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11 febbraio 2017

Area sequestrata per rifiuti

A settembre 2016 si procedeva a sottoporre un terreno a sequestro preventivo, ex art. 321, comma 3 bis c.p.p., addebitando ai responsabili i reati di cui all’art. 256, comma 1, lett. b) e 4 del D. Lgs. 152/2006, art. 13, comma 1, D. Lgs. 209/2003, art. 256, comma 1 lett. b) e 2 D. Lgs. 152/2006.

Ad ottobre 2016 il comune adottava l’ordinanza con la quale disponeva ai responsabili di provvedere all’immediata messa in sicurezza a scopo precauzionale dell’intera area interessata dai rifiuti, di provvedere dalla data di notifica dell’ordinanza alla rimozione, all’avvio al recupero e/o allo smaltimento di tutti i rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, di predisporre preventivamente un programma di smaltimento, da sottoporre al comune entro il temine di 60 giorni e da inviare per conoscenza e per lo svolgimento dei compiti istituzionali alla Provincia – Settore Ambiente e alla Direzione Provinciale ARPAV. Si avvisava i responsabili, qualora inadempienti e trascorso il termine prescritto, che il comune avrebbe proceduto alla rimozione d’ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, fatta salva l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione.

Ad oggi, però, il terreno risulta essere sottoposto ancora a sequestro giudiziario.

Nulla di quanto richiesto con l’ordinanza è stato adempiuto dai responsabili.

Naturalmente, fintanto il terreno sarà sottoposto a sequestro giudiziario i rifiuti rimarranno all’interno.

Si vuole conoscere quali siano, allo stato, i compiti in capo a questa polizia locale o se, come si è convinti, si deve rimanere in attesa di provvedimenti che il comune, il sindaco o l’ufficio ecologia, dovrà predisporre al riguardo.

Grazie.

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