: la giurisprudenza amministrativa è consolidata nello statuire che il collegio perfetto non è un modello indispensabile per gli organi collegiali amministrativi, dovendosi avere riguardo alle peculiarità della relativa disciplina (Consiglio di Stato sez. IV,14 maggio 2014, n. 2500, Consiglio di Stato sez. VI, 6 giugno 2011 n. 3363); anche la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità civile (cfr. Corte costituzionale 12 marzo 1998 n. 52; Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 24 agosto 1999, n. 603; Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 5 febbraio 1999, n. 39, Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 26 aprile 2016, n. 8245) non hanno mai ritenuto necessario, a fini di rispetto dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che organi con attribuzioni amministrative fossero collegi perfetti. Riveste inalterata attualità sul punto, l'insegnamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale "il collegio perfetto è un modello necessario soltanto per gli organi collegiali giurisdizionali, mentre per quelli amministrativi ben può essere previsto un quorum strutturale inferiore al plenum del collegio in relazione alla peculiarità della disciplina da dettare" (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 aprile 1991, n. 539)» (così, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 14-12-2018, n. 17, richiamata sul punto, da ultimo, dal Consiglio di Stato, VI, 09-05-2022, n. 3570).

 

Ancora, per giurisprudenza consolidata, il rispetto del principio del Collegio perfetto non richiede affatto che la commissione esaminatrice, in sede di operazioni concorsuali, sia presente al completo in tutte le fasi del procedimento, esigendosi la totalità dei componenti soltanto allorché siano compiute attività valutative discrezionali e, dunque, allorquando siano adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. Consiglio di Stato, IV , 12-11-2015, n. 5137; TAR Lazio, Roma, I, 11-10-2017, n. 10185; TAR Sicilia, Palermo, III, 18-11-2014, n. 2915).

 

Ciò che, del resto, appare coerente con la ratio assegnata al predetto principio, che, in materia di concorsi pubblici, va ravvisata nell’esigenza di soddisfare l’interesse pubblico alla più esauriente e compiuta valutazione dei candidati e, dunque, alla selezione dei migliori tra i concorrenti.

 

16.5.2) Fermo quanto sopra, il Collegio ritiene di potere escludere che si sia in presenza, nella specie, delle censurate violazioni della regola del Collegio perfetto.

 

Ciò, in primo luogo in quanto, in base alla disciplina specifica della procedura per cui è causa, la Commissione d’esame non risulta essere stata configurata come Collegio perfetto, né con riguardo ai componenti effettivi né, a fortiori, rispetto ai commissari “aggiunti”.

 

Rispetto ai primi, è utile notare che il Bando (al punto 7, dedicato alla “Commissione esaminatrice”), dopo avere rinviato la nomina della Commissione ad un successivo provvedimento, ha stabilito che la stessa fosse composta «da un numero di tre membri scelti tra i dirigenti del Comune -OMISSIS- o di altre amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di Università pubbliche o private, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso» (così, il punto 7 del Bando). A seguire, lo stesso punto ha previsto, per quanto qui d’interesse, che «La Commissione sarà integrata, per lo svolgimento della prova di gruppo/orale, da due commissari esperti aggiunti con specifiche e riconosciute competenze ed esperienze professionali per la valutazione delle attitudini e delle capacità manageriali in relazione al profilo da ricoprire».

 

La Determinazione dirigenziale di nomina della Commissione esaminatrice (DD n. -OMISSIS-) ha individuato i componenti della stessa nelle persone dei dottori -OMISSIS-, Comandante di Polizia Locale -OMISSIS-, Direzione Sicurezza Urbana (quale Presidente), -OMISSIS-, Comandante di Polizia Locale del Comune di Verona (quale Componente esperto) e Prof.ssa -OMISSIS-, Associate Professor in Management Practice, Government, Health & No Profit Knowledge Group, della SDA -OMISSIS- School of Management, dell’Università -OMISSIS- (quale Componente esperto).

 

La stessa Determina - nei cui confronti, giova ribadire, non risulta formulato alcun motivo, benché formalmente ricompresa, nell’epigrafe del ricorso, fra i provvedimenti impugnati -, ha individuato un solo supplente, nella persona della Dott.ssa -OMISSIS-, Direttore Responsabile dell’Unità Gestione Fondi Economici e Relazioni Sindacali del Comune -OMISSIS-, anziché «un supplente per ciascun componente», come prescritto per le Commissioni per i concorsi per l’accesso alla qualifica di Dirigente dall’art. 4, comma 8 del d.P.R. n. 272/2004.

 

Al di là della differenza sul piano prettamente numerico, rileva notare come non risulti neppure sussistente una piena corrispondenza fra la categoria di appartenenza dell’unico supplente e quelle dei tre componenti effettivi, ciò che collima con l’esigenza, sottesa alla predetta regola, di salvaguardare l’apporto ai lavori della Commissione da parte dei soggetti provenienti dalle categorie di appartenenza di tutti i componenti, sul presupposto del loro carattere coessenziale e indispensabile.

 

A fortiori, non è possibile ritenere applicabile la regola del Collegio perfetto nei confronti degli Assessor, la cui nomina risulta chiaramente delineata, tanto nel Bando quanto nella determinazione di nomina (DD n. -OMISSIS-), quali «Componenti esperti aggiunti alla Commissione Esaminatrice» (così, la DD da ultimo citata). Tale previsione, non specificamente contestata, depone chiaramente nel senso della configurazione degli Assessor quali membri esclusivamente competenti per le prove di Assessment Center, il cui apporto risulta, pertanto, non coessenziale per le restanti prove.

 

Sulla legittimità di tale assetto, il Collegio ritiene utile richiamare la giurisprudenza sviluppatasi a proposito dell’art. 4, comma 5, del d.P.R. 24/09/2004, n. 272 (recante il “Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”), laddove prevede che «La commissione esaminatrice può essere integrata da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o più componenti esperti di informatica». Stando, infatti, al prevalente orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, tale norma non esprime affatto un divieto di integrazione della composizione della commissione, «purché vengano rispettati i requisiti richiesti dalla norma medesima in capo ai commissari» (così, Consiglio di Stato, VI, 6-05-2016, n. 1829, che poi aggiunge: «L'originaria presenza di esperti non esclude che sia valutata l'opportunità di nomina di ulteriori soggetti muniti di peculiare e più specifica qualificazione in talune delle materie oggetto di concorso»).

 

Se ne ricava come la surrichiamata disposizione, nel facoltizzare la nomina di esperti nelle materie ivi indicate, non abbia effetti preclusivi di ulteriori nomine, allorché l'amministrazione, sulla base di una propria valutazione discrezionale, le ritenga necessarie od opportune per un più proficuo svolgimento della procedura concorsuale (cfr. Consiglio di Stato, VI, 18-06-2019, n. 4104; TAR Lazio, Roma, III, 7-05-2014 n. 4733).

 

16.5.3) Ferma, quindi, la legittimità della nomina degli Assessor quali componenti “aggiunti” della Commissione esaminatrice e la non applicabilità, nella specie, della regola del Collegio perfetto (cfr., in tema, TAR Lazio, Roma, III-ter, 23-08-2021, n. 9379; id., II, 11-06-2021 n. 6994, per cui i componenti esperti nelle lingue straniere «non integrano comunque la Commissione quale collegio perfetto, ma rimangono pur sempre membri esterni ed esclusivamente competenti per la valutazione della lingua»; e, con specifico riguardo all’«Assessment Center», considerato alla stregua di uno strumento tecnico di cui può avvalersi la Commissione per procedere alla valutazione: TAR Piemonte, Torino, 20-11-2004, n. 3377; id., nn. 3374 3375; id., 8-11-2004, n. 3034; id. 11-10-2004, n. 2201), nondimeno, il Collegio ritiene che, in concreto, l’operato degli stessi non abbia arrecato un vulnus alla ratio sottostante la predetta regola.

 

Ciò, poiché, stando a quanto allegato e documentato in atti, le attività svolte dagli Assessor, tanto rispetto alla «prova di gruppo» quanto nel «colloquio di assessment», lungi dall’avere esautorato la commissione dalle attività valutative di sua spettanza, hanno occupato un ambito predeterminato dalla stessa commissione esaminatrice (oltreché dalla lex specialis: cfr. il Bando, al punto 10, già citato), seguendo modalità in parte standardizzate e per il resto concordate con la Commissione stessa, come ampiamente documentato nei verbali della procedura concorsuale.

 

Così, per quanto d’interesse, stando alle risultanze del verbale n. 12 (depositato in atti sub n. 32 da parte resistente), nella seduta del 2 febbraio 2022 sono stati condivisi dalla Commissione sia la suddivisione del punteggio che le modalità di svolgimento tanto della «prova di gruppo» quanto del «colloquio di assessment» oltreché della prova orale.

 

Nel predetto verbale viene chiaramente ricordato «che la progettazione, realizzazione e valutazione della prova pratica e parte del colloquio – trattandosi di valutazioni delle attitudini e delle capacità da effettuare mediante tecniche di Assessment – sarà gestita dalla società -OMISSIS- s.r.l. mediante n. 2 Assessor psicologi nominati in qualità di componenti esperti aggiunti (…) Per la descrizione dettagliata della progettazione, realizzazione e valutazione della prova pratica di gruppo e del colloquio di assessment all’interno della prova orale di competenza dei Componenti Esperti Aggiunti si rinvia alla relazione tecnica redatta dalla Società -OMISSIS- S.r.l. (All. 1)».

 

Ebbene, tale Relazione dà adeguatamente conto della specificità delle prove affidate agli Assessor, peraltro predisposte avendo come punto di riferimento il “Modello di competenze” elaborato sulla base delle indicazioni fornite agli Assessor dalla stessa Commissione d’esame [cfr. il verbale n. 5, dell’11.11.2021 (depositato come documento n. 15 da parte resistente), ove si fa riferimento all’intervista alla Commissione per l’elaborazione del predetto “Modello”; nonché, il verbale n. 6, del 3.12.2021 (depositato sub n. 16), ove è stata illustrata alla Commissione «la Bozza del Dizionario delle Capacità del Dirigente di Polizia Locale, elaborata a seguito della job analysis del profilo ricercato (All. 1)», precisandosi che «Il Dizionario evidenzia per ciascuna area specifiche competenze e in relazione a ciascuna di esse individua i comportamenti misurabili» e che «Alla luce del documento trasmesso, a seguito di confronto, i componenti della Commissione definiscono di individuare per ciascuna area n. 3 comportamenti misurabili»; e, ancora, il verbale n. 8, relativo alla seduta del 17 dicembre 2021 (depositato, sempre da parte resistente, sub n. 18), ove i referenti della società -OMISSIS- «illustrano ai componenti della Commissione esaminatrice il Dizionario delle Capacità del Dirigente di Polizia Locale (All. 1)», nel quale «la Società ha identificato il numero dei comportamenti misurabili in n. 3, secondo le richieste formulate nella seduta dello scorso 3 dicembre»].

 

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi rispetto ai criteri di valutazione, per i quali la stessa Relazione tecnica (allegata al verbale n. 12) dà atto della predisposizione di un’apposita “griglia di osservazione”, da utilizzarsi nel corso dello svolgimento della prova, «come da prassi consolidata nei processi di Assessment Center e in ottemperanza al principi della Norma UNI ISO», che «consentirà agli Assessor di (…) Annotare la presenza, la frequenza e l'efficacia dei comportamenti espressi dai candidati, con specifico riferimento al Modello di Competenze (…) Annotare, competenze per competenza, delle riflessioni sul candidato». La stessa griglia, si legge ancora nella Relazione, viene adottata anche «come strumento di valutazione», consentendo la stessa, a ciascun Assessor, di indicare un punteggio individuale "temporaneo" per ogni competenza, e ad entrambi gli Assessor, dopo un momento di concertazione e di condivisione (cd. Comitato di Valutazione), di indicare un punteggio collettivo per ciascuna competenza. Vengono, quindi, riportate le indicazioni specifiche sui punteggi, ivi inclusi i criteri di valutazione degli indicatori comportamentali relativi ad ogni competenza, oltre alle indicazioni specifiche sul Colloquio di assessment.

 

Con specifico riguardo, poi, al colloquio, preme notare come, stando ai verbali in atti (che, come noto, in quanto atti pubblici fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c.), contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la lamentata violazione del principio di collegialità risulta infondata anche nelle premesse, in punto di fatto, risultando il predetto colloquio avvenuto alla presenza sia degli Assessor che della commissione (cfr. i verbali nn. 13 e 14, già citati, ove si legge che «Ultimata la seduta riservata del “comitato di valutazione” gli Assessor si riuniscono alla Commissione …»).

 

Quanto alla restante prova “di gruppo”, va ribadito come la stessa specificità dell’accertamento demandato agli Assessor, secondo regole standardizzate e, come già visto, condivise con la Commissione d’esame, oltreché richiamate nella lex specialis, giustifichi la conduzione della medesima prova da parte dei soli Assessor. E ciò, sia per la funzionalità stessa della prova, che, come già visto, richiede di misurare in modo oggettivo specifiche capacità personali, in un ambiente neutro, appositamente creato dagli Assessor, privo di condizionamenti esterni; sia in quanto soltanto gli Assessor sono dotati delle competenze tecniche necessarie per sovrintendere alla prova stessa, sì da essere stati nominati componenti esperti aggiunti alla Commissione esaminatrice [cfr., in tal senso, l’orientamento giurisprudenziale incline a ritenere non configurabile «la pura e semplice trasposizione» delle regole del concorso alla fase concorsuale «in cui la valutazione della personalità dei candidati è affidata ad esperti delle scienze psicologiche ed operata attraverso il contatto diretto tra il valutatore ed il singolo candidato (…), essendo la valutazione affidata alla discrezionalità tecnica del valutatore, il cui giudizio costituisce valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della irrazionalità o della incongruità manifesta» (così, Consiglio di Stato, V, 15-09-2010, nn. 6787, 6786, 6785; id., 31-03-2010, nn. 1867-1874; id., 10.02.2010 n. 657)].

 

16.6) Non sussiste, quindi, neppure la lamentata carenza di motivazione del voto numerico assegnato ai candidati, atteso che, sulla base dei criteri di valutazione riportati nella predetta Relazione tecnica (allegata, come già detto, al verbale n. 12 della seduta di Commissione del 2 febbraio 2022), è possibile ricavare il giudizio sotteso ai predetti punteggi, così come dettagliati nelle schede allegate ai verbali (nn. 13 e 14) delle sedute di commissione (rispettivamente, del 10 e 11 febbraio 2022, depositati sub nn. 34 e 35 dei depositi comunali), in cui le predette prove hanno avuto luogo.

 

Anche le critiche rivolte al cd. Calcolo di trasformazione, adottato dagli Assessor per trasferire il punteggio iniziale, dagli stessi assegnato facendo leva sulla metodologia propria dell’“Assessment Center” nella scala da 1 a 5, alla scala da 0 a 12 definita dalla Commissione (e, prima ancora, dal Bando), non hanno ragion d’essere, essendo stata la trasformazione stessa prevista e documentata nella già citata Relazione e, dunque, concordata con la Commissione. Si tratta, del resto, di una formula matematica che appare, come tale, immune dalle critiche di incomprensibilità ad essa rivolte da parte ricorrente, prestandosi l’operazione stessa, per la sua linearità, ad essere automaticamente applicata a tutti i candidati, così come spiegato dalla Società -OMISSIS- nell’«Addendum» alla Relazione (depositato in atti di causa da parte resistente come documento n. 41), e riscontrabile dalla disamina delle schede recanti i punteggi assegnati ai candidati (allegate ai verbali nn. 13 e 14, già citati).

 

Ne consegue che, anche i criteri di valutazione appaiono immuni dalle suesposte censure, consentendo gli stessi di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso nei confronti dei candidati.

 

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza del primo motivo.

 

17) Si può così passare all’esame del secondo motivo, con cui gli esponenti censurano la determinazione dei “requisiti”, siccome in tesi operata dalla Commissione soltanto dopo aver conosciuto i nomi dei partecipanti; si censura, inoltre, l’integrazione del “Profilo del dirigente”, sempre in tesi effettuata dalla Commissione mediante la Relazione sulla prova di Assessment, per di più dopo la conoscenza dei nomi dei candidati ammessi.

 

18) Il motivo è infondato.

 

18.1) Il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa, perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri in una riunione successiva alla prima e anche dopo lo svolgimento delle prove, purché prima dell'inizio delle attività di correzione (cfr. Consiglio di Stato, VI, 11-12-2018, n. 6979; id., 17-05-2017, n. 2334).

 

18.2) Nella specie, il profilo del Dirigente di Polizia Locale è ricavabile dal Bando, ove (al punto 1) si fa un ampio riferimento al bagaglio di conoscenze tecniche, capacità organizzative e competenze attitudinali, richieste in capo alla predetta figura. Rispetto ad esso, le attività svolte dalla Società -OMISSIS- in supporto alla Commissione non risultano avere apportato modifiche, essendo state piuttosto rivolte, attraverso la definizione del “Modello di competenze”, alla predisposizione degli strumenti tipici dell’Assessment Center, necessari ad investigare le “competenze attitudinali” analiticamente descritte nel Bando (al paragrafo 1, lettera c).

 

In particolare, durante la seduta del 3.12.2021 (cfr. il verbale n. 6, citato), i referenti della Società -OMISSIS- hanno presentato alla Commissione la proposta del “Dizionario delle Capacità del Dirigente di Polizia Locale”, che prevedeva cinque comportamenti misurabili in relazione a ciascuna area di competenza. La Commissione, come risulta dal sopracitato verbale, ha deciso di ridurre da cinque a tre i comportamenti misurabili, sicché la versione definitiva del documento è stata presentata alla Commissione nella seduta del 17 dicembre 2021 (cfr. il verbale n. 8, citato).

 

Si ricava da ciò che, il predetto “Dizionario” o “Modello”, da un lato, non risulta avere apportato un’illegittima integrazione al “Profilo del Dirigente” e, dall’altro, che lo stesso è stato elaborato e definitivamente approvato prima che la Commissione venisse a conoscenza dei nominativi dei nove candidati ammessi a sostenere la prova di gruppo, il colloquio di assessment e la prova orale.

 

Difatti, i nominativi in questione risultano resi noti ai Componenti effettivi della Commissione al termine della seduta del 2 febbraio 2022, al fine di consentire loro la valutazione dei titoli dei candidati ammessi al prosieguo della procedura [cfr. il già citato verbale n. 12, ove si legge che «Al fine di procedere con la valutazione, il Segretario consegna e trasmette le domande di partecipazione dei n. 9 candidati ammessi alla prova di gruppo/prova orale e consegna i modelli di autodichiarazione precompilati (…)»]; mentre i nominativi stessi risultano resi noti ai componenti aggiunti soltanto all’inizio della seduta del 10 febbraio 2022 (come ricavabile dal verbale n. 13, già citato).

 

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi rispetto ai criteri di valutazione della prova di gruppo e del colloquio di assessment, che risultano definiti all’inizio della seduta del 2 febbraio 2022 e, dunque, predeterminati prima che la Commissione venisse a conoscenza dei nominativi dei candidati ammessi alle ridette prove, non rilevando, in senso contrario, la circostanza che i predetti nominativi fossero noti al Segretario della Commissione, al quale la Commissione stessa aveva demandato il compito di trasmettere alla società incaricata della gestione delle prove scritte l’elenco dei punteggi attribuiti agli elaborati “anonimi”, affinché “si proceda all’abbinamento dei codici prova con le schede anagrafiche dei singoli candidati” (cfr. il verbale n. 11, relativo alla seduta del 19 gennaio 2022, depositato sub n. 21 da parte resistente).

 

Va, comunque, chiarito come il principio dell’anonimato risulti testualmente riferito dall’art. 14 del d.P.R. 09/05/1994, n. 487, alle sole prove scritte e non a quelle di natura pratica (cfr., in tal senso, da ultimo, TAR Lazio, V, 16-06-2023, n. 10348), le quali sono, invero, assoggettate al generale obbligo di “trasparenza amministrativa”, sancito dal precedente articolo 12, il quale si declina, come già detto, nell’obbligo per le commissioni concorsuali di stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali «alla prima riunione», ovvero, come senz’altro accaduto nel caso di specie, prima dell'inizio delle attività di correzione delle prove medesime (cfr. Consiglio di Stato, VII, 02-09-2022, n. 7676; TAR Abruzzo, L'Aquila, I, 07-03-2019, n. 133).

 

19) Si può passare, così, all’esame del terzo motivo, con cui si censura la scelta dei componenti esperti in qualità di Assessor, sia in quanto non vi sarebbe prova della loro comprovata esperienza in materia, sia in quanto la loro nomina sarebbe tardivamente avvenuta, in data 27 gennaio 2022, dopo che gli stessi erano già intervenuti nei lavori della Commissione, sia, infine, in quanto gli Assessor sarebbero in “rapporto di servizio” con l’Amministrazione.

 

20) Il motivo è, nel complesso, infondato.

 

20.1) Stando alla giurisprudenza consolidata, non sussiste alcun particolare obbligo di motivazione in ordine alla scelta dei commissari, dei quali è sufficiente verificare che siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali (cfr. Consiglio di Stato, II, 4-06-2020, n. 3542; id., I, 9-04-2018, n. 933), «risultando bastevole, ai fini della legittimità della scelta, che la stessa [qualificazione] sussista in concreto» (così, Consiglio di Stato, VI, 18-06-2019, n. 4104); e ciò, anche per evitare che una interpretazione troppo rigorosa della qualifica di esperto “comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell’organo tecnico chiamato a operare le valutazioni sui titoli e le prove d’esame dei candidati” (così, Consiglio di Stato, II, 19-10-2021, n. 7031; in senso conforme, id., II, 4-06-2020 n. 3542; id., VI, 11-12-2018 n. 6989).

 

20.2) Nella specie, è indubbio che si sia in presenza di esperti in “Assessment Center”, tenuto conto di quanto risultante dal Capitolato speciale, in precedenza citato (supra, sub n. 15.4), che all’art. 1.8, comma 4, ha previsto che «Gli Assessor dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) titolo di studio diploma di laurea in psicologia o equiparate/equipollenti. Il titolo di studio deve essere riconosciuto dall’ordinamento italiano; b) iscrizione all’Ordine nazionale degli Psicologi; c) un’esperienza lavorativa/professionale di almeno cinque anni in qualità di Assessor …»; cui danno pieno riscontro i curricula dei due Assessor, pure in precedenza richiamati (cfr. Consiglio di Stato VI, 06-05-2016, n. 1829, per cui: «elemento sufficiente a fondare la legittimità della nomina è la sussistenza, in capo al commissario, della qualificazione che ne fonda la designazione in qualità di “esperto” e che tale qualificazione sia “comprovata”, cioè realmente esistente»; id. V, 30-01-2013, n. 574).

 

20.3) La censura che fa leva sulla non tempestività del provvedimento di nomina degli Assessor si rivela inammissibile per genericità, non essendo stata specificata né la norma violata né i profili di lesività riconducibili a detta violazione.

 

20.4) Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi relativamente all’ultima censura, risultando peraltro indimostrata la sussistenza di un rapporto di servizio tra gli Assessor e il Comune -OMISSIS-, non deponendo in tal senso la già citata DD del 23.12.2021, ove i due membri aggiunti neppure figurano (in disparte la circostanza che non è spiegata la ragione per la quale l’esistenza, in tesi, di un rapporto di servizio tra gli Assessor e il Comune -OMISSIS-, impedirebbe la neutralità degli stessi Assessor nel procedimento di correzione delle prove).

 

21) Il quarto motivo, siccome basato sull’erroneo presupposto che, nella specie, si sia in presenza di un Collegio perfetto, risulta infondato, per le considerazioni in precedenza esposte, in relazione al primo motivo, a cui per dovere di sintesi si rinvia.

 

21.1) Si può solo aggiungere, per completezza, che il provvedimento di nomina dei due Assessor quali componenti aggiunti alla Commissione esaminatrice (giunto all’esito del procedimento di affidamento del servizio di “Assessment Center”, di cui alla DD n.-OMISSIS-, sfociato nel contratto tra il Comune -OMISSIS- e la Società -OMISSIS- del 17.01.2022), siccome assunto con DD n. -OMISSIS- (sopra citata), evidentemente precede l’espletamento dell’attività valutativa demandata ai due Assessor, che risulta essersi svolta nelle sedute del 2, 10 e 11 febbraio 2022 (come comprovato dai verbali, rispettivamente, nn. 12, 13 e 14, già citati).

 

Anche il quarto motivo risulta, quindi, infondato.

 

22) Si può passare all’esame del quinto motivo, che si appunta sullo svolgimento della prova orale, che viene censurato perché, in tesi, la Commissione, dopo essere venuta a conoscenza dei nominativi dei candidati idonei ad espletare la predetta prova, avrebbe ristretto l’ambito delle domande a due soli gruppi di materie e non invece a tutte quelle elencate nelle lettere a) e b) del Bando. Si censura poi l’illegittimità del Bando, per avere inserito una serie di prove in più, peraltro dando un peso di punteggio più che prevalente, rispetto a quello previsto dall’art 5 del d.P.R. n. 272/2004.

 

23) Il motivo è infondato.

 

23.1) Al riguardo, oltre a richiamare, per dovere di sintesi, quanto già in precedenza esposto, scrutinando il secondo motivo, è utile notare che non risulta che la Commissione, come affermato nel ricorso, abbia estrapolato solo due argomenti su diciassette.

 

Sul punto, è sufficiente richiamare l’art. 10 del Bando, ove si legge che la prova orale «mira ad approfondire le esperienze, le conoscenze tecniche, le capacità gestionali ed organizzative di cui al paragrafo 1) lett. a) e b) del presente bando» (cfr. il Bando, allegato sub n. 1 al ricorso).

 

Ebbene, il paragrafo 1 riconduce sotto la lettera a), rubricata «Conoscenze tecniche o specifiche e materie», un elenco di voci, che vanno dalla «significativa conoscenza delle normative vigenti applicate alla P.A. in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso, disciplina del rapporto di lavoro e trattamento dei dati personali» alla «conoscenza nel campo dell’amministrazione delle risorse finanziarie», dalla «conoscenza delle tecniche e delle metodologie applicabili al controllo di gestione ed alla misurazione e valutazione della performance» alla «Normativa in materia di ordinamento della Protezione Civile nazionale e regionale», e così via, per un totale di 17 voci, cui si aggiungono la «buona conoscenza della lingua inglese» e la «conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, con riferimento anche al processo di innovazione digitale della Pubblica Amministrazione».

 

Lo stesso paragrafo, alla successiva lettera b), rubricata «Capacità organizzative, gestionali e di autonomia nell’esecuzione delle attività», vi riconduce una pluralità di voci, che vanno dalla «capacità di pianificazione e gestione delle attività finalizzate al presidio e al controllo del territorio, alla difesa dei cittadini e della legalità» alla «capacità di programmazione, progettazione e gestione dei piani di intervento e delle iniziative per la sicurezza del cittadino (polizia di prossimità, videosorveglianza, misure per la sicurezza dei commercianti, presidi sul territorio, controllo di vicinato, sicurezza nei parchi, ecc.)», dalla «capacità di pianificare e realizzare interventi di protezione civile e rapportarsi con i relativi organismi» alla «capacità di attuazione delle politiche per la sicurezza», e così via, per un totale di sette voci.

 

Fermo quanto sopra, la Commissione ha stabilito che «la prova orale consisterà nella somministrazione di n. 2 quesiti» e che il primo «avrà ad oggetto le competenze manageriali» mentre il secondo «avrà ad oggetto le conoscenze tecniche e le capacità di problem solving» (cfr. il verbale n. 13, già citato, a pagina 6); al contempo, la Commissione ha deciso di formulare 10 quesiti diretti a valutare le competenze manageriali e 10 quesiti diretti a valutare le conoscenze tecniche e le capacità di problem solving (cfr. sempre il predetto verbale n. 12).

 

In tale contesto, non trova affatto riscontro l’asserita violazione del Bando, atteso che, l’oggetto indicato dalla Commissione per i venti quesiti risulta sostanzialmente sovrapponibile alle rubriche del paragrafo 1, lettere a) e b) e sufficientemente ampio da ricomprendere le voci in esso riportate.

 

23.2) L’ultima censura è inammissibile per genericità, in quanto non spiega né quale parte del Bando sarebbe in contrasto con l’articolo 5, né quale sarebbe il comma violato, posto che l’articolo si compone di cinque commi.

 

In ogni caso, ove il riferimento dovesse intendersi al comma 1 dell’art. 5 del d.P.R. 24/09/2004, n. 272, la censura stessa non sembra neppure fondata, stante l’ampiezza dei contorni assegnati alla prova orale dal comma 3 del medesimo articolo, che la destina ad accertare non soltanto la conoscenza delle materie concorsuali, ma, anche «la professionalità del candidato, nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali».

 

24) L’ultimo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 24/09/2004, n. 272, non essendo state valutate le prove in centesimi, avendo il Bando stabilito il punteggio massimo di settanta, risulta inammissibile per difetto d’interesse.

 

24.1) I ricorrenti si limitano, infatti, a contestare in modo generico la parametrazione del punteggio, senza descrivere, allegare e provare in quali termini la stessa avrebbe reso eccessivamente gravosa la prova concorsuale o, comunque, in che modo l’utilizzo del diverso sistema di quantificazione del punteggio avrebbe condotto ad un diverso esito dell’esame.

 

24.2) Nessuna incertezza suscita, infine, l’art. 10 del Bando, laddove stabilisce il punteggio massimo complessivo di 70 punti, agevolmente riconducibile alla «somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte» (pari, al massimo, a 30), della votazione conseguita nella prova di gruppo, orale e colloquio (pari, al massimo, a 30 punti), e dei punti assegnati ai titoli (massimo 10 punti).

 

25) Dalle suesposte considerazioni consegue che, relativamente al ricorso introduttivo:

 

25.1) - la domanda di annullamento va in parte respinta e in parte dichiarata inammissibile;

 

25.2) –la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto va dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, rientrando tale domanda nella giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà, in parte qua, essere riassunto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 2 c.p.a.

 

26) Passando ad esaminare i due ricorsi per motivi aggiunti, il Collegio osserva quanto segue.

 

26.1) Il primo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, rivolto contro l’ammissione al concorso del candidato -OMISSIS- (cfr. supra, sub n. 7.1) e il secondo ricorso per motivi aggiunti (cfr. supra, sub n. 8), rivolto contro l’ammissione al concorso della dr.ssa -OMISSIS-, sono inammissibili per difetto d’interesse, così come eccepito da parte resistente e controinteressata, non avendo parte ricorrente assolto all’onere della cd. prova di resistenza.

 

Al riguardo, si osserva che, per consolidata giurisprudenza, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente dimostrare o, comunque, quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata [cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, I, parere n. 939, del 21-06-2023, per cui «il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo egli far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell'ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto (…). Tenuto conto che, qualora fosse attribuito all’interessata il rivendicato punteggio di 21,45, la stessa risulterebbe agli ultimi posti della graduatoria (…), si ritiene che la stessa non abbia fornito la c.d. prova di resistenza che, alla luce delle considerazioni di cui sopra, deve essere considerato non già un mero adempimento formale quanto piuttosto un vero e proprio onus probandi che, ai sensi dell’art. 2697 c.c., nel caso di specie, grava sulla parte ricorrente ed incide sulla sussistenza, o meno, dell’interesse ad agire in giudizio»; nonché, Consiglio di Stato, VI, 30-08-2021, n. 608; C.G.A.R.S., 4-03-2019, n. 201; Consiglio di Stato, V, 23-08-2019, n. 5837, secondo cui «nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla cd. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente principale dimostrare (o quantomeno fornire un principio di prova) in ordine alla possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata»].

 

Nella specie, emerge dagli atti di causa che, all’esito della procedura concorsuale, la graduatoria finale (di cui al verbale n. 14, citato), approvata con DD n. 1622, del 7 marzo 2022 (depositata sub n. 22 da parte del Comune -OMISSIS-), risulta costituita da n. 3 candidati: la dr.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, con punteggio totale di 51,68; il dr. -OMISSIS- -OMISSIS-, avente titolo al posto riservato agli interni, con punteggio totale di 49,33; e il dr. -OMISSIS- -OMISSIS-, con punteggio totale di 48,88.

 

I primi due classificati risultano assunti dal Comune -OMISSIS-, il secondo nella quota (pari a 1 posto) del 50% dei due posti a concorso riservata ai dipendenti del Comune -OMISSIS-cfr. i contratti del 16/3/22 e 4/4/22, depositati come documenti nn. 42 e 44 dei depositi di parte resistente).

 

Quanto ai ricorrenti, gli stessi, che concorrevano entrambi per il posto non riservato, stando al punteggio riportato nella prova orale, così come puntualmente allegato e documentato da parte della difesa del Comune -OMISSIS-, risultano non solo, non idonei, ma, tra i sei non idonei, il dr. -OMISSIS- risulta terz’ultimo, con il punteggio di 13,43, e il dr. -OMISSIS- ultimo, con il punteggio di 12,16.

 

Ne consegue che, l’eventuale esclusione dei candidati -OMISSIS- e -OMISSIS- dalla procedura non arrecherebbe ai ricorrenti un apprezzabile vantaggio, in quanto residuerebbe il terzo classificato in graduatoria, dr. -OMISSIS-, non riservatario, sulla cui posizione i ricorrenti nulla hanno dedotto.

 

Né può ravvisarsi il prescritto interesse nel «positivo posizionamento in graduatoria … al fine di poter confidare in uno altrettanto positivo scorrimento in graduatoria» (così, nel ricorso per motivi aggiunti), atteso che, in disparte altro, i ricorrenti sono risultati entrambi non idonei e, dunque, fuori dalla graduatoria.

 

27) Da quanto precede consegue, pertanto, l’inammissibilità del primo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti e l’inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti.

 

28) Sui restanti motivi del primo ricorso per motivi aggiunti, il Collegio osserva quanto segue.

 

28.1) Il secondo motivo (supra, sub n. 7.2.1) ricalca le censure già articolate nel ricorso introduttivo, a proposito della violazione del Collegio perfetto (di cui al primo motivo) e dell’attività espletata dagli Assessor prima del provvedimento di nomina (di cui al terzo motivo); conseguentemente, si richiamano, per dovere di sintesi, le considerazioni in precedenza esposte (supra, sub nn. 15 e ss. e n. 20.3), a sostegno, rispettivamente, dell’infondatezza e dell’inammissibilità delle predette censure.

 

Peraltro, le considerazioni addotte a sostegno dell’infondatezza delle censure che invocano la violazione del Collegio perfetto resistono anche alla censura (per vero tardivamente sollevata, per la prima volta, nei motivi aggiunti notificati il 12 luglio del 2022, a fronte di una graduatoria approvata il 7 marzo dello stesso anno e impugnata - e, dunque, senz’altro nota - sin dal 12 aprile 2022, con il ricorso introduttivo del presente giudizio) di violazione dell’art. 14 del Regolamento comunale degli Uffici e Servizi.

 

28.2) Sul terzo motivo, con cui si contesta il decreto di nomina degli Assessor, poiché li avrebbe nominati commissari aggiunti per una materia specialistica anziché commissari esterni, in contrasto con quanto previsto nel Capitolato Speciale relativo alla procedura di affidamento del servizio di progettazione, realizzazione e correzione delle prove relative alle procedure selettive pubbliche indette dal Comune -OMISSIS- per figure dirigenziali (allegato da parte resistente sub n. 23, sopra citato), il Collegio osserva quanto segue.

 

28.2.1) La contestazione della qualificazione dell’“Assessment Center” alla stregua di una materia specialistica risulta inammissibile, in quanto ricadente su una valutazione che appare espressione di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, esercitata in modo ictu oculi non irragionevole né abnorme e, dunque, insindacabile (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, VII, 29/08/2022, n. 7534).

 

28.2.2) La censura rivolta contro l’art. 7 del Bando, ritenuto illegittimo per violazione dell’art. 14 del Regolamento comunale risulta, invece, tardiva, in quanto sollevata per la prima volta con il ricorso per motivi aggiunti, spedito per la notifica il 12 luglio 2022, a fronte di una graduatoria approvata il 7 marzo dello stesso anno e impugnata – e, dunque, senz’altro nota - sin dal 12 aprile 2022, con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

 

28.2.3) È invece infondata la censura che lamenta l’illegittimità del provvedimento di nomina degli Assessor per violazione del Capitolato speciale, atteso che, il predetto Capitolato esplica i suoi effetti nell’ambito del procedimento seguito dall’Amministrazione per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione delle prove di Assessment Center, sfociato nel contratto stipulato fra l’Amministrazione comunale e la società -OMISSIS-; mentre nessun effetto lo stesso produce all’interno della distinta procedura, per cui è causa, indetta dal Comune -OMISSIS- per la copertura di due posti di Dirigente della Polizia locale, la quale poggia sul relativo Bando, il quale in alcuna parte richiama il predetto Capitolato.

 

28.2.4) Per il resto e, in particolare, sulla contestazione relativa alla sussumibilità delle prove di Assessment tra quelle psicoattitudinali e su quella rivolta contro il loro svolgimento “a porte chiuse”, si rinvia alle considerazioni già in precedenza esposte, in relazione al primo motivo del ricorso introduttivo, a sostegno della relativa infondatezza.

 

28.3) Sul quarto motivo (supra, sub n. 7.2.3) il Collegio osserva quanto segue.

 

28.3.1) Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni degli organi tecnici, incardinati all’interno dell’Amministrazione, è ammissibile soltanto nel caso in cui la valutazione in contestazione sia viziata da macroscopica illogicità ovvero palese irragionevolezza ovvero risulti basata sul travisamento di un fatto che abbia dato luogo ad un decisivo errore (cfr. Consiglio di Stato, VII, 27-01-2023, n. 956; id., VII, 10-08-2022, n. 7075; id., VI, 7-01-2021, n. 202; TAR Lombardia, Milano, III, 20-01-2020, n. 115).

 

Nella specie, le censure rivolte contro i criteri di valutazione delle prove di Assessment non evidenziano, tenuto anche conto di quanto già esposto scrutinando il primo motivo del ricorso introduttivo, alcun vizio di macroscopica illogicità, palese irragionevolezza o travisamento.

 

28.3.2) Tale conclusione non muta al cospetto della doglianza che lamenta la mancata applicazione del criterio della media dei punteggi singoli, previsto nella lettera di invito, nel Capitolato speciale di Appalto, nel progetto presentato da -OMISSIS- e nel Regolamento degli Uffici del Comune -OMISSIS-, trattandosi di censura inammissibile per difetto d’interesse, non essendo stato allegato e provato in che termini l’asserita violazione abbia reso eccessivamente gravosa la prova concorsuale o, comunque, in che modo l’utilizzo del diverso sistema di quantificazione del punteggio avrebbe condotto ad un diverso esito dell’esame.

 

28.3.3) Per completezza, giova ribadire come gli atti inerenti il procedimento di affidamento del servizio di progettazione e realizzazione delle prove di Assessment Center non esplichino effetti diretti nell’ambito del distinto procedimento concorsuale per cui è causa, laddove non veicolati in esso attraverso la pertinente lex specialis, mentre il richiamo all’art. 15 del Regolamento comunale appare tardivo, per le stesse ragioni già in precedenza esposte (cfr. supra, sub n. 28.2.2), a cui per dovere di sintesi si rinvia.

 

28.3.4) Anche sulla censura che ripropone il difetto di motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di Assessment, già in precedenza dedotta nell’ambito del primo motivo del ricorso introduttivo, si rinvia alle considerazioni in precedenza esposte, e alle relative conclusioni.

 

29) Il primo ricorso per motivi aggiunti risulta, quindi, in parte inammissibile e per il resto da respingere.

 

30) Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (ex aliis, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

 

31) Conclusivamente, quindi, il ricorso introduttivo va in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile, quanto alla domanda di annullamento; va inoltre dichiarato inammissibile quanto alla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, per difetto di giurisdizione del giudice adito, rientrando la domanda stessa nella giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere, in parte qua, riassunto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 2 c.p.a.; il primo ricorso per motivi aggiunti è in parte inammissibile per difetto d’interesse e in parte da respingere, mentre il secondo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per difetto d’interesse.

 

32) Le specifiche circostanze inerenti al ricorso in esame costituiscono elementi che militano per la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

 

- in parte respinge e in parte dichiara inammissibile il ricorso introduttivo, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;

 

- dichiara in parte inammissibile e per il resto respinge il primo ricorso per motivi aggiunti;

 

- dichiara inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti e i controinteressati.

 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 

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