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31 marzo 2010

Servizio esterno di prevenzione e protezione

Come noto ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici; il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo.


Nel caso di una amministrazione comunale sprovvista di tale figura, per l'affidamento all'esterno si devono osservare le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti), quale affidamento di servizio, ovvero quelle relative agli incarichi di cui all'articolo 7,6° comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le altre norme correlate?


Nel Comune in trattazione non sono presenti figure dirigenziali e le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono state attribuite ai responsabili degli uffici a seguito di provvedimento motivato del sindaco.


Considerato che la materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non è stata formalmente affidata a nessun responsabile di Servizio si domanda a chi competa provvedere ad incaricare persone o servizi esterni per organizzare il servizio di prevenzione e protezione.


Nell'attesa di un cortese riscontro si ringrazia e si porgono i migliori saluti.


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