Data di pubblicazione:
31 gennaio 2002
Le novità "penali" previste per il codice della strada
La legge delega, n. 85/2001, per la riforma del codice della strada, ha avuto una prima parziale attuazione con il decreto legislativo, composto di soli 18 articoli, approvato dal Consiglio dei Ministri, in data 15 gennaio, attraverso il quale sono state introdotte alcune rilevanti modifiche della disciplina codicistica, che entreranno in vigore il 1/1/2003, in attesa che la successiva emanazione di altri decreti dia completa attuazione alle previsioni della legge delega.
Relativamente alla materia penalistica, il decreto, da un lato, ha introdotto alcune nuove figure di reato che vanno ad aggiungersi alle quattro attualmente previste dal codice della strada (sotto questo profilo, è prevedibile che l’attuazione completa della delega porterà ad un ulteriore aumento delle fattispecie penali in materia di circolazione stradale), dall’altro, ha introdotto nuove procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza e dell’alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti in soggetti coinvolti in incidenti stradali; al riguardo, occorre segnalare:
1) l’art. 2,comma 1,lett l) del decreto, che introduce una fattispecie contravvenzionale, punita con l’arresto da uno a otto mesi e con l’ammenda da euro cinquecento a cinquemila, riferita a chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza essere a tal fine autorizzato: fattispecie la cui previsione consegue alla modifica della disciplina, apportata dallo stesso articolo 2, per lo svolgimento delle competizioni sportive effettuate con veicoli od animali;
2)l’art. 8, che introduce un’altra fattispecie penale, di tipo contravvenzionale, punita con l’arresto da uno ad otto mesi e con l’ammenda da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro, per coloro che, al di fuori dei casi debitamente autorizzati, a qualsiasi titolo o per qualunque finalità, gareggiano in velocità con veicoli a motore: reato la cui introduzione risponde principalmente alla finalità di prevenire le frequenti gare in velocità che avvengono nelle nostre strade, spesso con esiti tragici;
3)gli artt. 13 e 14, rispettivamente per la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, che prevedono l’obbligo dell’effettuazione degli accertamenti clinici necessari per accertare il tasso alcolimetrico e la presenza di sostanze stupefacenti nei soggetti coinvolti in incidenti stradali, compresi i pedoni, che siano stati sottoposti a cure mediche; le strutture sanitarie che hanno effettuato gli esami, rilascieranno agli organi di polizia stradale la certificazione relativa, riguardante anche la prognosi delle lesioni accertate, nel rispetto della riservatezza personale degli interessati: in tal modo, si consente agli organi di polizia stradale di accertare scientificamente lo stato di alterazione psico-fisica di un soggetto coinvolto in un sinistro stradale, proprio nei casi in cui la necessità di sottoporlo ad immediata assistenza sanitaria rendeva impossibile l’accertamento attraverso l’utilizzo della strumentazione tecnica prevista dal regolamento: si pensi, per esempio, allo stato di ebbrezza accertabile con l’etilometro.
Vasco Talenti (riproduzione riservata)
Relativamente alla materia penalistica, il decreto, da un lato, ha introdotto alcune nuove figure di reato che vanno ad aggiungersi alle quattro attualmente previste dal codice della strada (sotto questo profilo, è prevedibile che l’attuazione completa della delega porterà ad un ulteriore aumento delle fattispecie penali in materia di circolazione stradale), dall’altro, ha introdotto nuove procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza e dell’alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti in soggetti coinvolti in incidenti stradali; al riguardo, occorre segnalare:
1) l’art. 2,comma 1,lett l) del decreto, che introduce una fattispecie contravvenzionale, punita con l’arresto da uno a otto mesi e con l’ammenda da euro cinquecento a cinquemila, riferita a chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza essere a tal fine autorizzato: fattispecie la cui previsione consegue alla modifica della disciplina, apportata dallo stesso articolo 2, per lo svolgimento delle competizioni sportive effettuate con veicoli od animali;
2)l’art. 8, che introduce un’altra fattispecie penale, di tipo contravvenzionale, punita con l’arresto da uno ad otto mesi e con l’ammenda da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro, per coloro che, al di fuori dei casi debitamente autorizzati, a qualsiasi titolo o per qualunque finalità, gareggiano in velocità con veicoli a motore: reato la cui introduzione risponde principalmente alla finalità di prevenire le frequenti gare in velocità che avvengono nelle nostre strade, spesso con esiti tragici;
3)gli artt. 13 e 14, rispettivamente per la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, che prevedono l’obbligo dell’effettuazione degli accertamenti clinici necessari per accertare il tasso alcolimetrico e la presenza di sostanze stupefacenti nei soggetti coinvolti in incidenti stradali, compresi i pedoni, che siano stati sottoposti a cure mediche; le strutture sanitarie che hanno effettuato gli esami, rilascieranno agli organi di polizia stradale la certificazione relativa, riguardante anche la prognosi delle lesioni accertate, nel rispetto della riservatezza personale degli interessati: in tal modo, si consente agli organi di polizia stradale di accertare scientificamente lo stato di alterazione psico-fisica di un soggetto coinvolto in un sinistro stradale, proprio nei casi in cui la necessità di sottoporlo ad immediata assistenza sanitaria rendeva impossibile l’accertamento attraverso l’utilizzo della strumentazione tecnica prevista dal regolamento: si pensi, per esempio, allo stato di ebbrezza accertabile con l’etilometro.
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