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Data di pubblicazione: 22 giugno 2001

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Commercio
ILLEGITTIMO L'ART.1 C.3 DELLA L.R. PUGLIA N.24/1999 E' illegittimo l'art.1 c.3 della legge regionale Puglia n.24/1999 attuativa del d.lgs. n.114/1998 di riforma della normativa sul commercio nella parte in cui non consente di dar seguito alle domande presentate dalle grandi strutture prima del 16.01.1998 per violazione delle disposizioni contenute nell'art.117 della Costituzione

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