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05 maggio 2012

Contenuto di un verbale di contestazione

Si chiede se risulterebbe illegittimo (o addirittura illegale) indicare nel verbale di contestazione da elevare per una violazione al codice della strada che l'individuazione del trasgressore è avvenuta su indicazione di cittadini, indicandone le generalità. In sostanza si chiede se può essere legittimo che, nell'esercizio dell'attività di accertamento ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81, si dia conto in che cosa è consistita l'attività e in particolare da chi si acquisiscano le informazioni per arrivare ad individuare il trasgressore di una violazione statica (non dinamica).


Il tutto sul presupposto del ragionamento che l'efficacia probatoria del verbale per consolidata giurisprudenza è diversa a seconda che il pubblico ufficiale faccia riferimento a fatti avvenuti in sua presenza (piena prova) o da lui diversamente acquisiti (liberamente valutabili dal giudice).


Si riterrebbe che indicare nel verbale il nome del trasgressore autore di una violazione al codice della strada senza dare conto di come si arrivi alla sua individuazione (assumendo informazioni e da chi) produrrebbe il risultato di un atto fidefacente falso, in quanto consentirebbe di riconoscere all'individuazione del trasgressore l'efficacia di piena prova, quando in realtà scaturirebbe a seguito delle valutazioni dell'operatore che ammettono prova contraria senza necessità della querela di falso.

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