Data di pubblicazione:
12 dicembre 2010
Privacy e multe stradali
Fonte:
PoliziaMunicipale.it
Importante pronuncia del giudice di pace di Bari in tema di privacy e sanzioni amministrative. Con sentenza n. 2309 datata 11.03.2010, infatti, si è accolto il ricorso di un automobilista che denunciava vizi d'incompatibilità tra il trattamento operato sui suoi dati (per poi pervenire alla multa erogata) e la disciplina privacy.
Il ricorso, infatti, contestava il verbale emesso dalla Polizia Municipale, con il quale si opponeva alla ricorrente, quale proprietaria del veicolo, la violazione della normativa prevista dal codice della strada (nello specifico si trattava di violazione della segnaletica stradale nei pressi di stazione semaforica). Nel provvedimento, inoltre, si dava atto che l'accertamento era stato effettuato mediante apparecchiatura di rilevazione automatica Photored, regolarmente omologata.
L'opponente, pertanto, invocava l'inutilizzabilità dei suoi dati personali (in particolare del numero di targa dell'autoveicolo di sua proprietà) in quanto trattati in violazione del d. lgs. n. 196/03.
La polizia municipale del Comune di riferimento, infatti, non era in possesso di un documento programmatico sulla sicurezza, né di meccanismi di protezione da trattamenti illeciti degli strumenti elettronici e dei dati. Inoltre, come se non bastasse, i dati erano soggetti a trattamento da parte di incaricato mai designato tale (per iscritto) dal responsabile di riferimento.
Si consideri, infatti, che il Codice privacy impone a chiunque sia stabilito nel territorio dello Stato (o comunque soggetto alla sovranità dello stesso) che effettui un determinato trattamento di dati personali (compresi, direi "soprattutto", gli enti pubblici), il rispetto di una serie eterogenea di regole, finalizzate alla tutela della riservatezza dei soggetti i cui dati vengono trattati.
Tali regole consistono, ad esempio, nella tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza, nel possesso di strumenti idonei a proteggere i dati da ingerenze esterne (e, in generale, dal trattamento illecito degli stessi), nell' individuazione di un responsabile del trattamento, nella designazione di un'esplicita delega scritta da parte di quest'ultimo nei confronti dell' effettivo incaricato.
Inoltre, sempre il Codice privacy (art. 11) prevede espressamente l'inutilizzabilità dei dati trattati "
in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali".
Pertanto, così come rilevato dal giudice di Bari, il trattamento di dati non rispettoso delle regole basilari, qui testé richiamate, in materia di privacy, deve considerarsi palesemente illegittimo, ed i relativi dati "inutilizzabili" (a prescindere dallo scopo per i quali erano stati raccolti nella specie, l'accertamento di violazione amministrativa).
Come si comprende facilmente, la decisione appena annotata, specie se dovesse essere confermata da un giudice ordinario, è di rilevante importanza, tanto da indurre ad alcune brevi considerazioni.
Innanzitutto si rileva la necessità per i Comandi di Polizia Locali e per ogni altro ente volto all'accertamento delle infrazioni, stradali e non (Carabinieri, Polizia Stradale, etc.), di allinearsi alla normativa privacy, e quindi di dotarsi di un valido documento programmatico di sicurezza. D'altronde, specie per gli enti pubblici, dovrebbe apparire imprescindibile un adeguamento,
latu sensu inteso, alla summenzionata normativa, e quindi l'assolvimento di tutti quegli adempimenti in essa contenuti (si pensi, a titolo esemplificativo, all'obbligo di informativa obbligatorio, tra l'altro, nei verbali di accertamento dell'infrazione -).
Inoltre, si aggiunge, la mancata o non corretta applicazione della disciplina sinora evidenziata potrebbe rivelarsi determinante, comportando di fatti (alla luce della sentenza in analisi) il potenziale annullamento di innumerevoli verbali d'infrazione al Codice della strada, non in linea con le direttive previste dal DLgs. 196/2003.
Pertanto, in attesa della pronuncia di un giudice superiore (che difficilmente scardinerà tale impostazione) si raccomanda, a tutti i titolari del trattamento degli organi addetti all'accertamento delle infrazioni, il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge.
Dott. Domenico Converso
Per mettere in regola il tuo comando con la privacy
clicca qui
Il ricorso, infatti, contestava il verbale emesso dalla Polizia Municipale, con il quale si opponeva alla ricorrente, quale proprietaria del veicolo, la violazione della normativa prevista dal codice della strada (nello specifico si trattava di violazione della segnaletica stradale nei pressi di stazione semaforica). Nel provvedimento, inoltre, si dava atto che l'accertamento era stato effettuato mediante apparecchiatura di rilevazione automatica Photored, regolarmente omologata.
L'opponente, pertanto, invocava l'inutilizzabilità dei suoi dati personali (in particolare del numero di targa dell'autoveicolo di sua proprietà) in quanto trattati in violazione del d. lgs. n. 196/03.
La polizia municipale del Comune di riferimento, infatti, non era in possesso di un documento programmatico sulla sicurezza, né di meccanismi di protezione da trattamenti illeciti degli strumenti elettronici e dei dati. Inoltre, come se non bastasse, i dati erano soggetti a trattamento da parte di incaricato mai designato tale (per iscritto) dal responsabile di riferimento.
Si consideri, infatti, che il Codice privacy impone a chiunque sia stabilito nel territorio dello Stato (o comunque soggetto alla sovranità dello stesso) che effettui un determinato trattamento di dati personali (compresi, direi "soprattutto", gli enti pubblici), il rispetto di una serie eterogenea di regole, finalizzate alla tutela della riservatezza dei soggetti i cui dati vengono trattati.
Tali regole consistono, ad esempio, nella tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza, nel possesso di strumenti idonei a proteggere i dati da ingerenze esterne (e, in generale, dal trattamento illecito degli stessi), nell' individuazione di un responsabile del trattamento, nella designazione di un'esplicita delega scritta da parte di quest'ultimo nei confronti dell' effettivo incaricato.
Inoltre, sempre il Codice privacy (art. 11) prevede espressamente l'inutilizzabilità dei dati trattati "
in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali".
Pertanto, così come rilevato dal giudice di Bari, il trattamento di dati non rispettoso delle regole basilari, qui testé richiamate, in materia di privacy, deve considerarsi palesemente illegittimo, ed i relativi dati "inutilizzabili" (a prescindere dallo scopo per i quali erano stati raccolti nella specie, l'accertamento di violazione amministrativa).
Come si comprende facilmente, la decisione appena annotata, specie se dovesse essere confermata da un giudice ordinario, è di rilevante importanza, tanto da indurre ad alcune brevi considerazioni.
Innanzitutto si rileva la necessità per i Comandi di Polizia Locali e per ogni altro ente volto all'accertamento delle infrazioni, stradali e non (Carabinieri, Polizia Stradale, etc.), di allinearsi alla normativa privacy, e quindi di dotarsi di un valido documento programmatico di sicurezza. D'altronde, specie per gli enti pubblici, dovrebbe apparire imprescindibile un adeguamento,
latu sensu inteso, alla summenzionata normativa, e quindi l'assolvimento di tutti quegli adempimenti in essa contenuti (si pensi, a titolo esemplificativo, all'obbligo di informativa obbligatorio, tra l'altro, nei verbali di accertamento dell'infrazione -).
Inoltre, si aggiunge, la mancata o non corretta applicazione della disciplina sinora evidenziata potrebbe rivelarsi determinante, comportando di fatti (alla luce della sentenza in analisi) il potenziale annullamento di innumerevoli verbali d'infrazione al Codice della strada, non in linea con le direttive previste dal DLgs. 196/2003.
Pertanto, in attesa della pronuncia di un giudice superiore (che difficilmente scardinerà tale impostazione) si raccomanda, a tutti i titolari del trattamento degli organi addetti all'accertamento delle infrazioni, il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge.
Dott. Domenico Converso
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