Eccesso di velocità
Il rilevamento della velocità su postazioni fisse in modalità presidiata
(Stefano Manzelli)
L’argomento in oggetto ha talvolta dato origine a differenti interpretazioni in relazione alla natura delle autorizzazioni necessarie dell’ente proprietario della strada; a tal proposito risulta utile fornire un chiaro e sintetico quadro sulla questione.
Elemento determinate è la constatazione della basilare e sostanziale differenza tra gli strumenti finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176, previsti nel DL 20 giugno 2002 n. 121 convertito con legge 1 agosto 2002 n. 168 e s.m.i e gli strumenti, debitamente approvati per il rilevamento delle violazioni utilizzati, anche in postazione fissa, in modalità presidiata, vale a dire con la presenza degli organi di polizia stradale.
Riferendoci in particolare ai misuratori di velocità, la citata fonte normativa, confermata a più riprese anche dalle direttive del Ministero dell’Interno, così come nell’ultima, la c.d. “Direttiva Minniti” del luglio 2017, ed il combinato disposto degli articoli del Codice della Strada, stabiliscono come l’impiego di postazioni di rilevamento senza la presenza degli operatori di polizia “non può ritenersi una modalità ordinaria di controllo, ma rappresenta uno strumento utilizzabile solo su alcune strade ed in presenza di determinate condizioni” ed anche che la contestazione differita, ed a maggior ragione quella immediata “è sempre possibile sia con strumenti in postazione fissa che con strumenti mobili, quando ricorrono i presupporti previsti dall’articolo 201, comma 1-bis, lettere e) ed f)” del Codice della Strada.
Quindi se la utilizzazione o la installazione dei dispositivi di rilevamento della velocità senza la presenza degli organi di polizia stradale possono essere effettuate solo sui tipi di strade dove tale modalità di accertamento è consentita, l’utilizzo di strumenti, debitamente approvati ovvero omologati, con la presenza degli organi di polizia stradale può essere effettuata su tutti i tipi di strada nell’ambito del territorio di competenza del particolare organo di polizia stradale che effettua l’accertamento.
Chiaramente in caso di utilizzo di postazioni fisse, cioè laddove la strumentazione è installata su un manufatto che insiste o che deve insistere su una qualsiasi pertinenza della sede stradale (palo, ponte ecc), risulta necessario un nulla osta dell’ente proprietario o gestore della strada relativo alle necessarie prescrizioni per la corretta installazione delle opere. Si noti che tale autorizzazione nulla ha a che vedere con le previsioni di eventuali decreti prefettizi che, come detto, sono relativi unicamente a sistemi da utilizzarsi senza la presenza degli organi di polizia stradale ed in generale come tra l’altro riportato anche sulla citata “Direttiva Minniti”, “un eventuale diniego al nulla osta all’installazione di un dispositivo per il rilevamento della velocità da parte di un ente proprietario della strada può essere fondato solo su motivi di carattere tecnico strutturale della strada o per quelli inerenti i poteri ed i compiti di cui all’art. 14 C.d.S.” ed ancora “Nel caso di installazione a bordo strada, deve essere valutata la possibilità che tali manufatti possano costituire ostacoli, ancorchè posti al di fuori della carreggiata, e la conseguente opportunità di proteggerli adeguatamente ai sensi della vigente normativa in materia di dispositivi di ritenuta”
Anche il necessario parere dell’ente proprietario o gestore della strada nell’individuazione delle strade o dei tratti di esse da sottoporre a controllo previste dal comma 2 dell’art. 4 della Legge 168/2002 è relativo unicamente a sistemi da utilizzarsi senza la presenza degli organi di polizia stradale e non ai sistemi da utilizzarsi con la loro presenza.
Tali regole valgono per tutti i sistemi di rilevamento della velocità, sia per i sistemi di rilevamento della velocità istantanea che media, purché, ovviamente, opportunamente approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Quindi, per un determinato sistema di rilevamento della velocità, indipendentemente dal fatto che si tratti di sistema fisso o mobile:
- laddove nel decreto di approvazione sia prevista la sola modalità di accertamento in modalità presidiata, il sistema non potrà essere utilizzato senza la presenza degli organi di polizia stradale
- laddove sia prevista unicamente la modalità di accertamento senza la presenza degli organi di polizia stradale, il sistema potrà essere utilizzato solo sulle strade dove tale modalità di accertamento è consentita
- laddove siano previste entrambe le modalità di accertamento, il sistema potrà essere utilizzato sia senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sulle strade dove tale modalità di accertamento è consentita, che con la loro presenza su tutti i tipi di strade.
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