Data di pubblicazione:
12 maggio 2005
"Multe con il telelaser? Io le boccio tutte"
Fonte:
PoliziaMunicipale.it
Autovelox, telelaser, pattuglie di vigili urbani disseminate lungo le strade. Anche in Polesine fioccano le multe per eccesso di velocità, spesso "sollecitate" dai Comuni stessi che per incamerare risorse economiche non esitano ad inserire nel bilancio di previsione una "quota multe", come se si potesse prevedere quanti automobilisti non rispetteranno il codice della strada. La normativa a riguardo spesso è preda di diverse interpretazioni.
«Autovelox sì, telelaser no». Il giudice di pace di Rovigo, Pino Schiesari sembra dichiarare guerra alle multe elevate col telelaser: «In caso di ricorso sono orientato a dare ragione all'automobilista in quanto l'infrazione dell'eccesso di velocità riscontrata con il telelaser non è oggettivamente dimostrabile». Alla base della considerazione del giudice di pace di Rovigo c'è l'articolo 345 del codice della strada che esige che la misurazione della velocità di un veicolo venga effettuata integralmente dall'apparecchiatura, senza alcun intervento dell'uomo, pena"l'inaffidabilità della stessa misurazione in quanto rimessa esclusivamente all'accortezza dei riflessi e alla buona vista dell'agente accertatore". «In pratica - sostiene Schiesari - l'accertamento col telelaser non è infallibile, non individua in modo oggettivamente verificabile il veicolo al quale si riferisce la velocità rilevata», per questo motivo ritiene illegittima la multa. Il rischio che sta all'origine della tesi di Schiesari è che la percezione visiva del vigile col telelaser confonda un veicolo con quello che lo precede o lo affianca, mentre l'articolo 345 esige che l'apparecchiatura fissi la velocità in modo chiaro ed accertabile. «Sono contrario - insiste il giudice - alle multe rilevate con questo sistema. Eventualmente sarà la Cassazione ad esprimersi in caso di impugnazione di una mia sentenza. L'accertamento con l'autovelox, invece, è ineccepibile in quanto è la stessa fotografia che fissa il momento dell'infrazione».
Sono quindi parecchi i ricorsi di automobilisti "pizzicati" dal telelaser cui Schiesari dà ragione, «ma esclusivamente per motivi giuridici, di mero diritto, nessuna avversione alle forze di polizia municipale. È chiaro che poi occorre valutare caso per caso, ogni singola fattispecie è diversa dalle altre. La legge bisogna applicarla ma occorre farlo nella giusta maniera, affinché il cittadino non si senta oppresso dalle forze di polizia, il rischio è quello di generare una disaffezione verso le istituzioni».
In materia di codice della strada, e di relative multe, il campo dell'interpretazione è decisamente vasto. Spesso l'automobilista si sente vittima di vigili e, più sopra, di amministrazioni comunali che per "fare cassa" non hanno altri mezzi che intensificare il ricorso alla multa. Non si spiegherebbe altrimenti il fatto che mentre il codice richiede l'accertamento dell'infrazione in modo oggettivo (autovelox), spesso gli agenti si basano semplicemente sul telelaser, più immediato e sbrigativo. Oppure evitano, anche quando la cosa sarebbe possibile, la contestazione immediata dell'infrazione perché la cosa comporterebbe una "perdita di tempo" e quindi un minor "bottino" di accertamenti, ossia multe, e alla fine finanze fresche per le sempre "affamate" casse comunali. Che la materia sia oggetto di libere interpretazioni lo dimostra proprio la tesi sostenuta dal giudice Schiesari, probabilmente non condivisa da tutti i colleghi. Perciò spesso l'esito di un ricorso per multa da eccesso di velocità dipende dal giudice chiamato a decidere la controversia. «Il fatto è - continua Schiesari - che occorrerebbe una normativa certa, non opinabile».
Un altro esempio di libera interpretazione della normativa è quello relativo alla sanzione aggiuntiva: «Secondo diritto - specifica Schiesari - la sanzione aggiuntiva alle aziende la cui auto è stata fotografata da un autovelox in eccesso di velocità non va applicata se il titolare dell'azienda fornisce i dati dei suoi collaboratori. La normativa, infatti, parla della sanzione applicabile a chi "senza giustificato motivo" non ottemperi all'obbligo di fornire il nome dell'automobilista alla guida al momento dell'infrazione». Secondo il giudice un giustificato motivo è rappresentato «dal fatto che in genere si tratta di piccole aziende che non hanno un'organizzazione tale per registrare tutti i movimenti dei collaboratori a bordo delle auto aziendali ora per ora e giorno per giorno. Inoltre a distanza di molti mesi è quasi impossibile che l'automobilista ricordi se a quella data ora era su quella data strada. Anche perché l'evento della foto dell'autovelox in genere è un "non evento", avvenuto con l'autista all'oscuro». Quindi se la polizia municipale vuole risalire con precisione all'autista autore dell'infrazione «deve fare ulteriori indagini e scoprirlo». Un altro caso in cui la libera interpretazione si impossessa della normativa. (
Il Gazzettino)
«Autovelox sì, telelaser no». Il giudice di pace di Rovigo, Pino Schiesari sembra dichiarare guerra alle multe elevate col telelaser: «In caso di ricorso sono orientato a dare ragione all'automobilista in quanto l'infrazione dell'eccesso di velocità riscontrata con il telelaser non è oggettivamente dimostrabile». Alla base della considerazione del giudice di pace di Rovigo c'è l'articolo 345 del codice della strada che esige che la misurazione della velocità di un veicolo venga effettuata integralmente dall'apparecchiatura, senza alcun intervento dell'uomo, pena"l'inaffidabilità della stessa misurazione in quanto rimessa esclusivamente all'accortezza dei riflessi e alla buona vista dell'agente accertatore". «In pratica - sostiene Schiesari - l'accertamento col telelaser non è infallibile, non individua in modo oggettivamente verificabile il veicolo al quale si riferisce la velocità rilevata», per questo motivo ritiene illegittima la multa. Il rischio che sta all'origine della tesi di Schiesari è che la percezione visiva del vigile col telelaser confonda un veicolo con quello che lo precede o lo affianca, mentre l'articolo 345 esige che l'apparecchiatura fissi la velocità in modo chiaro ed accertabile. «Sono contrario - insiste il giudice - alle multe rilevate con questo sistema. Eventualmente sarà la Cassazione ad esprimersi in caso di impugnazione di una mia sentenza. L'accertamento con l'autovelox, invece, è ineccepibile in quanto è la stessa fotografia che fissa il momento dell'infrazione».
Sono quindi parecchi i ricorsi di automobilisti "pizzicati" dal telelaser cui Schiesari dà ragione, «ma esclusivamente per motivi giuridici, di mero diritto, nessuna avversione alle forze di polizia municipale. È chiaro che poi occorre valutare caso per caso, ogni singola fattispecie è diversa dalle altre. La legge bisogna applicarla ma occorre farlo nella giusta maniera, affinché il cittadino non si senta oppresso dalle forze di polizia, il rischio è quello di generare una disaffezione verso le istituzioni».
In materia di codice della strada, e di relative multe, il campo dell'interpretazione è decisamente vasto. Spesso l'automobilista si sente vittima di vigili e, più sopra, di amministrazioni comunali che per "fare cassa" non hanno altri mezzi che intensificare il ricorso alla multa. Non si spiegherebbe altrimenti il fatto che mentre il codice richiede l'accertamento dell'infrazione in modo oggettivo (autovelox), spesso gli agenti si basano semplicemente sul telelaser, più immediato e sbrigativo. Oppure evitano, anche quando la cosa sarebbe possibile, la contestazione immediata dell'infrazione perché la cosa comporterebbe una "perdita di tempo" e quindi un minor "bottino" di accertamenti, ossia multe, e alla fine finanze fresche per le sempre "affamate" casse comunali. Che la materia sia oggetto di libere interpretazioni lo dimostra proprio la tesi sostenuta dal giudice Schiesari, probabilmente non condivisa da tutti i colleghi. Perciò spesso l'esito di un ricorso per multa da eccesso di velocità dipende dal giudice chiamato a decidere la controversia. «Il fatto è - continua Schiesari - che occorrerebbe una normativa certa, non opinabile».
Un altro esempio di libera interpretazione della normativa è quello relativo alla sanzione aggiuntiva: «Secondo diritto - specifica Schiesari - la sanzione aggiuntiva alle aziende la cui auto è stata fotografata da un autovelox in eccesso di velocità non va applicata se il titolare dell'azienda fornisce i dati dei suoi collaboratori. La normativa, infatti, parla della sanzione applicabile a chi "senza giustificato motivo" non ottemperi all'obbligo di fornire il nome dell'automobilista alla guida al momento dell'infrazione». Secondo il giudice un giustificato motivo è rappresentato «dal fatto che in genere si tratta di piccole aziende che non hanno un'organizzazione tale per registrare tutti i movimenti dei collaboratori a bordo delle auto aziendali ora per ora e giorno per giorno. Inoltre a distanza di molti mesi è quasi impossibile che l'automobilista ricordi se a quella data ora era su quella data strada. Anche perché l'evento della foto dell'autovelox in genere è un "non evento", avvenuto con l'autista all'oscuro». Quindi se la polizia municipale vuole risalire con precisione all'autista autore dell'infrazione «deve fare ulteriori indagini e scoprirlo». Un altro caso in cui la libera interpretazione si impossessa della normativa. (
Il Gazzettino)
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