Originale postato da FABRIZIO MAFFEIVolevo sapere se è legittimo esporre la fotocopia del certificato assicurativo al posto dell'originale?
[Aggiungo: esposto sul parabrezza - veicolo in sosta - assenza del proprietario]
E' sanzionabile, tramite preavviso, con l'art. 181 c.1 e c.3 del C.d.S., come se non l'avesse esposto? (E, per cui, con l'ivito a presentarsi per esibire il documento mancante, etc...)
E, altra domanda: nel caso, in genere, d'invito a presentare il documento mancante (in questo caso quello assicurativo), basta il certificato o necessita anche il tagliando?
Grazie
________________Ciao e grazie mille delle risposte!
la fotocopia del contrassegno assicurativo esposto al posto dell'originale è sanzionato con l'art. 181 c.d.s., come se non fosse esposto, con invito a portare il certificato assicurativo ai sensi del 180. Sulla presa visione dei documenti c'è chi vuole sia il certificato che il contrassegno.......poi è ovvio che al certificato sia allegato il contrassegno per cui potrebbe bastare solo il certificato. Nella specie in questione è opportuno portere in visione sia il certificato che il contrassegno.
Tenere presente che l'esposizione di una fotocopia del contrassegno integra il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) quindi in un caso simile è opportuno approfondire la cosa. Se il porprietario/conducente dimostra che era solo una fotocopia al posto dell'originale si può applicare il 181 se invece trattasi di riproduzione in qunto mancante del certificato perchè non pagata l'assicurarione, occorre sequestrare il contrassegno ex art. 354 c.p.p., verbalizzare ai sensi dell'art. 193 c.d.s., denunciare ai sensi dell'art. 489 c.p. poi successivamente oltre ad informare la procura si deve informare la compagnia assicurativa per l'eventuale proposizione della querela.....
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giacinto