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05 gennaio 2017

Impianto video-sorveglianza installato da privato, a tutela proprietà con ripresa pubblica via

OGGETTO: Impianto di videosorveglianza installato da privato, a tutela della proprietà, con ripresa di strada pubblica. Quesito.

 

 

 

 

 

            Questo Comando riceveva esposto di un cittadino con allegato supporto informatico contenente immagini acquisite da una telecamera facente parte del proprio impianto di videosorveglianza, a tutela della proprietà privata, avente ad oggetto fatti accaduti sulla pubblica via tali da integrare ipotesi di reato commessi da persona identificata in conseguenza appunto dell’esame delle predette video-registrazioni.

            A seguito del successivo sopralluogo effettuato nel luogo d’evento emergeva che la proprietà dell’esponente è perimetrata da numerose telecamere i cui angoli di visuale delle riprese non sono limitati ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, risultando ripresa appunto anche una parte della pubblica via.

            Emergeva inoltre che le registrazioni del predetto impianto possono essere visualizzate immediatamente su un monitor ad esse collegato, con conservazione temporanea dei dati per un tempo anche superiore ad una settimana, senza diffusione dei dati a terzi ed il titolare dell’attività di trattamento dei dati è il proprietario stesso

Veniva altresì accertato che non era presente in posizione ben visibile l’informativa di cui all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

            Premesso quanto sopra, preso atto delle disposizioni emanate con “Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, in particolare al punto 6.1, con riferimento alla comunicazione sistematica a terzi ovvero la diffusione ....”, si richiede vostro autorevole parere per conoscere:

1.      Se all’installazione del sistema di videosorveglianza suddescritto siano o meno applicabili le norme del D.L.gs 30.06.2003 n. 196, ed, in caso positivo, la sussistenza delle violazione agli artt. 13 e 161 del Codice (omissione od inidoneità dell’informativa) di cui al punto 3.1 del citato provvedimento, ed art. 162 comma 2-ter del Codice (mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e collegato obbligo di cancellazione delle immagini oltre il termine previsto), ai sensi del successivo punto 3.4; ovvero ulteriori violazioni di carattere penale;

2.      In difetto di quanto sopra, l’applicabilità al caso in argomento della fattispecie delittuosa di cui all’art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata)

3.      Nell’ipotesi in cui si renda necessaria la contestazione delle violazioni amministrative sopra ipotizzate, se alla situazione in esame siano applicabili le riduzioni sanzionatorie per i casi di minore gravità, previsti dall’art. 164 bis del D.L.gs 196/2003 e, se tale riduzione dev’essere determinata dal Comando scrivente in sede di verbalizzazione ovvero da codesta Autorità nella determinazione dell’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 18 Legge 24.11.1981 n. 689.

 

Nel ringraziare anticipatamente si resta in attesa di vostro cortese riscontro, per ogni nostra miglior determinazione in merito. 

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