Data di pubblicazione:
17 novembre 2003
Artt. 186 e 187 cds
PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Parma
tel 0521031452 - fax 0521287045
n. 1970/2003 prot. Parma, 07/11/2003
Oggetto: riflessi sulla competenza per materia della nuova disciplina sanzionatoria dei reati di cui agli stt. 186 e 187 c.d.s.
Indirizzi omissis
Con riferimento alle problematiche conseguenti alle modifiche legislative di cui all'oggetto, come s'è già avuto modo di anticipare verbalmente, l'orientamento del sottoscritto, conferma quello espreso dai Sostituti, è il seguente:
- nulla quaesito per i fatti commessi successivamente alla dta di entrata in vigore della nuova normativa (13.8.2003), nonchè per i fatti che, se pure antecedenti, non abbiano ancora formato oggetto di iscrizione; per essi dev'essere senz'altro ritenuta la competenza del tribunale in composizione monocratica;
- quanto invece ai procedimenti già iscritti nel registro mod 21 bis appare necessario verificare per ciascun procedimento se alla data del 13.8.2003 fosse già stato emesso decreto di citazione a giudizio oppure no; nel primo caso sarà applicabile la regola della perpetuatio competentiae del Giudice di Pace, nel secondo caso, invece, la citazione dovrà avvenire avanti un Tribunale in composizione monocratica;
- non appare rilevante la data del rilascio da parte del P.M dell'autorizzazione alla citazione alla Polizia Giudiziaria, nè appare necessario che sia avvenuta la notifica del decreto di citazione alle parti in quanto il discrimen in tema di competenza nel caso che ci occupa è dato dall'esercizio dell'azione penale e, quindi, dall'emissione del decreto di citazione;
- ciascun servizio territoriale di Polizia Giudiziaria, effettuati i necessari controlli, provvederà tempestivamente a restituire alla Procura della Repubblica di Parma Ufficio Decreti di Citazione tutte le autorizzazioni alla citazione (cui non sia ancora seguita l'emissione del decreto di citazione) ovvero i decreti di citazione emessi dopo il 13 agosto, non ancora notificati, riguardanti i procedimenti di cui all'oggetto, unitamente ad un elenco dei procedimenti per i quali, essendo già stato emesso e notificato decreto di citazione, non si farà luogo a restituzione;
- L'Ufficio Decreti di Citazione trasmetterà i procedimenti per i quali vi è stata la restituzione dell'autorizzazione alla citazione ovvero del decreto di citazione non notificato all'ufficio procedimenti di competenza del Giudice di Pace;
- quest'ultimo Ufficio provvederà ad effettuare il necessario passaggio dal Mod 21 bis a mos 21 e conseguenti annotazioni a RE.GE.
Ossequi
Il Procuratore della Repubblica
dott. Giovanni Panebianco
presso il Tribunale di Parma
tel 0521031452 - fax 0521287045
n. 1970/2003 prot. Parma, 07/11/2003
Oggetto: riflessi sulla competenza per materia della nuova disciplina sanzionatoria dei reati di cui agli stt. 186 e 187 c.d.s.
Indirizzi omissis
Con riferimento alle problematiche conseguenti alle modifiche legislative di cui all'oggetto, come s'è già avuto modo di anticipare verbalmente, l'orientamento del sottoscritto, conferma quello espreso dai Sostituti, è il seguente:
- nulla quaesito per i fatti commessi successivamente alla dta di entrata in vigore della nuova normativa (13.8.2003), nonchè per i fatti che, se pure antecedenti, non abbiano ancora formato oggetto di iscrizione; per essi dev'essere senz'altro ritenuta la competenza del tribunale in composizione monocratica;
- quanto invece ai procedimenti già iscritti nel registro mod 21 bis appare necessario verificare per ciascun procedimento se alla data del 13.8.2003 fosse già stato emesso decreto di citazione a giudizio oppure no; nel primo caso sarà applicabile la regola della perpetuatio competentiae del Giudice di Pace, nel secondo caso, invece, la citazione dovrà avvenire avanti un Tribunale in composizione monocratica;
- non appare rilevante la data del rilascio da parte del P.M dell'autorizzazione alla citazione alla Polizia Giudiziaria, nè appare necessario che sia avvenuta la notifica del decreto di citazione alle parti in quanto il discrimen in tema di competenza nel caso che ci occupa è dato dall'esercizio dell'azione penale e, quindi, dall'emissione del decreto di citazione;
- ciascun servizio territoriale di Polizia Giudiziaria, effettuati i necessari controlli, provvederà tempestivamente a restituire alla Procura della Repubblica di Parma Ufficio Decreti di Citazione tutte le autorizzazioni alla citazione (cui non sia ancora seguita l'emissione del decreto di citazione) ovvero i decreti di citazione emessi dopo il 13 agosto, non ancora notificati, riguardanti i procedimenti di cui all'oggetto, unitamente ad un elenco dei procedimenti per i quali, essendo già stato emesso e notificato decreto di citazione, non si farà luogo a restituzione;
- L'Ufficio Decreti di Citazione trasmetterà i procedimenti per i quali vi è stata la restituzione dell'autorizzazione alla citazione ovvero del decreto di citazione non notificato all'ufficio procedimenti di competenza del Giudice di Pace;
- quest'ultimo Ufficio provvederà ad effettuare il necessario passaggio dal Mod 21 bis a mos 21 e conseguenti annotazioni a RE.GE.
Ossequi
Il Procuratore della Repubblica
dott. Giovanni Panebianco
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