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Data di pubblicazione: 19 febbraio 2002

Novità in materia di attività di rimessa dei veicoli

Trasformato il procedimento di rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli (previsto dall’art. 86 del T.U.L.P.S. R.D. 18.6.1931 n. 773) in denuncia di inizio attività di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990 con il DPR 19.12.2001 n. 480.
Dal prossimo 28 febbraio 2002 per esercitare questa particolare attività gli interessati dovranno presentare una denuncia di inizio attività nel comune in cui ha sede la rimessa.
Il comune è tenuto a trasmettere entro 5 giorni dal ricevimento della denuncia copia della stessa al Prefetto.
Il decreto si sviluppa in 4 articoli che, se da una parte mirano a semplificare l’iter autorizzatorio per questo particolare tipo di attività, dall’altra creano alcuni dubbi interpretativi, stante la loro stesura.
La trasformazione del procedimento da licenza in denuncia presuppone la sussistenza di tutte le condizioni previste dall’art. 19 della Legge 241/90 in sede di presentazione della stessa, che dovrà essere corredata di tutte le dichiarazioni del caso in ordine all’agibilità dei locali, alla conformità degli stessi alle discipline vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi.
Molte Amministrazioni Comunali avevano già provveduto in tal senso, per cui il decreto non dovrebbe provocare particolari cambiamenti.
L’art. 2 che prevede l’annotazione su una apposita ricevuta di determinati dati identificativi del veicolo non è immediatamente attuabile, stante quanto disposto nel c. 2 del citato articolo, dove si rinvia l’applicazione all’emanazione di un apposito decreto da parte del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Risulta non del tutto condivisibile la previsione della trasmissione della denuncia alla Prefettura entro 5 giorni dalla presentazione all’Amministrazione Comunale.
Sulla base dell’art. 19 del DPR 616/77 il comune avrebbe, comunque, trasmesso la licenza alla Prefettura, per cui non si riesce a cogliere la necessità di veder attribuito in modo esplicito al Prefetto un potere di sospensione o divieto d’esercizio dell’attività, anche in considerazione del fatto che l’art. 11 del TULPS è da sempre oggetto di applicazione immediata e diretta da parte delle Amministrazioni Comunali.
Come se non bastasse viene abrogato l’art. 196 del regolamento di esecuzione del TULPS e vengono soppresse le parole: “esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture” dall’art. 86 del TULPS, che costituiva la fonte primaria da cui venivano generate le licenze in questa particolare materia.
In questo caso la scelta operata dal legislatore appare quanto meno discutibile poiché si è “dimenticato” che la denuncia costituisce un istituto di carattere generale per semplificare o snellire determinate fattispecie procedimentali, mentre l’abrogazione o la soppressione della fonte “primaria” (in questo caso l’art. 86 e l’art. 196 sopra citati) mirano ad escludere in toto il procedimento esistente.
In questa partita non viene fatta nessuna menzione del delicato rapporto fra le vecchie norme del TULPS e le normative successive in materia edilizia e in materia di prevenzione incendi o di sicurezza che erano quelle sulle quali si auspicava un intervento chiarificatore (autorimesse in locali al chiuso, rimesse a cielo aperto recintate, ecc…)
Se il procedimento è ora sottoposto a denuncia con conseguente possibilità di controllo da parte dell’A.C. entro i successivi 60 giorni, ci si domanda quale potrebbe essere il rapporto con la Prefettura, che sembra sovrapporsi al controllo dell’A.C.
L’art. 11 c.1 attribuisce all’organo competente un obbligo di non rilasciare il titolo autorizzatorio in determinate circostanze, mentre il c. 2 dello stesso articolo attribuisce un potere discrezionale nella valutazione di determinate fattispecie di reato.
Cosa succederà se queste valutazioni risulteranno discordanti fra Comune e Prefettura?
Quali controlli può compiere la Prefettura, a cui deve essere trasmessa la pratica, se il comune interrompe il procedimento per carenze riscontrate in sede di verifica istruttoria?
Quali rapporti dovrà instaurare lo Sportello unico del comune con gli uffici coinvolti (Ediliza, Vigili del Fuoco, AUSL, Prefettura)?
Tutto questo per attribuire alla Prefettura una competenza esplicita in tema di sospensioni o divieto d’esercizio per “motivate o per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza” (questo è l’unico aspetto dell’art. 3 che non può essere oggetto di discussione).
L’intendimento semplificatorio del legislatore poteva essere tradotto con una stesura più felice in relazione alle normative vigenti.
Si segnala infine che il provvedimento crea di fatto
un vuoto normativo in materia di sanzioni stante l'avvenuta abrogazione della fonte primaria di riferimento.


Maurizio Marani (riproduzione riservata)
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