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Data di pubblicazione: 23 novembre 2007

Porto d'armi

PoliziaMunicipale.it


Servirà un nulla osta, non solo per acquistare un'arma, ma anche per detenerla. Porto d'armi e nulla osta non potranno essere rilasciati a chi non dimostri di avere un'idoneità psicofisica e capacità tecnica al maneggio delle armi. Tali idoneità dovranno essere confermate periodicamente per tutta la durata della detenzione.

Sono queste alcune della delle novità previste dal disegno di legge sulla
'Revisione delle norme in materia di porto e detenzione di armi, di accertamento dei requisiti psicofisici dei detentori, nonchè in materia di custodia di armi, munizioni ed esplosivi' approvato oggi dal Consiglio dei ministri.

Annunciato dal ministro dell'Interno Amato, dopo il caso dell'uomo che aveva aperto il fuoco dal balcone della sua casa di Guidonia, il disegno di legge va a modificare alcuni punti del testo unico n.773 del 1931 e contiene disposizioni importanti che riguardano anche la cura nella custodia delle armi e la verifica periodica dei requisiti.

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Fonte:
Mininterno




Il provvedimento, finalizzato a rendere più efficiente il sistema dei controlli, introduce misure più attente di verifica che, pur salvaguardando il diritto a possedere legalmente armi, mirano a rafforzare le garanzie di sicurezze a tutela della pubblica incolumità. Queste le novità più rilevanti del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 novemvre 2007: introduzione del nulla osta alla detenzione, accanto al vigente nulla osta all'acquisto dell'arma; richiesta dimostrazione di possedere l'idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio dell'arma, anche a chi voglia semplicemente detenerla; divieto di vendita o di cessione di armi comuni a privati che non si siano preventivamente muniti del nulla osta all'acquisto e alla detenzione; estensione dei casi di rifiuto della licenza di porto d'armi; la licenza di portare armi ed il nulla osta al loro acquisto e alla loro detenzione non possono essere rilasciati a chi non dimostri di avere l'idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio delle armi; chi trova armi, parti di armi, munizioni ed esplosivi, ha l'obbligo di informare immediatamente gli uffici locali di pubblica sicurezza; lo stesso obbligo è posto a carico di chi venga a conoscenza dell'esistenza di depositi clandestini di armi, munizioni ed esplosivi.

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In allegato lo schema del ddl


Roma, 23 nov. (Apcom) - 'Giro di vite' per chi detiene detiene armi. E' quanto prevede il disegno di legge sulla "revisione delle norme di porto e detenzioni di armi, di accertamento dei requisiti psico-fisici dei detentori, nonchè in materia di custodia armi, munizioni e espolosivi" approvato questa mattina dal consiglio dei ministri.


DOPO ACQUISTO SERVE NULLA OSTA ANCHE PER DETENZIONE: Le novità più rilevanti del ddl riguardano l'introduzione del nulla osta alla detenzione, che si aggiunge al vigente nulla osta previsto per l'acquisto dell'arma, nonché il requisito dell'idoneità psicofisica e della capacità tecnica al maneggio dell'arma, anche per chi voglia semplicemente detenerla. Altre disposizioni importanti riguardano la maggior cura nella custodia delle armi per evitare gravi evenienze e la verifica periodica della idoneità psico-fisica.
Con il ddl vengono modificati alcuni punti del testo unico n.773 del 1931, in particolare, è vietata la vendita o la cessione di armi comuni a privati senza il nulla osta all'acquisto e alla detenzione. Vengono rideterminate, altresì, le sanzioni come l'arresto e l'ammenda per chi aliena le armi, sia per l'acquirente che per il cessionario.

ll questore è l'autorità preposta al rilascio del nulla osta che in nessun caso può essere rilasciato a minori. Il nulla osta abilita all'acquisto dell'arma che deve avvenire entro due mesi dalla data del rilascio. Decorso questo termine senza che l'acquisto sia avvenuto, occorre rinnovare la richiesta. Il nulla osta all'acquisto è valido per il trasporto non più soltanto nei luoghi di privata dimora ma anche, nei casi di bisogno accertato, all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Non è richiesto il nulla osta per i titolari di porto d'armi, di licenza di collezione di armi antiche, artistiche, rare o di interesse storico, limitatamente a tali armi e per le persone che hanno diritto di andare armate per la loro qualità permanente, limitatamente al numero ed alla specie delle armi loro consentite. Non è richiesto il nulla osta per i titolari di licenza di porto d'armi sportivo, per tiro a volo o per l'esercizio dell'attività venatoria solo ed esclusivamente con riguardo all'acquisto e al trasporto delle armi specificamente destinate a tali attività.

Viene soppresso il porto del "bastone animato", arma assolutamente obsoleta, per cui, d'ora in avanti, la licenza di porto d'armi riguarderà esclusivamente le armi comuni da sparo e quelle da caccia.


'STRETTA' SU LICENZE: La licenza di porto d'armi può essere rifiutata oltre che per i soggetti condannati per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, per reati contro la persona o il patrimonio, contro lo Stato e l'ordine pubblico, ovvero condannati per diserzione in tempo di guerra o porto abusivo di armi, anche per coloro che siano stati condannati per delitti diversi, o non siano di buona condotta ovvero non diano sufficiente affidamento di non abusare delle armi.


NECESSARIA IDOENITA'PSICOFISICA: La licenza di portare armi ed il nulla osta al loro acquisto e alla loro detenzione non possono essere rilasciati a chi non dimostri di avere l'idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio delle armi. Per i titolari di licenza di porto d'armi per uso venatorio e di tiro a volo, l'idoneità psicofisica al maneggio delle armi viene verificata ogni tre anni. L'idoneità psicofisica e la capacità tecnica devono essere comprovate al momento del rilascio, mentre l'idoneità psicofisica deve essere confermata periodicamente per tutta la durata della detenzione.


DEROGHE IN ALCUNI CASI SOLO PER ARMI COLLEZIONE: Il questore, tuttavia, ha facoltà di rilasciare, a determinate condizioni e prescrizioni, il nulla osta anche in assenza delle certificazioni di idoneità psicofisica e capacità tecnica al maneggio delle armi nei soli casi di acquisto per collezione o raccolta o altri giustificati motivi che non comportano l'impiego dell'arma. In questo caso, il nulla osta contiene, insieme alle prescrizioni per la custodia, l'espressa indicazione del divieto di impiego delle armi e di acquisto e detenzione delle munizioni. Rilevanti conseguenze discendono dalla perdita dell'idoneità psicofisica. In tal caso il prefetto adotta i provvedimenti inibitori sul presupposto di un possibile abuso da parte del soggetto che abbia perso i fondamentali requisiti pure per la semplice detenzione. Le armi e le munizioni, infatti, devono essere consegnate senza diritto ad indennizzo all'ufficio di polizia o dei carabinieri, per la successiva cessione ad enti autorizzati o per la distruzione.

In caso di rinvenimento di armi, parti di armi, munizioni ed esplosivi, è previsto l'obbligo di informare l'autorità di pubblica sicurezza. Lo stesso obbligo è posto a carico di chi venga a conoscenza dell'esistenza di depositi clandestini di armi, munizioni ed esplosivi. La trasgressione all'obbligo comporta un reato punibile con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 200.

Nei confronti di coloro che detengono armi o munizioni acquisite in forza di una licenza di porto d'armi scaduta e non rinnovata, si applicano le disposizioni relative alla detenzione di armi. Per coloro che detengono, invece, armi o parti di esse e munizioni di qualsiasi specie, acquisite legalmente ma non denunciate, è prevista la non punibilità a condizione che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni e, comunque, prima dell'accertamento del reato, provvedano a denunciarne la detenzione all'ufficio di polizia o comando dei carabinieri, competenti per territorio oppure cedano le armi o le munizioni a soggetti autorizzati a detenerle, ovvero a consegnarle, senza diritto ad indennizzo, agli uffici di polizia o dei carabinieri, competenti per territorio.

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Fonte:
Virgilio Notizie


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