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Data di pubblicazione: 08 settembre 2003

Art. 208 e SULPM

S.U.L.P.M.


ARAN - 208


OGGETTO: Compensi per servizi serali, notturni e festivi della polizia municipale – Utilizzo risorse articolo 208 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni.


L’ARAN – agenzia per la rappresentanza negoziale nel pubblico impiego, in risposta ad uno specifico quesito, ha osservato che il decreto legislativo n. 165/2001, articolo 2 c. 3, dispone che al personale dei comparti del pubblico impiego debbano essere attribuiti compensi esclusivamente mediante contratti collettivi e che, comunque, la contrattazione collettiva decentrata si svolge unicamente sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti nazionali. In questo senso – prosegue l’ Agenzia – a termini di contratto le amministrazioni non possono sottoscrivere accordi/contratti in contrasto con i vincoli risultanti dalla contrattazione nazionale o che prevedano oneri non sussistenti negli strumenti di programmazione annuale o pluriennale di ciascuna amministrazione.


Sostiene altresì la stessa Agenzia che, per quanto concerne il servizio serale o notturno o festivo della polizia municipale, i contratti integrativi non possono dunque prevedere oneri ulteriori salva la possibilità di realizzare specifici progetti finalizzati sulla base delle norme contrattuali.


Il parere citato non tiene conto di alcune questioni che riguardano da vicino l’attività della polizia municipale e sulle quali sono intervenuti sia il Ministero dell’ Interno attraverso proprie circolari, sia (addirittura) la Corte Costituzionale la quale ha dichiarato la manifesta infondatezza di quanto sostenuto in alcune ordinanze della giurisprudenza amministrativa (nella fattispecie TAR Emilia-Romagna).


In primis va rilevato che lo stesso contratto nazionale afferma che il fondo per le politiche di sviluppo, prevede, quanto a composizione (articolo 15 CCNL 1998-2001), le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni e risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’articolo 17 (che riguarda l’impiego delle risorse destinate al fondo stesso).


Orbene, secondo l’autorevole parere dei giudici costituzionale espresso nella sentenza della C.C. 17 ottobre 2000 n. 426, con l’articolo 208 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo codice della strada) “il legislatore ha inteso costituire un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni del codice della strada, a disposizione degli enti locali, per provvedere, secondo la discrezionalità che è loro riconosciuta dal comma 4 della disposizione denunciata, a specifiche finalità di promuovimento del buon funzionamento della circolazione stradale e per tenere conto delle condizioni, che possono essere di particolare disagio sotto il profilo della sicurezza e della salute, dei soggetti preposti al controllo del rispetto delle regole della circolazione stradale medesima”.

Già basterebbe il passo citato a far includere nel fondo per le politiche di sviluppo che le amministrazioni locali debbono costituire annualmente, le quote di proventi contravvenzionali che gli enti stessi intendano destinare per gli scopi di cui sopra.

In tal senso si è espresso in più occasione il Ministero dell ‘Interno con proprie circolari, riprese poi da varie Prefetture.


Ad esempio, ha stabilito la Prefettura di Brindisi, con nota prot. 2509/ 1° sett. Del 22 febbraio 1997 che “si ritiene che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada spettanti ai comuni possano essere utilizzati anche per remunerare prestazioni lavorative straordinarie degli operatori di polizia” aggiungendo che “ il miglioramento della circolazione sulle strade – una delle ‘voci’ indicate nell’art. 208/4° comma del C.d.S. per la devoluzione di detti proventi – si può certamente conseguire con la intensificazione dei servizi di vigilanza stradale che può richiedere prestazioni di lavoro straordinario quando non sia sufficiente quello dell’orario ordinario”.


Nella stessa direzione si è pronunciata la Prefettura di Como con nota prot. n. 2008/Gab. Del 5 agosto 1996 affermando che “la Direzione Generale delle Autonomie del Ministero dell’ Interno – condividendo la tesi di questa Prefettura – ha espresso l’avviso che sia possibile finanziare le spese connesse all’attuazione della intensificazione dei servizi di vigilanza stradale con quote dei proventi in oggetto [ovvero : quelli contravvenzionali ] e che, a tale scopo gli enti locali interessati possono nella loro autonomia destinare parte dei proventi medesimi alla finalità di cui sopra”.


Crediamo che, a questo punto, le posizioni degli autorevoli organi istituzionali citate siano chiarissime. A prescindere dal fatto di potere o dovere inserire nel fondo per le politiche di sviluppo previsto dal contratto nazionale una parte dei proventi di cui trattasi, il Ministero ha ampiamente chiarito che il finanziamento dell’ operatività della polizia municipale rientra pienamente nelle ipotesi previste dall’articolo 208 del codice della strada.


Pertanto la risposta data dall’ ARAN, a non sappiamo quale Comune, pur limitandosi ad esplicitare alcune norme di contratto collettivo, va ritenuta incompleta in quanto non tiene conto delle stesse norme contrattuali che prevedono l’inserimento nel fondo di specifici proventi derivanti da norme di legge, nonché di quanto affermato dalla Corte Costituzionale e dal Ministero dell’ Interno.


Va altresì rilevato che l’ Agenzia ha certamente compiti di consulenza e di supporto nei confronti delle Amministrazioni richiedenti, ma i pareri da essa espressi, non possono essere vincolanti né costituiscono interpretazione autentica delle norme contrattuali.


Roma 28 agosto 2003



Dipartimento legislazione e studi Dott. Francesco Consoli



Per gli abbonati, si veda il nostro commento e la nota dell'ARAN

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