Riduzione 30%
Con la presente si formula il seguente quesito:
alla somma prevista per il pagamento in misura ridotta è applicata la riduzione del 30% quando il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione. La riduzione del 30% non si applica oltre a una serie di casi anche quando, per la violazione commessa, è prevista la sospensione della patente.
Premesso ciò se al trasgressore sono contestate n. 2 o più violazioni, contestate con separati verbali, o con unico verbale, e tra di esse ve ne è una che comporta la sospensione della patente, per cui non è possibile applicare la riduzione del 30 %, è possibile per le altre violazioni applicare la riduzione del 30%?
L’obbligato in solido che riceve la notifica del verbale contestato al trasgressore in cui per la violazione accertata è prevista anche la sanzione accessoria della sospensione patente, può usufruire della riduzione del 30% o come per il trasgressore non è possibile applicare la riduzione.
Si ringrazia per la risposta.
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