Salve a tutti, quale seguace della questione sul blocco delle assunzioni e membro attivo di questo forum, vorrei aggiornarvi circa alcune novità. Alla lente d'ingrandimento vorrei sottoporvi due deliberazioni della corte dei conti -regione piemonte e regione sicilia- le quali, in parte, potrebbero ulteriormente scoraggiare i famosi idonei non vincitori dei vari concorsi in polizia municipale. La corte di conti piemontese ha stabilito, semplificando il tutto in termini atecnici, che è possibile ritornare al vecchio regime di assunzioni in due casi, sempre rispettanto gli altri vincoli di legge, in primis se il comune ha assunto tutti i vincitori delle proprie graduatorie ed in secundis se si sono esauriti gli esuberi dei dipendenti provinciali, esaurimento che però - a differenza di quanto da me sostenuto precedentemente- avviene su base nazionale e non più nell'ambito della stessa privincia, rendendo più difficile la possibilità che un comune possa svincolarsi da tali limiti assunzionali quando la provincia in cui lo stesso comune insiste abbia esaurito il personale da ricollocare. E questo è molto importante perchè implicherà lo spostamento di personale senza limiti geografici " al fine di evitare -come cita testualemente la corte- irragionevoli disparità di trattamento tra il personale delle province in cui i comuni e le regioni si trovino ad avere capacità assunzionali sufficienti al riassorbimento di detto personale ed il personale delle province che non si trovi in analoga situazione".
Entrambe le deliberazioni affrontano poi la problematica della possibilità di usufruire da parte dei comuni, dopo la legge di stabilità, dello strumento del trasferimento per mobilità volontaria ex art 30 Dlgs 165/01 mediante cessione del contratto. Bene, tutte e due le deliberazioni sembrano convergere su un punto: ovvero tale strumento laddove rimane "neutro" a livello finanziario può essere ancora adottato in quanto non implica cambiamenti di bilancio pubblico; il non cambiamento è possibile perchè il comune cendente e quello cessionario del contratto sono entrambi sottoposti agli stessi vincoli di bilancio e quindi anche alla previsione ex art 1, comma 47, legge n.311/2004, secondo la quale le somme dei trasferimenti in mobilità non possono essere computate al fine del calcolo della spese per le assunzioni future(cd. turn over). Quindi questo conferma la neautralità della mobilità e, dunque, la possibile adozione anche dopo la legge di stabilità 2015.
saluti
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