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Data di pubblicazione: 08 maggio 2007

Semafori T-red

PoliziaMunicipale.it
Dott. Roberto Benigni



Due sindaci della provincia di Lodi, rispettivamente di Montanaso Lombardo e Tavazzano con Villavesco, lo scorso anno avevano inviato quesiti alla Prefettura- Ufficio Territoriale di Governo, in merito alle apparecchiature denominate "T- RED", ovvero i semafori rallentatori di traffico che vengono posizionati non in corrispondenza di intersezioni stradali.
Lo scorso 26 gennaio, il Prefetto ha risposto agli amministratori locali, fornendo le delucidazioni richieste, sentito ovviamente il Ministero dei Trasporti.
Il Prefetto ha ricordato, in primo luogo, che il principio stabilito dal Codice della Strada, è quello di educare e prevenire e che la repressione arriva soltanto in un momento successivo. A tal fine, rileva l'Organo di Governo, la rilevazione a distanza e differita nel tempo delle infrazioni in materia si pone, nel quadro del sistema codicistico, quale eccezione ai seguenti principi generali: 1) presenza dell'agente accertatore; 2) contestazione immediata dell'infrazione. "Ciò non solo a maggior tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità della vita umana – afferma il Prefetto - ma anche al fine di consentire, attraverso la successione violazione–contestazione–sanzione, quel rapporto di immediatezza in grado di assicurare al momento repressivo anche la dimensione educativa sopra ricordata".
La Legge 168/2002 prevede la possibilità di utilizzare strumenti di controllo remoto delle violazioni nelle fattispecie disciplinate dagli articoli 142 e 148 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in tema di limiti di velocità e sorpasso. Non pare detto elenco esemplificativo bensì tassativo. Ne deriva che i casi espressamente indicati costituiscono le uniche deroghe ai principi generali suesposti. Principi attraverso i quali viene garantito il corretto funzionamento del sistema, basato sul valore e sull'efficacia di atto pubblico del verbale di accertamento, il quale fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Secondo la Prefettura, inoltre, ci sono diversi casi di interpretazione restrittiva al dettato normativo. "Si pensi al caso in cui, per la presenza di altri veicoli, risulta difficile stabilire quando – pur proiettando il semaforo luce rossa – l'incrocio è stato impegnato; oppure al caso di luce gialla di durata limitata o comunque non adeguata alla rete viaria, all'intersezione e al volume di traffico veicolare in atto".
Infine la Prefettura di Lodi osserva che, qualora il semaforo sia preceduto da sistema di rilevazione della velocità in grado di anticiparne la luce rossa, "tale combinazione non trova riscontro nelle norme vigenti e che la stessa, provocando l'alterazione del ciclo semaforico naturale, sembra confliggere con la natura e la funzione del semaforo il quale, ai sensi dell'art. 158 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento del Codice della Strada), serve per regolare, nel tempo, l'avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione e non già per interromperne improvvisamente il flusso, con conseguente pericolo per la circolazione e per la vita umana stessa".
Per cui, in sostanza, conclude con l'invito alle Amministrazioni locali di modificare e ripensare l'intero posizionamento di tali strumenti di rilevazione, essendo non del tutto conformi al Codice della Strada.
Ovviamente tali valutazioni non riguardano gli altri sistemi di rilevazione, come i "Photored" che invece sono regolarmente collocati in corrispondenza di intersezione e la cui legittimità è stata ampiamente valutata dalla Cassazione. Vedremo ora gli ulteriori sviluppi di questa sempre affascinante e complicata vicenda.


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