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Data di pubblicazione: 03 gennaio 2004

Giubbotti e bretelle

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DECRETO 30 dicembre 2003 (
GU n. 2 del 3-1-2004)

Caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelleretro-riflettenti ad alta visibilita' che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, immatricolati in Italia, ai sensi dell'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 3, comma 9, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge 1° agosto 2003, n. 241;
Visto l'art. 162, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce che i veicoli fermi sulla carreggiata devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo;
Visto l'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce che nei casi indicati al comma 1 e' fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato un giubbotto o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita' le cui caratteristiche sonostabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale;
Vista la norma di unificazione UNI EN 471:1995 relativa agliindumenti di segnalazione ad alta visibilita';
Ritenuto di dover assicurare un appropriato livello di protezioneper gli utilizzatori dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita' al pari degli altri soggetti professionali cheoperano lungo le strade;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme eregolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1.
1.1. I giubbotti e le bretelle retro-riflettenti ad altavisibilita' di cui all'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere conformi alle prescrizioni deldecreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relativo ai dispositivi di protezioneindividuale.
1.2. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di salute e disicurezza di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, i giubbottie le bretelle muniti del marchio CE per i quali il fabbricante, o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, sia in grado di presentare, a richiesta, oltre alla dichiarazione di conformita' CE, l'attestato di conformita', valutata mediante l'esame per la certificazione CE, con il quale un organismo di controllo autorizzato certifica che un modello di dispositivo di protezione individuale e' fabbricato in conformita' alle relative norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate.
Per gli indumenti ad alta visibilita' la norma armonizzata diriferimento e' la norma UNI EN 471, che traspone l'ultima versione della norma armonizzata, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Qualora il fabbricante non applichi od applichi parzialmente la norma armonizzata, valgono le prescrizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10.


Art. 2.
2.1. Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione per gli utilizzatori, i giubbotti e le bretelle ad alta visibilita' devono essere realizzati con materiali conformi alle prescrizioni fotometriche applicabili ai materiali di classe 2, definite nella sezione 6.1 della norma armonizzata UNI EN 471, che traspone l'ultima versione della norma armonizzata, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, o equivalenti.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2003
Il Ministro: Lunardi
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