Data di pubblicazione:
07 agosto 2005
Privacy. Il Garante: non frugare nella spazzatura altrui
Fonte:
PoliziaMunicipale.it
Nel sacchetto della spazzatura finisce una parte non proprio marginale della nostra vita privata: dalla corrispondenza personale di ogni genere (lettere, estratti conto bancari, bollette telefoniche) alle scatole vuote dei farmaci; sono tanti gli oggetti residuali della vita quotidiana che potrebbero rivelare, all’occhio incauto o indiscreto degli addetti alla raccolta, parti importanti della nostra vita privata. È proprio su questi aspetti della raccolta dei rifiuti che si è soffermato il Garante della privacy, sollecitato da numerose richieste pervenute da cittadini che ritenevano violato il loro diritto alla riservatezza da ispezioni amministrative o dalla raccolta differenziata gestita dai Comuni secondo modalità e strumenti non ritenuti adeguati.
Il Garante ha ritenuto perciò di dettare alcune prescrizioni per meglio tutelare il diritto alla riservatezza dei cittadini senza che questo intralci il lavoro di raccolta dei rifiuti o il diritto dei Comuni a predisporre ispezioni per accertare il rispetto delle norme sulla raccolta differenziata. 1) No ai «sacchetti trasparenti», se la raccolta viene effettuata secondo il criterio del «porta a porta». In questo caso, infatti, chiunque si trovi a transitare sul pianerottolo potrebbe facilmente visionarne il contenuto. 2) Da evitare le etichette adesive nominative sul contenitore dei rifiuti, soprattutto se questo è deposto in strada, con nome e indirizzo del soggetto. 3) È lecito per il Comune contrassegnare il sacchetto dei rifiuti con un codice a barre, o fornire ai cittadini sacchetti per una particolare tipologia di spazzatura, dotati di microchip o di un dispositivo di «Radio Frequency Identification». Simili procedure, è la spiegazione del Garante, consentono di circoscrivere l’identificabilità del cittadino ai soli casi in cui sia stata accertata la mancata osservanza delle prescrizioni in ordine alla differenziazione della raccolta; 4) I Comuni possono, attraverso gli addetti ai controlli, procedere all’ispezione di cose e luoghi diversi dall’abitazione per accertare le violazioni di rispettiva competenza. Tale facoltà deve essere esercitata in modo selettivo, nei soli casi in cui il cittadino che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile. Risulterebbe, quindi, invasiva la pratica di ispezioni generalizzate da parte del personale incaricato (agenti di polizia municipale; dipendenti di aziende municipalizzate), del contenuto dei sacchetti al fine di trovare elementi informativi in grado di identificare, presuntivamente, il conferente. 5) Occhio anche, aggiunge il Garante, agli addetti che pretendono di risalire al produttore dei rifiuti ispezionando i sacchetti alla ricerca di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili: in questo caso una eventuale sanzione amministrativa irrogata a un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata. (
Il Giornale di Vicenza)
Il Garante ha ritenuto perciò di dettare alcune prescrizioni per meglio tutelare il diritto alla riservatezza dei cittadini senza che questo intralci il lavoro di raccolta dei rifiuti o il diritto dei Comuni a predisporre ispezioni per accertare il rispetto delle norme sulla raccolta differenziata. 1) No ai «sacchetti trasparenti», se la raccolta viene effettuata secondo il criterio del «porta a porta». In questo caso, infatti, chiunque si trovi a transitare sul pianerottolo potrebbe facilmente visionarne il contenuto. 2) Da evitare le etichette adesive nominative sul contenitore dei rifiuti, soprattutto se questo è deposto in strada, con nome e indirizzo del soggetto. 3) È lecito per il Comune contrassegnare il sacchetto dei rifiuti con un codice a barre, o fornire ai cittadini sacchetti per una particolare tipologia di spazzatura, dotati di microchip o di un dispositivo di «Radio Frequency Identification». Simili procedure, è la spiegazione del Garante, consentono di circoscrivere l’identificabilità del cittadino ai soli casi in cui sia stata accertata la mancata osservanza delle prescrizioni in ordine alla differenziazione della raccolta; 4) I Comuni possono, attraverso gli addetti ai controlli, procedere all’ispezione di cose e luoghi diversi dall’abitazione per accertare le violazioni di rispettiva competenza. Tale facoltà deve essere esercitata in modo selettivo, nei soli casi in cui il cittadino che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile. Risulterebbe, quindi, invasiva la pratica di ispezioni generalizzate da parte del personale incaricato (agenti di polizia municipale; dipendenti di aziende municipalizzate), del contenuto dei sacchetti al fine di trovare elementi informativi in grado di identificare, presuntivamente, il conferente. 5) Occhio anche, aggiunge il Garante, agli addetti che pretendono di risalire al produttore dei rifiuti ispezionando i sacchetti alla ricerca di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili: in questo caso una eventuale sanzione amministrativa irrogata a un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata. (
Il Giornale di Vicenza)
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