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23 aprile 2021

Segnali abusivi o irregolari di indicazione stradale

I segnali di indicazione sono autorizzati ai sensi dell'art. 39, c. 1, lett. C), del cds e degli artt. 78 e 134 del Regolamento. Tali segnali, in particolare quelli ex art. 39, c. 1, lett. C), sub lett. h), i) e l), possono, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada e delle eventuali prescrizioni in essa contenute, essere collocati/installati anche da privati.

In caso di collocazione abusiva degli stessi o di inosservanza delle prescrizioni indicate in autorizzazione (fermo restando la conformità materiale del segnale - forma, dimensione, colore), non pare vi sia la relativa sanzione nel Codice.

In sostanza non esiste, per questa tipologia di infrazione, una norma analoga a quelle previste all'art. 23, commi 11 e 12 per la pubblicità abusiva.

In casi particolari (es.: indicazioni di siti commerciali), lo scrivente Comando ha tentato di sanzionare i soggetti responsabili della collocazione abusiva o irregolare di detti segnali proprio richiamando l'art. 23, commi 11 o 12, ma la giurisprudenza di merito ha puntualmente annullato i predetti atti sanzionatori proprio in virtù della differente natura esistente tra pubblicità propriamente detta e indicazione di siti/servizi utili.

Diversamente: nel caso in cui il soggetto installatore (diverso dall'Ente proprietario della strada, ma da esso autorizzato) comunichi l'avvenuta rimozione del segnale (anche ai fini di non versare la relativa indennità), ma lo stesso segnale sia ancora materialmente in luogo, parrebbe applicabile la fattispecie di cui all'art. 38/7° c. e 13° c. del CdS.

Qualora sia ravvisabile una lacuna sanzionatoria nel Cds, alla scrivente amministrazione, in qualità di ente proprietario della strada, non resterebbe che prevedere sanzioni ai sensi dell'art. 7-bis del Tuel, inserendo la relativa previsione all'interno dello stesso titolo autorizzativo.

Si rimane in attesa di un Vs. autorevole parere in merito.

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