Data di pubblicazione:
05 aprile 2011
Prassi operativa/1
Fonte:
PoliziaMunicipale.it
PRASSI OPERATIVA/1
rubrica a cura di Fabio Dimita, funzionario del Ministero dei trasporti
L'accertamento per l'errata esposizione dei titoli di pagamento della sosta di cui all'art. 7, comma 1, lett. f), del Codice della strada non è competenza esclusiva degli ausiliari della sosta e procedura di notifica delle sanzioni da parte di soggetti privati.
In via preliminare si precisa che l'organo di polizia locale, come tutti i soggetti richiamati ai sensi dell'art. 12, ha competenza a contestare tutti i comportamenti illeciti riscontrati in materia di circolazione stradale
Come è noto a decorrere dal 1 gennaio 2000 le funzioni di prevenzione ed accertamento previste dai commi 123 e 133 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, con gli effetti di cui all'art. 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'art. 17 della citata legge n. 127 del 1997.
Appare evidente che da quanto sopra disposto il Legislatore abbia inteso estendere la competenza ad per l'accertamento del mancato o irregolare pagamento di cui all'art. 7, comma 1, lett. f), del codice della strada, anche al "personale nominamente designato dal sindaco " di cui sopra, ma "ad adiuvandum " ai soggetti richiamati nell'art. 12 citato, senza voler riservare la " particolare funzione " esclusivamente ai primi a discapito dei secondi.
Pertanto nella fattispecie in esame, l'accertamento delle violazioni in materia di sosta non può essere competenza esclusiva degli ausiliari della sosta, ma compete anche agli organi richiamati ai sensi dell'art. 12.
Per quanto concerne la procedura di notifica ai sensi dell'art. 201, c. 3, C.d.S "alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale".
Pertanto si conferma che il concessionario del servizio non potrà effettuare direttamente la notifica postale delle violazioni accertate.
Applicazione dell'art. 198 del C.d.s. :possibilità di rimettere agli agenti accertatori della violazione la valutazione circa la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 198 C.d.s. in base al quale il soggetto che con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
Per quanto concerne la problematica in esame, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide l'orientamento secondo il quale l'organo di polizia stradale deve contestare le singole violazioni commesse dal trasgressore, indicando per ciascuna infrazione la facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta.
L'applicazione dell'aumento della sanzione pecuniaria, infatti, è prerogativa dell' autorità competente Prefetto o Giudice di pace - a comminare la sanzione: il riconoscimento del concorso non è rimesso dalla legge né alla discrezione né all'apprezzamento dell'organo accertatore, analogamente a quanto avviene nell'ambito del diritto penale, come tra l'altro confermato dalla circolare del Ministero dell'interno del 17/11/2003 prot. 300/A/1/44649/12.
In effetti, la norma in questione non fa altro che estendere al settore degli illeciti amministrativi la disciplina dettata dall'art. 81 c.p. per il concorso formale di reati.
Per lo specifico settore degli illeciti depenalizzati, inoltre, vi è un'ulteriore considerazione da svolgere riguardo la facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta: tale facoltà non può essere negata al trasgressore il quale deve essere messo in condizione di poter immediatamente estinguere una delle violazioni contestategli ed eventualmente proporre il ricorso ai sensi dell'art. 203 C.d.s. avverso le altre violazioni.
Clicca qui per il parere del Ministero dei trasporti del 29.03.2011
Fabio Dimita - funzionario del Ministero dei trasporti
www.poliziamunicipale.it - riproduzione riservata
rubrica a cura di Fabio Dimita, funzionario del Ministero dei trasporti
L'accertamento per l'errata esposizione dei titoli di pagamento della sosta di cui all'art. 7, comma 1, lett. f), del Codice della strada non è competenza esclusiva degli ausiliari della sosta e procedura di notifica delle sanzioni da parte di soggetti privati.
In via preliminare si precisa che l'organo di polizia locale, come tutti i soggetti richiamati ai sensi dell'art. 12, ha competenza a contestare tutti i comportamenti illeciti riscontrati in materia di circolazione stradale
Come è noto a decorrere dal 1 gennaio 2000 le funzioni di prevenzione ed accertamento previste dai commi 123 e 133 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, con gli effetti di cui all'art. 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'art. 17 della citata legge n. 127 del 1997.
Appare evidente che da quanto sopra disposto il Legislatore abbia inteso estendere la competenza ad per l'accertamento del mancato o irregolare pagamento di cui all'art. 7, comma 1, lett. f), del codice della strada, anche al "personale nominamente designato dal sindaco " di cui sopra, ma "ad adiuvandum " ai soggetti richiamati nell'art. 12 citato, senza voler riservare la " particolare funzione " esclusivamente ai primi a discapito dei secondi.
Pertanto nella fattispecie in esame, l'accertamento delle violazioni in materia di sosta non può essere competenza esclusiva degli ausiliari della sosta, ma compete anche agli organi richiamati ai sensi dell'art. 12.
Per quanto concerne la procedura di notifica ai sensi dell'art. 201, c. 3, C.d.S "alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale".
Pertanto si conferma che il concessionario del servizio non potrà effettuare direttamente la notifica postale delle violazioni accertate.
Applicazione dell'art. 198 del C.d.s. :possibilità di rimettere agli agenti accertatori della violazione la valutazione circa la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 198 C.d.s. in base al quale il soggetto che con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
Per quanto concerne la problematica in esame, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide l'orientamento secondo il quale l'organo di polizia stradale deve contestare le singole violazioni commesse dal trasgressore, indicando per ciascuna infrazione la facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta.
L'applicazione dell'aumento della sanzione pecuniaria, infatti, è prerogativa dell' autorità competente Prefetto o Giudice di pace - a comminare la sanzione: il riconoscimento del concorso non è rimesso dalla legge né alla discrezione né all'apprezzamento dell'organo accertatore, analogamente a quanto avviene nell'ambito del diritto penale, come tra l'altro confermato dalla circolare del Ministero dell'interno del 17/11/2003 prot. 300/A/1/44649/12.
In effetti, la norma in questione non fa altro che estendere al settore degli illeciti amministrativi la disciplina dettata dall'art. 81 c.p. per il concorso formale di reati.
Per lo specifico settore degli illeciti depenalizzati, inoltre, vi è un'ulteriore considerazione da svolgere riguardo la facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta: tale facoltà non può essere negata al trasgressore il quale deve essere messo in condizione di poter immediatamente estinguere una delle violazioni contestategli ed eventualmente proporre il ricorso ai sensi dell'art. 203 C.d.s. avverso le altre violazioni.
Clicca qui per il parere del Ministero dei trasporti del 29.03.2011
Fabio Dimita - funzionario del Ministero dei trasporti
www.poliziamunicipale.it - riproduzione riservata
Articoli simili
-
16 aprile 2017
Telecamere
Le schede operative aggiornate con la conversione del decreto n. 14/2017.
-
29 dicembre 2015
Vigili di finanza
Accertamenti fiscali da parte della polizia locale e segnalazioni qualificate. Il contenitore con tutte le schede operative di G. Goduti.
-
27 novembre 2015
Vigili associati
Se non sono state sottoscritte con firma digitale sono nulle le convenzioni per la gestione in forma associata della P.L.
-
16 novembre 2015
Pneumatici invernali e catene
La Scheda operativa sull'utilizzo di pneumatici invernali, pneumatici chiodati, catene e calze da neve.
-
14 novembre 2015
Depenalizzazione
Depenalizzazione di reati: approvati venerdì dal consiglio dei ministri importanti provvedimenti.