mercoledì, 10 dicembre 2025
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Data di pubblicazione: 09 dicembre 2025

Assicurazione auto

QUESITO DI UN ABBONATO

Si chiede di conoscere la corretta procedura per l’applicazione dell’art.193 con contestazione differita, con particolare riferimento alla Circolare Prot. 300/A/4684/20/127/9 del 03/07/2020 del Ministero dell’Interno. Agli scriventi risulta difficilmente applicabile la procedura prevista dall’art. 193 per i veicoli la cui contestazione non avviene in modo immediato e non si svolge in assenza di trasgressore.

Vediamo un esempio pratico relativo al controllo dei veicoli effettuato con Targa System: durante un posto di controllo la pattuglia  ferma un veicolo, nel frattempo lo strumento segnala un altro veicolo sprovvisto di assicurazione che, poco dopo, transita davanti alla pattuglia. Al rientro in ufficio, gli agenti verificano tramite la banca dati che il veicolo risulta effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa.

Se la nostra interpretazione della circolare è corretta, il punto 2, ultimo paragrafo, prevede l’applicazione dell’art. 193  e non la richiesta dei documenti prevista dall’art. 180 comma 8, poiché lo strumento Targa System non rientra tra quelli omologati o approvati, e pertanto non consente l’applicazione dell’art. 193 comma 4-quater. Il verbale relativo all’art. 193 viene inviato, adeguatamente motivato in merito alla mancata contestazione immediata, al proprietario del veicolo. Tuttavia il sequestro non può essere eseguito, soprattutto quando il veicolo non si trova nel territorio di competenza o risulta comunque irreperibile. D’altro canto, non riteniamo possibile richiedere l’ausilio dei colleghi di altri Comuni per effettuare il sequestro, poichè tale procedura comporterebbe un aggravio delle loro attività.

Considerato che il sequestro è una misura cautelare finalizzata alla confisca, il fatto che non sia stato materialmente eseguito non significa che la confisca non debba essere disposta. Presumibilmente dovrà essere interessata la Prefettura per l’adozione dei provvedimenti successivi. Si chiede quale sia la procedura corretta, in termini pratici e non solo teorici, da adottare in questo caso.

 

CLICCA QUI per leggere la risposta di Maria Valentino.

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