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17 novembre 2021

Locale di pubblico spettacolo

Commercio

Riapertura locale di pubblico intrattenimento/discoteca

In data 01.03.2016, causa decesso del titolare, è stato chiuso il locale ad uso pubblico intrattenimento (discoteca) provvisto di agibilità anche ex art 80 TULPS a seguito di verifiche da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.

Si tratta di locale con capienza complessiva uguale a 100 persone e quindi esclusa dalla regola tecnica di cui al DM 1996 (salva la parte relativa alle strutture esistenti, eventualmente applicabile al caso qui in esame).

In relazione al decesso del titolare gli eredi hanno presentato, al tempo, la comunicazione di cessazione dell'attività.

Ora, al competente SUAP è pervenuta la richiesta di rilascio di NUOVA autorizzazione per l'esercizio del locale di pubblico spettacolo in questione.

In relazione ai requisiti del locale, alla richiesta di autorizzazione, è stata allegata documentazione tecnica, sotto forma di dichiarazione asseverata, con la quale si da atto che:

a) i locali sono muniti delle certificazioni di regolare esecuzione di impianti e di idoenità dei materiali prodotte in sede di originaria attivazione (quindi verificate dalla CCVLPS da ultimo in data 16.11.1999;

b) i locali, nel corrente anno sono stati interessati da modesti interventi di manutenzione ordinaria (su impianti elettrici: sostituzione di alcuni componenti), dal rifacimento dei servizi igienici e dalla sostituzione della moquette;

c) dei predetti interventi sono disponibili le relative certificazione (dichiarazioni di conformità e dichiarazione reazione al fuoco).

La dichiarazione del tecnico, poi, riporta considerazioni che si possono così riasumere: poichè il locale è esistente, munito dell'agibilità ex art. 80 (verbale CCVLPS del 1999) e non è stato interessato da modifiche strutturali rilevanti, gli impianti esistenti devono essere considerati conformi alla normativa in quanto provvisti delle relative dichiarazioni a suo tempo prodotte. Quindi il tecnico attuale non assevera la corrispondenza degli impianti alla normativa vigente (ritenedo tale dichiarazione non dovuta) ma, in una sorta di sunto, dichiara vero quanto asserito in precedenza.

Quanto sopra premesso, si chiede:

1) La nuova richiesta di autorizzazione ex art 68 TULPS per l'esercizio dell'attività di discoteca nei locali a suo tempo muniti di agibilità ex art 80 TULPS e cessata il 01.03.2016 deve essere supportata da una nuova verifica tecnica dei locali, quindi con nuove dichiarazioni di conformità o è sufficiente la dichiarazione che detti impianti erano conformi alle normative a suo tempo vigenti?  

2) Qualora si trattasse di una NUOVA procedura anche per quanto riguarda l'agibilità del locale di pubblico spettacolo, trattandosi di locale con capienza non superiore a 100 persone, si applica la sola regola tecnica del 1996 (TIT XI) o necessità della dichiarazione asseverata ex art 140 Reg TULPS?

Ringrazio.

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