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Data di pubblicazione: 21 settembre 2009

Quesiti degli abbonati




QUESITO DI UN ABBONATO

Si gradirebbe sapere se è possibile riservare dei parcheggi riservati agli amministratori da utilizzare durante l'espletamento del servizio derivante dal proprio mandato e se al Sindaco può essere rilasciato permesso di sosta dell'autovettura privata nello spazio riservato ai veicoli della polizia locale.




RISPOSTA DI MARCO MORO

L'art. 7 del C.d.S. non prevede tra le ipotesi per cui è possibile riservare degli spazi di sosta pubblici, quella sopraindicata. Si ritiene che possano essere individuate altre ipotesi, quando però sussista un prevalente interesse pubblico così come indicato dalla circolare n. 1525/81 dell'allora Ministero dei lavori pubblici. Anche per quanto riguarda l'auto del Sindaco non si ritiene sia possibile rilasciare un permesso per la sosta negli spazi riservati ai veicoli della Polizia Locale.
In ogni caso, qualora dopo le opportune ed attente valutazioni del caso, si ritenga di emettere dei provvedimenti per riservare dei parcheggi agli amministratori, tali provvedimenti dovranno essere adeguatamente e puntualmente motivati evidenziando in particolare il preminente interesse pubblico, anche per evitare possibili strumentalizzazioni o rimostranze da parte della pubblica opinione.


www.poliziamunicipale.it - riproduzione riservata


Circolare Ministero dei lavori pubblici 28/9/1981 n. 1525

Oggetto: spazi riservati alla sosta di veicoli per motivi di pubblico interesse

Come è noto, l'art. 4 del T.U. n. 393 del 15.6.1959 comma 1°, lett. b) consente al Sindaco di "riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di pubblico interesse".
L'art. 59 del Regolamento di esecuzione del citato T.U. precisa che possono essere previste "eccezioni al divieto di sosta generale solo per le seguenti categorie di veicoli: veicoli delle forze armate, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, limitatamente però alle aree antistanti le rispettive sedi e per la estensione strettamente indispensabile".
La Corte di Cassazione ha osservato che, in linea di diritto, il Sindaco ha la facoltà di concedere eccezioni al divieto di sosta anche ad altre categorie di veicoli che non rientrino nelle 4 fattispecie indicate dal citato art. 59.

Ma per giustificare queste concessioni di carattere eccezionale è necessaria la coesistenza delle seguenti condizioni:

- Carattere preminente di interesse pubblico dell'ordinanza, che configuri il chiaro soddisfacimento di un pubblico interesse, che deve trovare corrispondenza in una situazione obiettiva. In altri termini, si deve trattare di un interesse collettivo riferibile ad un bisogno effettivamente sentito dalla collettività, ritenuto con ciò escluso ogni caso di sosta per la privata utilità o comodità delle persone od impiegati e funzionari locali e non per l'immediato e diretto esercizio delle attività di pubblico interesse, cioè del "pubblico" che accede agli uffici.

- Esistenza di una correlazione logica fra il fine da perseguire ed il provvedimento adottato.
Sembra particolarmente importate osservare, inoltre, che l'"interesse pubblico" che può giustificare la riserva di spazi di sosta particolari si contrappone generalmente con altri più vasti interessi pubblici, quali quelli della generalità dei conducenti di disporre del maggiore spazio possibile per la sosta dei propri veicoli.
Sarà pertanto necessario contemperare in ogni caso questi interessi generali.
Dovrà infine ritenersi illegittimo un provvedimento allorché l'estensione dello spazio riservato sia palesemente esorbitante rispetto alla riconosciuta esigenza pubblica ed alla natura di essa, e non sia invece limitato alla misura strettamente indispensabile contenuta nei limiti più severi.
A titolo indicativo, può riuscire utile esemplificare alcuni casi in cui la Magistratura competente ha ritenuto non giustificata la concessione di spazi riservati di sosta:
· veicoli di una Banca;
· veicoli di servizio della Corte Costituzionale;
· autovetture da noleggio;
· spazi dinanzi agli alberghi;
· ecc., in quanto dette concessioni favorivano interessi "particolari".
Si osserva, infine, che i permessi concessi non esonerano i beneficiari dalla osservanza degli obblighi imposti direttamente dalla legge in materia di sosta e precisati dall'art. 115 del vigente C.d.S..
In conclusione, tutti i funzionari ed impiegati senza distinzione di grado, di Enti ed Uffici pubblici in genere, dovranno usufruire per le proprie autovetture private degli spazi pubblici di sosta collettivi, aperti a tutti indistintamente gli utenti della strada.
Nel caso in cui gli enti ed Uffici in parola dispongano di aree private, sarà allora ottima norma attrezzarle a parcheggio riservato ai propri veicoli, o a beneficio dei "visitatori" che hanno interesse a recarsi presso tali Uffici per il disbrigo di pratiche.

Si prega di uniformarsi a quanto sopra anche per evitare giustificate doglianze o rimostranze da parte della pubblica opinione.



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