Rimozione rifiuti in area privata
Dopo l'esposto sottoscritto da una cinquantina di residenti per abbandono di rifiuti vegetali, non esclusi ex art. 185 c. 1 lett. f) in quanto non utilizzati in agricoltura (ceppi di grosse ramaglie provenienti dal taglio degli alberi posto a confine), con conseguente proliferazione di erbe infestanti, in un terreno ubicato in una zona ad alta densità abitativa e residenziale, di proprietà di un privato, di etnia sinti, a quest'ultimo é stata notificata l'ordinanza di rimozione ex art. 192, c. 3, preceduta da ogni tentavo di persuasione da parte del sottoscritto, sopralluoghi e rilievi fotografici (dall'esterno in quanto area privata delimitata da recinzione e cancello chiuso con lucchetto).
Nell'esposto é segnalata anche la presenza di topi e rettili.
Come preannunciato dal destinatario, l'ordine é stato disatteso, condito da minacce rivolte al personale dell'ufficio tecnico comunale (si é in attesa di delucidazioni per l'inoltro all'A.G.).
Di converso, il sottoscritto ha deferito all'A.G. il proprietario del terreno per la violazione dell'art. 255 c. 3 del D.lgs 03/04/2006, n. 152, chiedendo alla stessa A.G., anticipando un'eventuale pronunciamento dell'organo giudiziario (giudicante) con una sentenza di condanna, emessa ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., la misura restrittiva del sequestro preventivo del predetto terreno, impedendo l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze di tale condotta omissiva, accordando altresì la facoltà di nominare un ausiliario di p.g. che possa provvedere, nel tempo, alla sua pulizia e all'allontanamento, e successivo conferimento, in sito autorizzato, dei rifiuti vegetali e non.
Alla luce di ciò sono in itinere (aperti) due procedimenti:
1) nel primo il Comune, é prossimo alla trasmissione anche alla Prefettura di Bergamo di copia dell'l'ordinanza e successivamente ad intervenire d'ufficio, avvisando il soggetto responsabile dell'esecuzione in danno e delle spese sostenute;
2) nel secondo si é aperto un procedimento penale con richiesta di sequestro dell'area.
Si chiede:
a) nel primo procedimento, sotto l'egida della Prefettura che disporrà l'invio anche dei Carabinieri in ausilio alla Polizia Locale, ci si deve sempre accordare o ricevere disposizioni dell'A.G. per garantire l'esecuzione (pulizia e trasferimento dei rifiuti vegetali) da parte del personale della municipalizzata, ovvero per poter entrare (forzare) il cancello (il terreno é privo di qualsiasi abitazione e/o accessorio)?
b) il secondo procedimento, ovvero il deferimento all'A.G. del proprietario del terreno frena o blocca il procedimento indicato al punto a)?
Grazie.
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