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venerdì, 26 aprile 2024
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Servizio di Polizia Municipale: Marchirolo

Servizio di Polizia Municipale - Dati generali
Sig. Busti Bernardino
Via Dante, 14 - Marchirolo - Varese
0332-997130
0332-997100

Mattina dalle 11:00 alle 12:00 Dal lunedì al sabato

L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MARCHIROLO

 SVOLGE LE SEGUENTI ATTIVITA':

 servizio di Polizia Stradale;

 rilevamento incidenti stradali;

 controllo del rispetto dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali;

 rilascio autorizzazioni inizio attività artigianali;

 controllo di tutte le attività commerciali ed artigianali;

 controllo sull'attività urbanistica - edilizia;

 competenze di polizia giudiziaria;

 servizio notifiche;

 recupero spese atti notificati per conto di altre amministrazioni;

 pubblicazioni albo pretorio;

 accertamenti anagrafici;

 elaborazione ruoli Sanzioni Amministrative e trasmissione al concessionario.;

 riscossione sanzioni amministrative:codice della strada - regolamenti polizia urbana - leggi di pubblica sicurezza - recupero atti giudiziari - 40% regione Lombardia

 riscossione tasse o.s.p. ed r.s.u. temporanee;

 ufficio oggetti smarriti;

 rilascio autorizzazioni per occupazione suolo pubblico temporanee;

 rilascio pareri installazioni insegne pubblicitarie;

 rilascio autorizzazioni per posa striscioni pubblicitari;

 rilascio autorizzazioni di polizia amministrativa;

 rilascio autorizzazioni di pubblica sicurezza;

 rilascio autorizzazioni deroga ai limiti imposti dal vigente codice della strada;

 rilascio concessione per sosta persone invalide;

 rilascio autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche;

 accompagnamento per trattamento sanitario obbligatorio;

 gestione del mercato settimanale di Marchirolo, ;

 conciliazione tra privati (art. 1. T.U.L.P.S.);

 servizi di rappresentanza alle cerimonie comunali e fuori territorio;

 controllo e manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale in collaborazione con l'ufficio tecnico;

 controllo e manutenzione impianti semaforici;

 servizio alle scuole elementari,medie e materna di Marchirolo;

 registrazione , archiviazione e invio alla Questura di Varese delle comunicazioni di cui all'art. 12 del D.L. 21.03.1978 , n. 59 convertito in Legge 18.05.1978 n. 191;

 gestione delle carte sconto benzina , con invio alla Regione Lombardia delle richieste pervenute al Comune;

 controllo del funzionamento dei lampioni della pubblica illuminazione e, segnalazione all'Enel dei problemi riscontrati;

 protocollo degli atti in partenza dal nostro ufficio;

 accertamenti di convivenza famigliare , per conto della Questura di Varese;

 duplicati patenti e libretti con inoltro della pratica alla M.C.T.C.  ufficio U.C.O. di Roma;

 recupero cani randagi e trasporto al canile convenzionato;

 notifica di atti giudiziari per conto del Ministero della Giustizia ;

 ulteriori  servizi, non di competenza di questo ufficio , ma svolti  per il buon funzionamento dell'ente comunale.

 

 

Comunicazioni del Comune

  • Circolazione Stradale

    Saldo punti patente

     Il portale dell'automobilista.

    Su questo portale il Ministero dei Trasporti ha attivato il servizio online di verifica del saldo dei punti sulla propria patente di guida: occorre semplicemente iscriversi al sito seguendo le istruzioni presenti sulla home page. E' possibile utilizzare anche l'utenza telefonica 848782782, ma attenzione non è un numero verde. La telefonata può essere effettuata solo da apparecchio fisso ed ha il costo di una chiamata urbana secondo le tariffe del proprio gestore telefonico. Come si recupera il punteggio La mancanza di decurtazioni dei punti, per il periodo di due anni consecutivi, determina la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale. Per i titolari di patente che per almeno due anni hanno mantenuto 20 punti è previsto l'accreditamento di 2 punti fino a raggiungere il tetto massimo complessivo di 30 punti. Dal 13 agosto 2010 per i patentati da meno di tre anni è stato introdotto un ulteriore meccanismo premiale: nel caso non vengano commesse violazioni che prevedono decurtazione di punti verrà attribuito sul loro titolo di guida un punto ogni anno, fino ad un massimo di tre. Il punteggio perso può essere recuperato frequentando anche dei corsi specifici , con obbligo di esame finale, presso le autoscuole o presso gli altri soggetti autorizzati dal Ministero dei Trasporti.

  • Circolazione Stradale

    Art. 126 bis C.d.S. comunicazione dati patente.

    La comunicazione deve essere effettuata:a mezzo raccomandata r.r. , con consegna a mano  all'ufficio accertatore ,tramite PEC o seguendo le indicazoni sul verbale, utilizzando sempre il modulo allegato al verbale. Sempre indirizzato o consegnato esclusivamente all'ufficio accertatore.

    Nel caso in cui una o più violazioni contenute nel verbale comportino la decurtazione di punti dalla patente e il trasgressore non sia stato identificato,

    l’obbligato in solido, sia esso persona fisica o giuridica, deve comunicare entro 60 giorni dalla notifica, i dati esatti della persona che era effettivamente alla guida del veicolo.

     

    La comunicazione deve essere  effettuata:

     

    a mezzo raccomandata r.r. , tramite la PEC indicata sul verbale , con consegna diretta all'ufficio o con altri metodi indicati sul verbale, utilizzando il modello allegato al verbale.





    Art. 126 bis comma 2°
     L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.  La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.  Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 292 a euro 1.168. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.

  • Circolazione Stradale

    Giorni feriali e giorni festivi

    A volte nascono delle discussioni su quali siano i giorni feriali per l'applicazione delle sanzioni in aree dove vi è una differenziazione tra giorni feriali e festivi. Alcuni credono, erronamente, che il sabato sia un giorno festivo, in realtà il sabato è a tutti gli effetti un giorno feriale, in quanto sono tutti giorni feriali quelli che non sono festivi, ovvero quelli previsti dalla Legge 27 maggio 1949, n. 260., che riconosce le festività in Italia. La Legge 54/1977 ha modificato in parte la Legge 260/1949 abolendo 4 festività.

  • Circolazione Stradale

    Pagare in monete le sanzioni amministrative e C.d.S.

    Il riferimento legislativo si può trovare all’articolo 11 del regolamento Cee numero 974/1998 che fissa a 50 pezzi il numero massimo di monete superato il quale non si può obbligare il cassiere (o chiunque altro) a contare i soldi manualmente.

    Quindi in base alla nornativa citata non è possibile pagare con più di 50 monete, se l'utente si presenta con un sacchetto (o altro contenitore) pieno di monetine per pagare una sanzione,l'operatore è leggittimato a rifiutare il pagamento in quanto non previsto dalla Legge e solamente voluto a scopo provocatorio.

  • Generico

    Ogni abitazione deve essere provvista di cassette postali con il relativo nominativo.

    La collocazione delle cassette postali è infatti regolata dal Decreto del Ministero Delle Comunicazioni numero 9 dell’aprile 2001. L’Art. 45 stabilisce,  che la distribuzione della posta , deve essere  sempre facilitata al postino, tramite idonea cassetta postale,sulla cassetta deve essere riportato il nominativo completo.

    In merito all’ubicazione delle cassette postali la legislazione prevede la loro collocazione al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, chi vuole optare per altre forme di consegna può contattare l'ufficio postale competente e richiedere una cassetta di fermo posta.

    Dunque il portalettere, che per legge è obbligato a recapitare la corrispondenza,utilizza l’apposita cassetta che va posizionata sul piano stradale, ossia in zona pubblica. La cassetta per sua natura è inaccessibile a chi non ha la chiave per aprirla (dunque nessun problema per la privacy), e chiunque facesse una forzatura starebbe commettendo un reato grave.