Data di pubblicazione:
31 dicembre 2002
Aggiornamento sanzioni
Alcuni degli importi pubblicati nella G.U. del 30.12.2002 erano errati: alle ore 17,00 del 02.01.2003 in gazzetta ufficiale compaiono i seguenti importi:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 dicembre 2002 (G.U. n. 304 del 30.12.2002)
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada. Art. 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;
Ritenuto di dover provvedere, in conformita' alla citata disposizione, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella misura risultante al 1 gennaio 2002 a seguito dell'operazione di conversione in euro secondo le disposizioni dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in misura pari alla intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale);
Ritenuto, altresi', di dover adeguare l'importo delle sanzioni introdotte nel nuovo codice della strada per effetto delle
disposizioni della legge 27 dicembre 1997, n. 449, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, affinche' l'intervento di aggiornamento possa riguardare contestualmente tutte le sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada e si possa superare la discrasia temporale sin qui
verificatasi;
Considerato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di novembre 2002, comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2002 rispetto a novembre 2000 in misura pari al 5%;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Decreta:
Art. 1.
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modifiche ed integrazioni, e' aggiornata secondo la tabella figurante in allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
Roma, 24 dicembre 2002
Il Ministro della giustizia
Castelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
ALLEGATO
Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma
previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come
segue:
Ove era prevista la sanzione da
19,00 a 78,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
19,95 a 81,90
Ove era prevista la sanzione da
32,00 a 131,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
33,60 a 137,55
Ove era prevista la sanzione da
39,00 a 78,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
40,95 a 81,90
Ove era prevista la sanzione da
65,00 a 262,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
68,25 a 275,10
Ove era prevista la sanzione da
78,00 a 157,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
81,90 a 164,85
Ove era prevista la sanzione da
98,00 a 196,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
102,90 a 205,80
Ove era prevista prevista la sanzione da
121,00 a 485,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
127,05 a 509,25
Ove era prevista la sanzione da
131,00 a 524,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
137,55 a 550,20
Ove era prevista la sanzione da
258,00 a 1.032,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
270,90 a 1.083,60
Ove era prevista la sanzione da
274,00 a 1.373,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
287,70 a 1.441,65
Ove era prevista la sanzione da
327,00 a 1.311,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
343,35 a 1.376,55
Ove era prevista la sanzione da
516,00 a 2.065,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
541,80 a 2.168,25
Ove era prevista la sanzione da
549,00 a 2.747,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
576,45 a 2.884,35
Ove era prevista la sanzione da
601,00 a 2.427,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
631,05 a 2.548,35
Ove era prevista la sanzione da
625,00 a 2.503,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
656,25 a 2.628,15
Ove era prevista la sanzione da
655,00 a 2.623,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
687,75 a 2.754,15
Ove era prevista previsto la sanzione da
1.032,00 a 4.131,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
1.083,60 a 4.337,55
Ove era prevista la sanzione da
1.549,00 a 6.197,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
1.626,45 a 6.506,85
Ove era prevista la sanzione da
2.065,00 a 8.263,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
2.168,25 a 8.676,15.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 dicembre 2002 (G.U. n. 304 del 30.12.2002)
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada. Art. 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;
Ritenuto di dover provvedere, in conformita' alla citata disposizione, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella misura risultante al 1 gennaio 2002 a seguito dell'operazione di conversione in euro secondo le disposizioni dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in misura pari alla intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale);
Ritenuto, altresi', di dover adeguare l'importo delle sanzioni introdotte nel nuovo codice della strada per effetto delle
disposizioni della legge 27 dicembre 1997, n. 449, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, affinche' l'intervento di aggiornamento possa riguardare contestualmente tutte le sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada e si possa superare la discrasia temporale sin qui
verificatasi;
Considerato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di novembre 2002, comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2002 rispetto a novembre 2000 in misura pari al 5%;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Decreta:
Art. 1.
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modifiche ed integrazioni, e' aggiornata secondo la tabella figurante in allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
Roma, 24 dicembre 2002
Il Ministro della giustizia
Castelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
ALLEGATO
Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma
previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come
segue:
Ove era prevista la sanzione da
19,00 a 78,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
19,95 a 81,90
Ove era prevista la sanzione da
32,00 a 131,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
33,60 a 137,55
Ove era prevista la sanzione da
39,00 a 78,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
40,95 a 81,90
Ove era prevista la sanzione da
65,00 a 262,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
68,25 a 275,10
Ove era prevista la sanzione da
78,00 a 157,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
81,90 a 164,85
Ove era prevista la sanzione da
98,00 a 196,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
102,90 a 205,80
Ove era prevista prevista la sanzione da
121,00 a 485,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
127,05 a 509,25
Ove era prevista la sanzione da
131,00 a 524,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
137,55 a 550,20
Ove era prevista la sanzione da
258,00 a 1.032,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
270,90 a 1.083,60
Ove era prevista la sanzione da
274,00 a 1.373,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
287,70 a 1.441,65
Ove era prevista la sanzione da
327,00 a 1.311,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
343,35 a 1.376,55
Ove era prevista la sanzione da
516,00 a 2.065,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
541,80 a 2.168,25
Ove era prevista la sanzione da
549,00 a 2.747,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
576,45 a 2.884,35
Ove era prevista la sanzione da
601,00 a 2.427,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
631,05 a 2.548,35
Ove era prevista la sanzione da
625,00 a 2.503,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
656,25 a 2.628,15
Ove era prevista la sanzione da
655,00 a 2.623,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
687,75 a 2.754,15
Ove era prevista previsto la sanzione da
1.032,00 a 4.131,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
1.083,60 a 4.337,55
Ove era prevista la sanzione da
1.549,00 a 6.197,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
1.626,45 a 6.506,85
Ove era prevista la sanzione da
2.065,00 a 8.263,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da
2.168,25 a 8.676,15.
| La circolare ministeriale del 30.12.2002 | 40,2 kB |
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