Data di pubblicazione:
18 agosto 2004
Arte fotografica
Nel periodo estivo torna prepotentemente di moda il dubbio su quale tipo di atti deve possedere un fotografo per esercitare correttamente la propria attività, visto che sulle spiagge e nei luoghi di villeggiatura in genere sono molti i soggetti che praticano questo particolare mestiere.
Il Testo Unico delle Legge di Pubblica Sicurezza ( art.111 del R.D. n.773/1931) prevedeva una apposita licenza da parte del Questore, ma con l’entrata in vigore dell’art.16 e dell’art.164 c.1 lett. f) del Decreto Legislativo n.112/1998 l’art.111 del T.U.L.P.S. è stato abrogato, per cui non esiste più alcun obbligo di premunirsi di una licenza da parte del Questore, né di rinnovare la stessa.
Il noto Decreto Legislativo 112 ha semplicemente introdotto con l’art.164 c.1 lett. f) un nuovo obbligo in capo a coloro che intendono esercitare il mestiere in questione, e cioè quello di dare “…informazione tempestiva all’autorità di pubblica sicurezza”.
L’espressione non certo felice del legislatore che abbiamo sopra riportato deve ovviamente essere intesa come obbligo di dare tempestiva comunicazione al Questore solo degli eventi rilevanti riguardanti l’impresa ( cioè l’inizio dell’attività, la cessazione, il trasferimento di sede), ma la comunicazione (da effettuarsi mediante raccomandata con indicazione di tutti i dati rilevanti in modo da precostituire una prova inconfutabile per l’esercente e per l’ente che la riceve) non deve essere scambiata per una licenza di P.S., che oggi non ha più ragione di esistere.
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Il Testo Unico delle Legge di Pubblica Sicurezza ( art.111 del R.D. n.773/1931) prevedeva una apposita licenza da parte del Questore, ma con l’entrata in vigore dell’art.16 e dell’art.164 c.1 lett. f) del Decreto Legislativo n.112/1998 l’art.111 del T.U.L.P.S. è stato abrogato, per cui non esiste più alcun obbligo di premunirsi di una licenza da parte del Questore, né di rinnovare la stessa.
Il noto Decreto Legislativo 112 ha semplicemente introdotto con l’art.164 c.1 lett. f) un nuovo obbligo in capo a coloro che intendono esercitare il mestiere in questione, e cioè quello di dare “…informazione tempestiva all’autorità di pubblica sicurezza”.
L’espressione non certo felice del legislatore che abbiamo sopra riportato deve ovviamente essere intesa come obbligo di dare tempestiva comunicazione al Questore solo degli eventi rilevanti riguardanti l’impresa ( cioè l’inizio dell’attività, la cessazione, il trasferimento di sede), ma la comunicazione (da effettuarsi mediante raccomandata con indicazione di tutti i dati rilevanti in modo da precostituire una prova inconfutabile per l’esercente e per l’ente che la riceve) non deve essere scambiata per una licenza di P.S., che oggi non ha più ragione di esistere.
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